Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4189

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4189
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4189
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1151 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Bruno Vellone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Gentile sito in Roma, viale Mazzini 150
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Raffaele Panaccione CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giorgio a Liri, Via Rio di Coccio snc
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 143/2022 depositata in data 23/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava inammissibile CP_1
l'impugnativa del licenziamento intimatole dalla società Parte_2
in data 5/10/2011 condannando la predetta società al pagamento
[...] in favore della lavoratrice, a titolo di crediti per lavoro dipendente della somma di € 14.152,44 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rigettava inoltre la domanda riconvenzionale proposta dalla società di Parte_2 risarcimento del danno asseritamente derivato dall'assenza ingiustificata della per il CP_1 periodo dal 12/9/2011 al 4/10/2011.
Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi Parte_2
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere svolto per la società appellante CP_1 attività di lavoro subordinato dal 26/8/2006 sino alla data del licenziamento (inizialmente senza regolarizzazione e successivamente, a decorrere dal 21/12/2006, in forza di formale assunzione con contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato dal 20/10/2008) formalmente con mansioni di aiuto panettiere (livello A3
C.C.N.L. Panifici Artigiani) ed orario di lavoro di 40 ore settimanali (distribuite su 6 giorni) osservando, nel periodo dal 26/8/2006 al luglio 2009, un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 4.30 alle 14:30 con riposo la domenica orario successivamente modificato, dal mese di agosto 2009, dalle 4.30 alle 13. 30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 3 sino alle 13:30 con riposo la domenica (orario che affermava essere rimasto immutato per tutta la durata del rapporto nonostante la formale stipulazione tra le parti, in data 26/2/2010, di scrittura privata avente ad oggetto una riduzione delle ore di lavoro) rivendicando il proprio diritto a maggiori somme per crediti di lavoro dipendente per complessivi € 87.479,70 (di cui € 4.709,99 a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, € 46.565,83 a titolo di differenze retributive, € 3.650,54 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, € 17.433,32 per straordinario diurno, € 6.562,90 a titolo di 13ª mensilità, € 590,64 per lavoro notturno e
€ 7.966,48 per TFR).
Contestava inoltre l'illegittimità del licenziamento, intimatole per giusta causa derivante da assenza ingiustificata, dalla società in data 5/10/2011. Parte_2
La società si era costituita in giudizio resistendo all'accoglimento del Parte_2 ricorso e avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno asseritamente subito
a seguito dell'assenza ingiustificata della . CP_1
Il Tribunale, all'esito una causa istruita mediante l'espletamento di prova per testi e ctu contabile, accoglieva parzialmente il ricorso.
Accertava innanzitutto, in accoglimento dell'eccezione preliminare della , Parte_2
l'inammissibilità dell'impugnativa di licenziamento, con consequenziale domanda di condanna al pagamento della indennità risarcitoria, in assenza di prova della tempestiva
proposizione di impugnazione stragiudiziale entro il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 6 l. 604/1966 nella sua formulazione vigente ratione temporis.
Accoglieva invece parzialmente il ricorso per quanto riguarda le rivendicazioni retributive.
Affermava l'infondatezza delle rivendicazioni riferibili al periodo anteriore all'assunzione del 21/12/2006 per assenza di idonea prova, all'esito dell'istruttoria testimoniale, dello svolgimento da parte della , in tale periodo, di attività lavorativa in favore CP_1 dell'appellante.
Escludeva inoltre, con riferimento al primo periodo dal 21/12/2006 al 28/2/2010 che fosse stata fornita idonea prova dello svolgimento da parte dell'odierna appellata di lavoro straordinario e, con riferimento al successivo periodo dal 1/3/2010 al 5/10/2011, del carattere fittizio della riduzione dell'orario lavorativa 24 ore settimanali concordata tra le parti.
Escludeva inoltre, in quanto non provate, la fondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relativamente a compensi per lavoro notturno e all'indennità per ferie non godute.
Accoglieva invece la domanda per quanto riguarda il mancato pagamento integrale delle retribuzioni mensili tabellari (ulteriori rispetto all'importo di € 700 mensili ammesso come percepito dalla stessa ) ivi compresa la 13ª mensilità ed il TFR, rilevando come la CP_1 società non avesse, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, Parte_2 dimostrato di avere adempiuto integralmente alle relative obbligazioni di pagamento (ad eccezione della mensilità di ottobre 2011, comprensiva dei ratei di 13ª per tale anno e della parte di TFR versata al Fondo “Tax Benefit New”).
Quantificava pertanto le somme dovute alla lavoratrice, mediante ctu contabile, in € 13.753,28 netti a titolo di differenze retributive e in € 399,16 per TFR, per un importo complessivo netto di € 14.152,44.
Respingeva infine la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla società
per assenza ingiustificata dal lavoro della dal 12/9/2011 al Parte_2 CP_1
4/10/2011 per difetto di allegazione specifica senza decapitazione probatoria in merito alle conseguenze dannose lamentate.
Con un primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza ove aveva omesso di dichiarare l'eccepita nullità della ctu contabile per omessa
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