Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2024, n. 1083
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Testo completo
Sentenza n. Registro generale Appello Lavoro n. 940/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott.ssa Francesca BEONI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1836/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Veggiari, ed elettivamente Parte_1 domiciliato all'indirizzo Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Enrico Zani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortona (AL), Corso della Repubblica n. 22
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel merito:
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01.07.2003) alla assunzione a tempo indeterminato (15.04.2010) e, Pt_ quindi, il diritto del sig. , per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2006, del 2° scatto zianità a decorrere dal 01.05.2010, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2012, e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
-Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro-tempore, alla r ttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo ricorrente delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, tenendo della prescrizione già intervenuta alla data del luglio 2007. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
[1] -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F. di entrambi i gradi di giudizio e rimborso dei contributi unificati versati, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATA:
“nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.1836/2024 pubblicata in data 8/5/2024 Parte_1 dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, rigett nde tutte avanzate da parte appellante in quanto infondate, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale, o in mero subordine con spese compensate stante il riferito contrasto giurisprudenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1836/2024, il Tribunale di Milano rigettava integralmente il ricorso proposto dal Sig. nei confronti della propria datrice di lavoro, Parte_1
con compensazione totale delle spese di lite. CP_2
Il sig. , dipendente della società Pt_1 Controparte_3
quale addetto a mansioni di esattore, inquadrato al
[...] livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della resistente durante la vigenza di diversi contratti a tempo determinato, delle ferie maturate per effetto di detta anzianità, nonché per ottenere il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Nello specifico, il lavoratore dichiarava di aver lavorato per la società in periodi diversi (dal 2003 al 2010) con contratti a termine prima di essere assunto a tempo indeterminato il 15.04.2010. Tuttavia, la società non gli aveva riconosciuto l'anzianità maturata durante i contratti a termine, attribuendo gli scatti di anzianità solo dall'assunzione a tempo indeterminato. Tale situazione si poneva in evidente violazione delle norme di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro (in particolare degli artt. 2 e 26 del CCNL Autostrade e Trafori) e della normativa antidiscriminatoria di matrice comunitaria. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande del lavoratore per aver rinunziato, in sede di conciliazione ex art 2113 c.c., al diritto oggetto di accertamento, contestando, inoltre, in fatto ed in diritto l'avversario ricorso ed eccependo in ogni caso la prescrizione dei crediti rivendicati. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso ritenendo documentalmente provato, dalla difesa della società resistente, come, in data 03 maggio 2017, fosse stato sottoscritto in sede sindacale da parte di e del sig. , verbale di CP_2 Pt_1 conciliazione, traente origine dalle richieste del lavoratore di aumento delle ore minime garantite e di definizione di ogni possibile rivendicazione inerente a diritti non soddisfatti nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi. In tale verbale il lavoratore si vedeva riconoscere dalla società l'aumento delle ore minime garantite nella misura di 16 ore mensili, nonché la somma lorda di euro 897,05 a titolo di transazione novativa onnicomprensiva di carattere generale, per il solo scopo di evitare l'alea di qualsivoglia eventuale giudizio, anche solo potenziale. In particolare, come evincibile dal tenore letterale del verbale in questione, il lavoratore accettava l'aumento orario e la somma sopra indicati “a saldo, stralcio
[2]
e transazione di ogni e qualsiasi suo diritto, pretesa od azione, comunque connessi, discendenti, derivanti, occasionati dal rapporto di lavoro con la Società e dalla sua esecuzione sino alla data del presente verbale, Controparte_3 rinunciando ad eventuali pretese, nonché ad ogni possibile rivendicazione connessa alla violazione di presunti diritti acquisiti o maturati in capo allo stesso e ad ogni relativa istanza e/o azione anche sindacale, giudiziale ed arbitrale”. Il giudice di primo grado, tramite il verbale di conciliazione prodotto in giudizio, accertava che il sig. avesse, altresì, espressamente e testualmente Pt_1 rinunciato “a qualsivoglia azione, domanda, pretesa e/o diritto relativi e/o connessi e/o anche solo occasionati dal CCNL, ovvero a domande derivanti da una diversa anzianità, rimborsi spese, differenze salariali e retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie, qualsivoglia indennità, bonus, retribuzione variabile, premi, incentivi, ovvero qualsiasi somma dovuta a fronte di accordi sindacali, a qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott.ssa Francesca BEONI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1836/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Veggiari, ed elettivamente Parte_1 domiciliato all'indirizzo Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Enrico Zani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tortona (AL), Corso della Repubblica n. 22
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Nel merito:
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal primo contratto a tempo determinato (01.07.2003) alla assunzione a tempo indeterminato (15.04.2010) e, Pt_ quindi, il diritto del sig. , per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2006, del 2° scatto zianità a decorrere dal 01.05.2010, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.05.2012, e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
-Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro-tempore, alla r ttamente calcolata e al pagamento in favore del medesimo ricorrente delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo, tenendo della prescrizione già intervenuta alla data del luglio 2007. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio.
