Corte d'Appello Ancona, ordinanza 11/02/2025

CA Ancona
Ordinanza
11 febbraio 2025
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CA Ancona
Ordinanza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, ordinanza 11/02/2025
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero :
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G.1117/2022
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere rel. nel procedimento civile n. 1117/2022 R.G.
promosso da

NI CC (C.F. [...])
SE LI (C.F. [...])
GI CC (C.F. [...])
RI CC (C.F. [...])
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico NI

Nei confronti di

COMUNE DI FERMO (C.F. 00334990447) rappresentato e difeso dall'Avv.
Cristina Argentieri e dall'Avv. Andrea Gentili ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

1.) Gli odierni ricorrenti, premesso di essere nudi proprietari (GI
NI, GI NI e TO NI) e usufruttuario (SE
PE) di un terreno suddiviso in diverse particelle individuate al Catasto del
Comune di Fermo (analiticamente descritte nel ricorso), hanno dedotto che:
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- il Comune di Fermo ha occupato una porzione di tale terreno per ampliare una strada comunale e non ha provveduto all'esproprio;
- dopo la realizzazione della strada, alcune particelle sono risultate inutilizzabili;

- è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di alcune particelle in favore del Comune di Fermo che ha proceduto al frazionamento delle stesse;

- l'indennità è stata determinata in complessivi €. 39.283,45 riducendo immotivatamente il valore di alcune aree da indennizzare nella misura 70% ed escludendo immotivatamente il risarcimento del 10% per il danno non patrimoniale previsto dalla normativa e, per le aree edificabili, l'interesse del
5% annuo sul valore determinato, invece previsti dall'art. 42 bis DPR n.
327/2001.
1.2) I ricorrenti hanno contestato la entità dell'indennizzo stabilito dall'Ente chiedendo di determinare l'ammontare della somma agli stessi spettante da calcolare sulla base del valore unitario di €. 35,00/mq delle aree acquisite, tenuto conto che l'area complessivamente occupata è di mq 2735, che devono essere indennizzate anche le aree residuali (per complessivi mq 880) – perché, di fatto, inutilizzabili - che deve essere riconosciuto il danno non patrimoniale espressamente previsto dall'art. 42 bis DPR cit. (pari al 10% dell'indennizzo) nonché l'indennizzo per la occupazione illegittima previsto dalla stessa disposizione pari al 5% dell'importo dell'indennizzo complessivo, comprensivo del danno non patrimoniale.
2.1) Il Comune di Fermo si è costituito contestando la domanda dei ricorrenti e rilevando che:
- alcune particelle non avevano e non hanno vocazione edificatoria in quanto agricole;

- il Comune aveva dovuto realizzare un nuovo frazionamento per acquisire solo le aree effettivamente occupate dal sedime stradale;

