Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 646

CA Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
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CA Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 646
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 646
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 27/2/2023, contraddistinta dal n.
2121/2023, iscritto al n. 1568/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 pendente
TRA
CERV ED CRED IT MANAGEME NT S.P.A., (c.f. 06374460969), costituitasi in persona del suo procuratore speciale Dr. Alessio Persi (procura per scrittura privata autenticata dal notaio Elio Bergamo di Roma il 25/8/2020, rep. 21731, racc. 10544) in qualità di procuratrice della SIENA NPL 2018 S. R.L. (c.f. 14535321005), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa, con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Davide Romano (c.f. [...]);
AP P E L L AN T E
E
SA B IN O GA, nato ad [...] il [...] (c.f. [...]);
CA R O LIN A D'TO, nata ad [...] il [...] (c.f. [...]);
n. 1568/2023 R.G.A.C.C. Siena NPL 2018 S.r.l. c. SA ZA +1 Pag. 1 di 12
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entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Antonio Guantario (c.f.
[...]);
AP P E L L A TI
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Impresa il 17/5/2021) notificato l'8/7/2021, SA ZA e IN D'LE evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, la AN Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. e la curatela del fallimento Visagest S.p.A., deducendo che:
- avevano sottoscritto una fideiussione omnibus in data 24/11/2006 a garanzia di tutti i debiti vantati dalla AN EN S.p.A. (poi fusa per incorporazione nel
Monte dei Paschi di Siena) nei confronti della Visagest S.p.A. fino alla concorrenza di €
30.000;
- con atto del 2/3/2007 il limite della garanzia era stato elevato ad € 45.000;
- il conto corrente della società era assistito da affidamento bancario fino ad €
30.000;
- in data 22/12/2008, la AN EN aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n.
429/2008 nei confronti della Visagest S.r.l. e dei suoi fideiussori per l'importo di €
28.926,54 (pari alla scopertura del conto corrente n. 11663J), oltre interessi al tasso del
5% dall'1/7/2008;
- tale decreto ingiuntivo non era mai divenuto definitivo e, dunque, non esisteva alcun giudicato da opporre ai fideiussori;

- le fideiussioni erano nulle in quanto redatte su modelli conformi allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003 (o comunque contenenti le medesime clausole), che, con provvedimento della AN d'LI (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l.
287/1990
perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;

- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte n. 1568/2023 R.G.A.C.C. Siena NPL 2018 S.r.l. c. SA ZA +1 Pag. 2 di 12
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nei medesimi termini nelle fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti - che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939
c.c.
);
- il debito della società, garantito dai fideiussori, era comunque inesistente in quanto si era formato a causa del pagamento di 21 assegni dell'importo complessivo di €
77.211,45 che tuttavia erano stati sottoscritti da SA ZA in proprio senza la spendita della qualità di amministratore della società;
- per tale motivo la curatela del fallimento Visagest S.r.l. aveva esercitato con successo un'azione di restituzione di tale importo nei confronti della banca (ordinanza ex art. 702 ter emessa dal Tribunale di Trani il 2/8/2017).
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni, così definitivamente precisate nelle note di trattazione scritta depositate il 2/9/2022: “1) accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa dell'atto di riassunzione illustrati, la nullità del contratto di fideiussione, da entrambi gli attori stipulato in data 24.11.2006, con la AN Antoveneta
s.p.a., (società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e, successivamente, fusasi per incorporazione nella capogruppo AN Monte dei paschi di Siena s.p.a., in data
28.04.2013), fino all'importo di € 30.000,00, nonché la nullità del contratto fideiussorio successivo (n. 1205897), stipulato tra le medesime parti, in data 02.03.2007, e recante
l'elevazione dell'importo garantito sino ad € 45.000,00, entrambi a garanzia del conto corrente ordinario n. 11663J, intestato alla VISAGEST s.r.l., acceso presso la predetta
AN Antoveneta s.p.a.;
2) per l'effetto dichiarare l'inesistenza dei crediti, vantati nei confronti degli attori, dalla AN MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, in forza delle rispettive fideiussioni specificate al punto sub 1 del petitum,
e dichiarare l'inesistenza di debiti esigibili a carico degli attori in favore della convenuta, così come decritti in narrativa;

3) per effetto delle pronunce di cui ai precedenti punti sub 1 e 2 del petitum, accertare in ogni caso che l'esecuzione forzata esperita con procedura immobiliare n.
r.g. 80/2010 proposta dalla convenuta contro gli attori dinanzi al Trib. di Trani in virtù di decreto ingiuntivo provvisorio esecutivo n. 29 del 22.12.2008 costituisce attività
n. 1568/2023 R.G.A.C.C. Siena NPL 2018 S.r.l. c. SA ZA +1 Pag. 3 di 12
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illecita ex art. 1218 c.c., ed ove occorra anche ex art. 2043 c.c., produttiva di danno ingiusto per depauperamento dei beni staggiti e, per l'effetto, condannare la convenuta
a risarcire i danni da ingiusta perdita degli immobili da parametrarsi al loro valore venale, a cui devono aggiungersi i danni alla qualità della vita che la perdita dell'immobile ubicato alla Via Firenze n. 33 -Andria, destinato ad abitazione coniugale, comporta, da accertarsi in corso di causa a mezzo disponenda CTU, ed ove occorra anche in via equitativa.
4) In ogni caso, accertare che le somme pretese dalla società convenuta, per effetto dell'escussione delle fideiussioni rilasciate dagli attori, a garanzia del conto corrente intestato alla Visagest s.r.l., così come descritte in narrativa, costituiscono somme non dovute in quanto basate su un debito della Visagest s.r.l. del tutto inesistente, in quanto, per le ragioni in narrativa illustrate, fatto derivare da illegittima esposizione bancaria del conto corrente intestato alla Visagest s.r.l., portante il n. 11663J, dovuta a condotta dolosa e/o gravemente colposa imputabile alla stessa banca convenuta, che ha pagato gli assegni di cui in narrativa, tratti sul medesimo conto, ma non imputabili alla
Visagest s.r.l.
5) Nel caso di cui al punto che precede sub 4 del petitum, ove, nelle more del presente processo, la convenuta dovesse incassare le somme di cui ai crediti contestati con il presente atto, mediante l'esecuzione forzata esperita con procedura immobiliare
r.g. n. 80/2010 proposta dalla convenuta contro gli attori dinanzi al Trib. di Trani, avvalendosi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non passato in giudicato, dichiarare l'attività esperita per l'incasso predetto costituisce attività illecita ex art. 1218 c.c., ed ove occorra anche ex art. 2043 c.c., produttiva di danno ingiusto per depauperamento dei beni staggiti e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire i danni da ingiusta perdita degli immobili da parametrarsi al loro valore venale, a cui devono aggiungersi i danni alla qualità della vita che la perdita dell'immobile ubicato alla Via Firenze n. 33 Andria, destinato ad abitazione coniugale, comporta, da accertarsi in corso di causa a mezzo disponenda CTU, ed ove occorra anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di causa (…)”.
Si costituiva in giudizio la Siena NPL 2018 S.r.l., quale cessionaria pro soluto dei crediti della AN Monte dei Paschi di Siena di cui all'avviso in G.U. n. 151 del n. 1568/2023 R.G.A.C.C. Siena NPL
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