[1] -Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F. di entrambi i gradi di giudizio e rimborso dei contributi unificati versati, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATA:
“nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.1836/2024 pubblicata in data 8/5/2024 Parte_1 dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, rigett nde tutte avanzate da parte appellante in quanto infondate, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale, o in mero subordine con spese compensate stante il riferito contrasto giurisprudenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1836/2024, il Tribunale di Milano rigettava integralmente il ricorso proposto dal Sig. nei confronti della propria datrice di lavoro, Parte_1
con compensazione totale delle spese di lite. CP_2
Il sig. , dipendente della società Pt_1 Controparte_3
quale addetto a mansioni di esattore, inquadrato al
[...] livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della resistente durante la vigenza di diversi contratti a tempo determinato, delle ferie maturate per effetto di detta anzianità, nonché per ottenere il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Nello specifico, il lavoratore dichiarava di aver lavorato per la società in periodi diversi (dal 2003 al 2010) con contratti a termine prima di essere assunto a tempo indeterminato il 15.04.2010. Tuttavia, la società non gli aveva riconosciuto l'anzianità maturata durante i contratti a termine, attribuendo gli scatti di anzianità solo dall'assunzione a tempo indeterminato. Tale situazione si poneva in evidente violazione delle norme di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro (in particolare degli artt. 2 e 26 del CCNL Autostrade e Trafori) e della normativa antidiscriminatoria di matrice comunitaria. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande del lavoratore per aver rinunziato, in sede di conciliazione ex art 2113 c.c., al diritto oggetto di accertamento, contestando, inoltre, in fatto ed in diritto l'avversario ricorso ed eccependo in ogni caso la prescrizione dei crediti rivendicati. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso ritenendo documentalmente provato, dalla difesa della società resistente, come, in data 03 maggio 2017, fosse stato sottoscritto in sede sindacale da parte di e del sig. , verbale di CP_2 Pt_1 conciliazione, traente origine dalle richieste del lavoratore di aumento delle ore minime garantite e di definizione di ogni possibile rivendicazione inerente a diritti non soddisfatti nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi. In tale verbale il lavoratore si vedeva riconoscere dalla società l'aumento delle ore minime garantite nella misura di 16 ore mensili, nonché la somma lorda di euro 897,05 a titolo di transazione novativa onnicomprensiva di carattere generale, per il solo scopo di evitare l'alea di qualsivoglia eventuale giudizio, anche solo potenziale. In particolare, come evincibile dal tenore letterale del verbale in questione, il lavoratore accettava l'aumento orario e la somma sopra indicati “a saldo, stralcio
[2]
e transazione di ogni e qualsiasi suo diritto, pretesa od azione, comunque connessi, discendenti, derivanti, occasionati dal rapporto di lavoro con la Società e dalla sua esecuzione sino alla data del presente verbale, Controparte_3 rinunciando ad eventuali pretese, nonché ad ogni possibile rivendicazione connessa alla violazione di presunti diritti acquisiti o maturati in capo allo stesso e ad ogni relativa istanza e/o azione anche sindacale, giudiziale ed arbitrale”. Il giudice di primo grado, tramite il verbale di conciliazione prodotto in giudizio, accertava che il sig. avesse, altresì, espressamente e testualmente Pt_1 rinunciato “a qualsivoglia azione, domanda, pretesa e/o diritto relativi e/o connessi e/o anche solo occasionati dal CCNL, ovvero a domande derivanti da una diversa anzianità, rimborsi spese, differenze salariali e retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie, qualsivoglia indennità, bonus, retribuzione variabile, premi, incentivi, ovvero qualsiasi somma dovuta a fronte di accordi sindacali, a qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma,
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