- per le aree residuali o destinate a fasce di rispetto, rimaste di proprietà dei ricorrenti, il Comune aveva proposto un indennizzo pari al 30% del loro valore, da reputare congruo, tenuto conto del fatto che queste porzioni
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immobiliari fanno parte dell'Area Progetto 34 e mantengono la loro capacità edificatoria.
Quanto alla esclusione del danno non patrimoniale al 10% e dell'interesse al
5% annuo il Comune ha osservato di aver applicato il criterio di cui all'art. 55 del DPR 327/2001 che prevede il solo riconoscimento del valore venale, trattandosi di occupazione senza titolo anteriore al 30.9.1996; ha rilevato che il risarcimento del 5% annuo è onnicomprensivo e che il maggior danno va dimostrato, prova sicuramente non fornita dai ricorrenti;
in merito al valore unitario dell'area edificabile, ha richiamato gli atti della Giunta Comunale n. 73
e n. 97 del 2016 con i quali sono stati rideterminati al ribasso i valori delle
Aree Progetto.
2.2) Il Comune ha contestato tutti i conteggi effettuati dalla controparte perché basati su quantità errate e su valori non in linea con i quelli effettivi delle aree o applicati in violazione dell'art. 55 DPR 327/2001: ha quindi concluso chiedendo di respingere integralmente il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto.
3.) In considerazione delle diverse contestazioni delle parti è stata espletata una TU affidando l'incarico all'Ing. Andrea AD.
4.) Le parti hanno quindi hanno illustrato le rispettive domande, anche alla luce degli accertamenti tecnici svolti.
I ricorrenti, contestando alcuni aspetti della TU, hanno concluso chiedendo di accertare che agli stessi spetta la somma complessiva di € 103.586,76 e, per l'effetto, di condannare il Comune di Fermo a pagare detta somma, oltre interessi fino al saldo effettivo, con vittoria di spese di TU ed onorari, da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Il Comune ha ribadito le osservazioni alla TU svolte nel corso delle operazioni peritali e, nel contestare integralmente quanto dedotto dalla controparte, ha chiesto di respingere integralmente il ricorso, con vittoria di spese.
5.) Va premesso, in generale, che il provvedimento di acquisizione sanante, disciplinato dall'art.42 bis DPR n. 327/2001 ed introdotto in epoca successiva alla declaratoria di incostituzionalità dell'art.43 del Testo Unico espropriazioni
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(DPR n.327/2001) per eccesso di delega (Corte cost. n. 293/2010), costituisce
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità - l'esercizio di uno speciale, autonomo ed eccezionale potere espropriativo, teso a sostituire il regolare procedimento ablativo.
E' stato infatti affermato che l'atto di acquisizione sanante è volto a ripristinare la legalità amministrativa con effetto non retroattivo, attraverso
"una sorta di procedimento espropriativo semplificato", di carattere eccezionale, innestato su un precedente procedimento espropriativo irrimediabilmente viziato o, comunque, fondato su titolo astrattamente annullabile sub judice (Cass., S.U., n. 29 ottobre 2015, n. 22096, Cass., S.U.,
9 maggio 2018 n. 11180, Cass., S.U., 31 maggio 2016 n. 11258, Cass., S.U.,
11 gennaio 2019, n. 539) ( Cass. S.U., 06/02/2019 n. 3517).
All'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante è correlato il sorgere del diritto all'indennizzo previsto al comma 1 del richiamato art. 42 bis, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
“forfetariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene” (I comma art. 42 bis cit.) ed il primo da liquidarsi ai sensi di quanto stabilito dal comma III del medesimo articolo “(…) in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo, commi
3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma».
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che, nel caso di contestazione della indennità determinata ai sensi dell'art. 42 bis cit., per la natura di procedimento espropriativo semplificato trova applicazione il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, in tema di azione di opposizione alla stima, secondo cui tale opposizione non si configura quale impugnazione del provvedimento limitata al mero controllo dell'esattezza dei criteri astratti (di legge) che hanno presieduto in sede amministrativa alla stima suddetta, ma introduce un ordinario processo di cognizione sul rapporto,
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diretto all'accertamento giudiziale della giusta indennità, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie (Cass. civ.
n. 28573/2018
).
6.1) Ciò posto va rilevato che dalle argomentazioni difensive delle parti e degli accertamenti svolti dal TU risulta che, in seguito alla acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, disposta con atto n. 971 del 9.11.2022,
e all'esito del frazionamento delle particelle inizialmente occupate dal Comune di Fermo, le porzioni immobiliari di cui si discute, oggetto della domanda di indennizzo avanzata dai ricorrenti con l'atto di opposizione alla stima effettuata dall'Ente, sono contraddistinte - al Catasto Terreni, foglio 10, del Comune di
Fermo - al n. 428 (acquisita), n. 427 e n. 429 (non acquisite), n. 431
(acquisita), n. 430 e n.432 (non acquisite), n. 270 e n. 272 (non acquisite).
6.2) Il TU ha accertato che il Comune ha disposto l'acquisizione solamente della zona interessata dalla pavimentazione stradale, in conglomerato bituminoso (particelle 428 e 431), e che:
- non sono state acquisite né indennizzate le
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