Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2024
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero :
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo


L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Alessandra Piliego - Consigliere
3) dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 739 c.p.c. promosso da e , nella loro qualità di genitoric esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà sul minore (n. a Kiev il 21.7.2020) iscritto innanzi a questa Persona_1
Corte con il nr. di R.G. 897/24, avverso il decreto emesso in composizione collegiale dal Tribunale di Bari n data 2.7.2024 e comunicato in data 8.7.2024;
letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 12.11.2024 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.11.2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 ex artt. 95 e ss. D.P.R. 396/2000,
e chiedevano in via di urgenza di ordinare al Parte_1 Parte_2
, in persona del Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di Parte_3
Ufficiale di stato civile nonché di Ufficiale di Governo, di trascrivere integralmente
l'atto di nascita del minore , nato a [...] il Persona_2
21/07/2020, previo accertamento della illegittimità dell'omessa trascrizione da parte del dell'atto di nascita del minore. Parte_3
All'uopo, esponevano:
- che, nel rispetto della legge ucraina, avevano acceduto alla tecnica di fecondazione assistita eterologa di tipo “gravidanza per altri”;

- che l'Autorità straniera competente aveva formato l'atto di nascita del figlio, indicando essi ricorrenti nella loro qualità di genitori;

- che, pertanto, il diniego opposto dall'Ufficiale di stato civile italiano alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero nei Registri di stato civile era
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infondato e contrario alla normativa di riferimento (il D.P.R. n. 396/2000, in particolare agli articoli 15 e 17);

- che la condotta del Comune era altresì contraria alla L. 40/2004, nella parte in cui stabiliva (all'art. 8) che acquisisce lo status di figlio della coppia che ha prestato il proprio consenso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita (PMA);

- che lo status di figlio della coppia era altresì avvalorato dal divieto di revocare il consenso dopo la fecondazione dei gameti, ex art. 6 L. 40/2004, dal divieto di disconoscimento della paternità e di anonimato della madre, di cui all'art. 9 L.
40/2004
, e ancora, al comma 3 dell'art. 9, che prevedeva che il donatore/trice di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il/la nato/a e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi;

- che sussisteva altresì decreto di archiviazione penale in ordine al reato di maternità surrogata;

- che, in data 3.06.2024, si costituivano in giudizio il e la Controparte_1
pro tempore, che chiedevano Controparte_2 il rigetto della domanda, assumendo che non era provato il legame genetico tra la ricorrente e il minore nato a [...] fecondazione medicalmente assistita con gravidanza per altri (GPA) e che, visto il divieto di cui all'art. 12, co. 6, L. 40/2004, non poteva procedersi alla trascrizione integrale dell'atto di nascita formato in
Ucraina, luogo di nascita del minore;

- che anche la Procura della Repubblica esprimeva parere negativo, argomentando sull'esclusione dell'immediata trascrivibilità di un atto di nascita formato all'estero, nel rispetto della lex loci, in forza del divieto di realizzazione, organizzazione, commercializzazione di surrogazione di maternità, di cui alla legge 40/2004, art.
12, co. 6
.
All'esito della comparizione delle parti, il Tribunale di Bari rigettava il ricorso, osservando:
- che, in base alle recenti decisioni delle sezioni unite della Corte di Cassazione, sussisteva la contrarietà all'ordine pubblico della trascrizione nei registri dello stato civile italiano del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore c.d. di intenzione, essendo l'interesse Pers del minore nato da (gestazione per altri) adeguatamente tutelato mediante
l'istituto dell'adozione;

- che la scelta di non consentire la trascrivibilità dell'atto di nascita non contrastava con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, posto che, per un verso, doveva
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riconoscersi che il divieto di maternità surrogata è previsto dalla legge italiana e finalizzato alla tutela delle donne coinvolte nella maternità e, per altro verso, che
l'interesse del minore al proprio status di figlio nella società era adeguatamente tutelato mediante il ricorso all'adozione del bambino da parte della madre “legale”, conformemente all'interesse del minore;

