Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 12
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier GI Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1226/2021RG vertente tra
-FALLIMENTO COOPERATIVA ARTIGIANA MURATORI S.C.A R.L., in persona della Curatrice
Dott.ssa Cristina Natalia Canciani, P.IVA n. 00157040411,rappresentato e difeso dall'avv. Vania
Clementi del Foro di Pesaro, (C.F. [...]), con Studio in Pesaro, Via XXIV
Maggio n. 56 (comunicazioni: telefax 0721/34149 - pec:vaniaclementi@pec.ordineavvocatipesaro.it);

-parte appellante
e
TI UC, nato a [...] il [...] e residente in S. Giovanni in Marignano
(RN) alla Via Borgo Sant'Antonio, 7, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Santojanni del Foro di Milano (C.F. [...]) unitamente al quale è
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barbieri (C.F. [...],
pec: maurizio.barbieri@pec-ordineavvocatiancona.it, fax 07155722), con studio in Ancona, Piazza Del
Plebiscito 55 (comunicazioni via fax: 02.47.951.808 - indirizzo pec:
gianfranco.santojanni@milano.pecavvocati.it);

-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto

1.La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge


n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa sino alla pronuncia della sentenza non definitiva nel presente grado ai cui contenuti si rinvia.
L'integrazione istruttoria (per cui è avvenuta la rimessione sul ruolo) si è sostanziata nell'assunzione di una Ctu contabile i cui esiti appaiono adeguati a fondare la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.

2.Osserva la Corte come l'approfondimento istruttorio sia avvenuto in un contesto probatorio in cui la Curatela dell' appaltatrice, onerata della prova, non aveva offerto riscontri diretti del credito vantato per lavori eseguiti in aggiunta rispetto a quelli previsti nel contratto originario stipulato in forma scritta.
L'accertamento compiuto dal Ctu Ing. TI appare completo, puntuale, logico e coerente, di apprezzabile contenuto tecnico ed improntato ad una corretta soluzione delle questioni tecniche
connesse con problematiche giuridiche.

3.La Corte aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio e dunque non è tenuta ad esporne in modo
specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne
costituisce adeguata motivazione ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi
scientifici seguiti dal consulente. Inolte si deve considerare che, per consolidata giurisprudenza, se è
vero che il giudice, nell'aderire alla ctu, deve motivare circa l'inosservanza dei rilievi mossi dal ctp ove
quest'ultima sia connotata da puntuali osservazioni, tuttavia tale obbligo viene meno nel caso in cui,
come nel caso di specie, sia stato lo stesso consulente d'ufficio a farsi carico di esaminare e confutare i
rilievi dei consulenti di parte, prendendo posizione in modo adeguato (Cass. 28/2022, Cass. 11917/2021,
Cass. 27358/2020).

4.Tanto premesso occorre richiamare il contenuto della relazione peritale dell'Ing. TI:
“2. STATO DEI LUOGHI
L'immobile oggetto di perizia, negli anni 2010-2020, è stato sottoposto a ristrutturazione completa
in forza del Permesso di Costruire n°136/2011 del 13/04/2012 e di una successiva variante a
mezzo SCIA. I lavori hanno interessato sia le parti interne che quelle esterne con conseguente sistemazione della corte, la realizzazione di una piscina, di un ampliamento in aderenza all'edificio
esistente, e il completo rifacimento della recinzione. Al momento del sopralluogo, inizio delle
operazioni peritali, del 11/06/2024 tutti i lavori risultano completati, non vi sono lavori in corso, e
l'edificio è perfettamente operativo funzionante e rifinito in tutte le sue parti.
Da quanto risulta in atti, i lavori del primo contratto, datato 12/11/2012, hanno avuto inizio in data
22/11/2012 e sono regolarmente terminati con verbale di fine lavori datato 30/11/2013 firmato e sottoscritto dal DL e dall'Impresa appaltatrice. Anche se in atti non presente, successivamente a
tale data è stata redatta una SCIA per lavori di completamento di cui però non vi è alcuna evidenza
documentale certa, a meno ovviamente della pratica edilizia regolarmente depositata e validata dal
comune.

