Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 267

CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 267
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 267
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. 2009/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2009/2018 R.G. vertente tra
LL OV (C.F.: MGNGNN64AQ2D086F), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Logatto;
appellante
e
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA (C.F.:01987250782), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Arango; appellata
e
RO SE; appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 968/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.04.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica

1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, dichiarata la responsabilità in solido dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e del Dott. RR GI per quanto accaduto al Sig. NE GI, condannare l'Ente convenuto, in solido, con il Dott. RR al pagamento, in favore del Sig. NE GI, della somma di € 251.198,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
Per l'Azienda Ospedaliera: “chiede volersi respingere l'appello di controparte con ogni conseguenza di legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado

1.1. Con atto di citazione notificato il 02.10.2012 il Sig. NE GI conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ed il dott. GI
RR per far accertare a loro carico la responsabilità per danni derivanti da due interventi chirurgici di discectomia in data 21.12.2002 e 23.12.2003 eseguiti presso l'U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale “L'Annunziata” di Cosenza da équipe diretta dall'indicato chirurgo, e per l'effetto condannare gli stessi al relativo risarcimento per l'importo complessivo di euro 981.539,50, di cui euro 147.507, 50 per danno biologico, euro 150.000,00 per danno non patrimoniale ed euro 684.032,00 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'Azienda Ospedaliera resisteva alla domanda.
Espletata la consulenza medico legale, con sentenza n. 968/2018 il Tribunale, dopo aver dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti di RR
GI per mancata instaurazione del contraddittorio, la accoglieva nei confronti dell'Azienda Ospedaliera liquidando in favore dell'attore il danno biologico, temporaneo e permanente, e le spese mediche sostenute. Rigettava, invece, la richiesta di risarcimento a titolo di contrazione dei redditi da lavoro. Osservava, al riguardo, che pur essendo stata confermata in sede peritale l'incidenza percentuale del danno biologico subito sulla capacità di lavoro specifica in ragione del 20%, non era dato procedere alla relativa liquidazione, posto che l'attore non aveva provato la misura del reddito percepito prima dei trattamenti sanitari, elemento necessario al fine di verificare e parametrare la lamentata flessione e compromissione successive;
in particolare rilevava che non figuravano in atti le dichiarazioni dei redditi di cui (in
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citazione) si affermava la produzione né altri documenti idonei
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