- che la prospettazione dei ricorrenti, secondo i quali spettava, in base all'art. 33 della legge 218/1995, ai provvedimenti accertativi dello Stato estero (il certificato di nascita) ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione (con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre accertamenti sulla validità di un titolo valido per la legge nazionale di rinvio, per cui l'unico obbligo era quello di verificare che detto provvedimento non fosse contrario all'ordine pubblico), non era condivisibile, posto che il divieto di maternità surrogata, come ancora sancito dalla legge n. 40/2004, costituiva quel principio di ordine pubblico che, ai sensi dell'art.
65 della legge n. 218/1995
, impediva l'efficacia a mezzo della trascrizione dell'atto di nascita rispetto al genitore intenzionale;

- che, in ogni caso, non vi era alcuna lesione della posizione giuridica del minore, in quanto l'ordinamento poneva come rimedio, per la formazione e riconoscimento anche in Italia dello status filiationis, l'istituto dell'adozione in casi particolari;
- che, peraltro, il Comune di aveva proposto, pochi giorni prima Parte_3 dell'udienza, la trascrizione parziale dell'atto di nascita, superando così anche il profilo del mancato riconoscimento di qualsiasi stato giuridico e dell'apolidia del minore;

- che detta decisione era illegittima ed ingiusta, posto che il Tribunale aveva posto alla base della propria decisione l'accesso, da parte della coppia, alla tecnica di fecondazione medicalmente assistita con gravidanza per altri, tramite il trasferimento dei gameti del direttamente nell'utero della donna (diversa Pt_1 dalla moglie) che si prestava a portare avanti la gravidanza;

- che, pertanto, il Tribunale aveva fatto quindi erroneo riferimento alla tecnica di gravidanza per altri cosiddetta “tradizionale”, vietata anche dall'ordinamento ucraino, mentre, nel caso di specie, era stata eseguita dalla coppia una tecnica di fecondazione consistente nella cosiddetta gravidanza per altri “gestazionale”;

- che il Tribunale aveva in altri termini confuso la pratica di gravidanza per altri con fecondazione medicalmente assistita c.d. intrauterina in vivo (e cioè il tentativo di fecondazione dei gameti della stessa gestante direttamente all'interno dell'utero) con la fecondazione medicalmente assistita per altri c.d. gestazionale
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(ricorrente quando sussiste un problema di salute che impedisce una gravidanza nella coppia e si può accedere anche alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo), per la quale era necessario che fossero utilizzati i gameti o di entrambi i genitori intenzionali, o al massimo di un donatore/trice terzo e anonimo/a e i gameti fossero fecondati in vitro (fuori dal corpo), con sviluppo di una blastocisiti che sarebbe poi diventata un embrione, una volta trasferito nell'utero della gestante;

- che la legislazione Ucraina richiedeva, invero, che almeno il 50% del patrimonio genetico del nato appartenesse a uno dei due genitori intenzionali e che il gamete femminile non fosse della donna che avrebbe portato avanti la gravidanza;

- che la pedissequa osservanza della tecnica ammessa in Ucraina, nel caso de qua, era stata comprovata in atti e aveva portato, previe le opportune verifiche, all'emanazione del certificato di nascita da parte del Comune straniero, poi validato dal Ministero della Giustizia Ucraino;

- che, quindi, sussisteva l'erronea interpretazione dell'oggetto del contendere e, a sostegno della piena validità dell'atto di nascita ucraino deponeva, inoltre,
l'archiviazione del procedimento penale apertosi a seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità consolare, alla competente Procura della Repubblica, come previsto dalla vigente normativa;
infatti, in sede penale, era stato accertato che la coppia, nel dichiarare - al proprio rientro in Italia - che il minore era loro figlio, non aveva integrato alcun reato di alterazione di stato (art 567 c.p.), in quanto lo status dichiarato corrispondeva a quello esistente e formatosi in Ucraina, e cioè di figlio legittimo di entrambi i ricorrenti;

- che era provata in atti la corrispondenza genetica col padre, il ricorrente
, e dunque, al momento della nascita, il minore aveva acquisito Parte_1 ex art. 1 L. 91/1992 la cittadinanza italiana;

- che, quanto all'asserita violazione del principio di ordine pubblico, il Tribunale si era soffermato unicamente sul divieto di maternità
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