3. INQUADRAMENTO TECNICO GENERALE PROCEDURE D'APPALTO
Prima di entrare nel merito del formulato quesito si ritiene utile definire alcuni aspetti legati alle procedure contrattuali e d'appalto in ambito edilizio.
Vista la complessità delle attività normalmente parte del processo produttivo di natura
edilizia, la predisposizione di un contratto con allegati il relativo computo metrico, il capitolato
d'appalto e conseguenti elaborati grafici, rivestono un ruolo fondamentale per definire l'esatto
campo operativo di committente e impresa appaltatrice già prima di iniziare qualsiasi attività.
Definiti quindi lavori, ruoli e tempi di esecuzione, la seconda fase, quella operativa, vede coinvolti nel processo costruttivo diverse figure tecniche di vario ordine e livello, preposti al
controllo e all'esecuzione delle opere, ma la figura chiave di tutto il processo è senza dubbio quella
del Direttore Dei Lavori a cui non è richiesta la perenne presenza in cantiere, ma rappresenta la
figura professionale incaricata dal committente di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo
l'esecuzione regolare secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, e impartendo istruzioni
quando necessario.
Per meglio inquadrare l'attività del DL, basta dire ad esempio che se non avalla le scelte operative dell'impresa, queste non possono essere eseguite;
decide se è necessario effettuare
modifiche al progetto per meglio realizzare l'opera, controlla materiali e forniture, accetta o no la
presenza di imprese in cantiere e cosa fondamentale, redige la contabilità dell'opera e ne autorizza
i pagamenti.
Tutto ciò avviene però solo attraverso l'apposizione della propria firma su ognuno dei
documenti contabili predisposti che pertanto non hanno alcuna validità operativa se privi di tali visti.
In stretta analogia, in caso di lavori non fossero diversamente contabilizzabili, in taluni casi
vengono redatti, da parte dell'impresa esecutrice, dei "verbalini" con indicata data e ora
d'emissione e contenenti le ore occorse alla realizzazione di una determinata opera. Tali verbalini
tuttavia devono però essere prodotti a fine giornata e controfirmati dal Direttore Dei Lavori (a volte
è lo stesso committente che li firma) il quale così fornisce valida attestazione e accettazione di
quanto eseguito.
Tutto ciò premesso, la firma della contabilità da parte del DL è un aspetto di rilevanza
assoluta, se il direttore dei lavori non firma la contabilità il lavoro non viene pagato quindi l'impresa
non opera se il DL non accetta il suo operato. In questo cantiere la stranezza sta nel fatto che
l'impresa si permette di eseguire i lavori per circa 180.000,00€ senza che il DL o la committenza abbiano mai firmato nulla. Sorge il legittimo dubbio che o il Direttore dei Lavori è stato totalmente
assente nel processo produttivo o l'impresa non ha effettuato i lavori di cui richiede gli importi.

4. ANALISI GENERALE DELLA DOCUMENTAZIONE
Preso atto delle osservazioni prodotte dalle parti alla relazione preliminare e formulate dallo
scrivente le relative controdeduzioni (All.4), alla luce delle osservazioni e delle controdeduzioni a quanto rilevato dal CT della parte appellante, il Geom. Davide DI, si procede all'analisi
documentale per il completamento della consulenza tecnica assegnata.
Il CT, nella sezione iniziale delle osservazioni ritiene che lo scrivente CT si sia concentrato " su
un'analisi legale della documentazione contrattuale e tecnica, al fine di determinare la validità
giuridica." Nel merito, si precisa che ogni attività di cantiere pur se di natura prettamente tecnica,
non è avulsa dal contesto giuridico e risponde a regole e consolidate metodologie operative e di gestione del processo produttivo.
Per poter stabilire "chi ha fatto e cosa ha fatto" serve poter valutare la documentazione di cantiere
che ovviamente comprende oltre ai progetti, alla documentazione contabile ..ecc, anche la
documentazione contrattuale. Ciò non vuol dire valutare la validità giuridica dei contratti, ma la
validità in ambito cantieristico dei documenti senza la quale nessuna attività può trovare giusto,
naturale e positivo epilogo.
Quanto lo scrivente CT ha prodotto nella relazione preliminare è appunto la disamina del materiale presente in atti con attento riferimento alle specificità del cantiere.
Ed ecco quindi che ciò assume ancor più rilevanza nel momento in cui il quesito chiede di
"verificare se, dagli elementi documentali (intesi come documenti in atti), risulti che la Società
Cooperativa IG RA scral abbia effettivamente realizzato in tutto o in parte le lavorazioni di cui alla bozza di contratto denominata “Integrazione al contratto di appalto in data 12.11.2012” e computo metrico del 11.12.2013 aggiornato al 30.1.2014 (doc. n.45, 45/A). "
Come si vede, la verifica dei documenti, non può essere eseguita semplicemente leggendo quanto
presente in atti, ma deve essere contestualizzata al cantiere e centrata sui documenti che possono
effettivamente
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