Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2024, n. 170

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2024, n. 170
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 170
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 742/2020 R.G. promossa
DA
AM AN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli avv.ti S. Siracusa, A. Siracusa e G. Siracusa
Appellante - appellata
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (CF.
01661590891), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C. Currao
Appellata - appellante
E
REGIONE SICILIANA (C.F. 800120000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: Contratti a termine, risarcimento del danno e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza n. 356/2020 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda proposta da MI AN nei confronti dell'Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa e della Regione Sicilia.
Il giudicante riteneva che i vari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra la ricorrente e l'ASP si fossero in realtà estrinsecati con le modalità tipiche del lavoro subordinato e avessero superato il limite dei 36 mesi.
Conseguentemente il decidente riconosceva il diritto all'anzianità di servizio a fini retributivi, condannando l'azienda alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto le sarebbe spettato a seguito della progressione stipendiale. Riconosceva, altresì, il diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine, condannando l'azienda al pagamento, ex art. 32 comma 5 l. n. 183/2010, di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, “considerato il periodo non particolarmente lungo di reiterazione dei contratti”.
Rigettava la domanda di conversione dei contratti a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso l'esplicito divieto di cui all'art. 36 comma 2 dlgs n. 165/2001 (“tale divieto non può essere superato, essendo esplicazione del principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione, principio posto a presidio dell'esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione”), richiamando in merito pronunce del giudice di legittimità.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello MI AN;
si costituiva
l'azienda sanitaria proponendo a sua volta appello incidentale;
si costituiva, altresì, la
Regione Sicilia.
La causa, espletata l'istruttoria, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 gennaio 2024 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia su una serie di domande proposte in primo grado, volte ad accertare:
l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 24.1.2013, il diritto al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 nell'ammontare di euro
4.544,76 al mese, il diritto ad essere riammessa in servizio per lavorare e recuperare i
180 giorni di astensione per maternità nel periodo dal 9.1.2012 al 30.4.2012, il diritto ad essere inquadrata nel I livello dirigenziale del CCNL personale della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del servizio sanitario nazionale, il diritto alle differenze retributive conseguenti a tale inquadramento (ivi compresi ratei di 13° mensilità, ferie, festività, R.O.L., TFR, nonché tutte le indennità legate alla malattia, alla maternità e all'allattamento).
Su tali domande ripropone le allegazioni già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2) Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda relativa all'ultimo periodo del rapporto di lavoro (dal 14.1.2013 al
23.1.2013) interrotto con la lettera dell'azienda del 24.1.2013, con la quale le veniva proibito il rientro in servizio;
ritiene che tale atto costituisce un ulteriore termine finale nullo oppure un licenziamento illegittimo con conseguente diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro (come previsto dagli artt. 14 e 15 del contratto integrativo del CCNL di settore del 17.10.2008) oppure, in sostituzione al pagamento di un'indennità supplementare, oltre, in ogni caso, all'indennità sostitutiva del preavviso.
3) Con ulteriore doglianza la MI critica la liquidazione dell'indennità risarcitoria effettuata dal giudice di primo grado, sia per il mancato riferimento alla retribuzione spettante per il corretto inquadramento nel livello dirigenziale, da
prendere a parametro per la quantificazione, sia per la determinazione in quattro mensilità. Evidenzia in merito la durata complessiva del rapporto, di circa 4 anni e mezzo, lo stato di disoccupazione in cui è rimasta per molti mesi dopo la cessazione del rapporto, la tipologia dell'attività, richiedente un'elevata professionalità, la tempestiva impugnazione dei contratti a termine, con l'offerta delle proprie energie lavorative, le notevoli dimensioni dell'azienda e chiede che l'indennità risarcitoria sia determinata in 12 mensilità.
4) Lamenta, con l'ultimo motivo, la pronuncia di compensazione delle spese processuali, consentita dall'art. 92 2° comma solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare nella sentenza, tali non potendosi considerare le motivazioni utilizzate dal tribunale (“La peculiarità della vicenda, oggetto nel tempo di numerosi arresti giurisprudenziali non sempre univoci e di modifiche del quadro normativo di riferimento, nonché le ragioni della decisione (di accoglimento solo parziale) giustificano la compensazione delle spese di lite”).
5) L'azienda sanitaria con il primo motivo di appello incidentale lamenta
l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, non essendo stato rispettato il termine di 60 giorni dalla cessazione rispetto al primo e al secondo contratto, con conseguente inammissibilità di tutte le domande relative alla illegittimità dei contratti stipulati il 25.8.2008 e l'1.12.2009.
6) Con il secondo motivo critica le argomentazioni del tribunale riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, affermando la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 7 comma 6 dlgs n. 165/2001 per la stipula da parte delle pubbliche amministrazioni di contratti di lavoro autonomo e negando che la ricorrente abbia fornito la prova degli indici indicativi della subordinazione (in particolare circa l'assoggettamento al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro). In merito l'azienda esamina le risultanze della prova testimoniale da cui non emergerebbe la sottoposizione della MI a specifiche direttive e al controllo successivo sulla loro esecuzione;
evidenzia che la determinazione dei tempi della prestazione secondo modalità compatibili con gli orario di apertura della farmacia è
giustificata dalla particolare natura dell'oggetto della prestazione, ancorato ad obiettivi rapportati ad un arco temporale congruo e suscettibili di costante verifica e rivalutazione in sede aziendale e regionale;
rileva che l'uso del badge si giustificava in ragione della necessità di documentare nei confronti dei terzi, in caso di incidenti o responsabilità professionali, la presenza in azienda del collaboratore;
ribadisce che la ricorrente non ha mai svolto attività estranee all'oggetto del contratto (certamente non in misura prevalente). Lamenta inoltre che l'istruttoria orale è stata espletata in primo grado solo parzialmente, con l'audizione solo dei testi di parte ricorrente.
7) Con ulteriore censura sostiene che non vi sia stata reiterazione abusiva, essendo i contratti stipulati in virtù di distinte procedure selettive, per ciascuna delle quali non vi è stato il superamento del limite dei 36 mesi. Ribadisce l'ulteriore eccezione, non presa in considerazione del tribunale, di inapplicabilità del dlgs n.
368/2001 ai contratti a tempo determinato del personale sanitario del servizio sanitario nazionale.
8) Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto dall'appellante principale nei confronti della Regione. Invero, a fronte della richiesta di condanna
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