Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/05/2024, n. 51
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
A L C PRESIDENTE
M L S CONSIGLIERA RELATRICE
D C CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 242 di RACL dell'anno 2021, proposta da
con sede in Cagliari, in persona del Direttore Centrale e legale rappresentante pro tempore Parte_1
Ing. elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio del Prof. Avv. M C, Parte_2
PEC fax 070/682975, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale Email_1 apposta a margine della memoria di costituzione del giudizio di primo grado con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'artt. 125 c.p.c., 1°comma, e dell'art. 136 c.p.c., 3° comma, al predetto indirizzo PEC e fax ogni comunicazione;
APPELLANTE
CONTRO
assistito e difeso dall'avv. D B per delega conferita in primo grado ed inserita CP_1 nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, ed elettivamente domiciliato, in questa fase al domicilio digitale pec:
e domicilio fisico sito in Cagliari, Via Paoli n. 7, studio Avv. S C, Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.05.2015 ha agito in giudizio davanti alla sezione lavoro CP_1 del Tribunale di Cagliari nei confronti di per dedurre di lavorare alle sue dipendenze dal Parte_1
19.11.2009, in forza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con profilo professionale di “operatore di esercizio”, parametro retributivo 140, (area professionale III) del e Organizzazione_1
Org_2
Ha soggiunto, peraltro, di avere prestato la medesima attività lavorativa, già prima della suddetta assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze di in virtù di un contratto a Controparte_2 tempo determinato, dal 05/11/2007 al 04/11/2008, prorogato fino al 04/11/2009, senza che gli fosse stata riconosciuta da l'anzianità di servizio e/o lavorativa pregressa, maturata alla data del Parte_1
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05/11/2007, durante il periodo di lavoro a tempo determinato, malgrado l'identità di mansioni, qualifica e contenuto professionale tra i due periodi di lavoro, con evidente condotta discriminatoria della datrice di lavoro.
In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 2, lett. c, punti 1/1 e 2/1 del CCNL Autoferrotranvieri e
Internavigatori del 27/11/2000, che prevede che all'operatore di esercizio spetti, decorsi otto anni di guida effettiva, il superiore parametro 158, giàcché a tali fini il servizio prestato in virtù di rapporti a tempo determinato deve essere computato per intero, come invece non accaduto nel suo caso.
Sotto altro profilo il ricorrente ha, invece, dedotto la violazione della disciplina contrattuale dettata dal
CCNL del 25/07/1997, come modificata dall'art. 3, lett. c, del richiamato CCNL del 27/11/2000, che ha previsto, senza distinguere tra rapporto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, che “il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio. Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti”, precisando che tale aumento periodico, secondo la disciplina contrattuale, era pari a 21,46 euro.
In considerazione, quindi, dell'anzianità di servizio maturata, valutata anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., aveva maturato il diritto di percepire il predetto aumento dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento del primo biennio di anzianità di servizio, calcolata a decorrere dal 5.11.2007 e conseguentemente l'importo mensile di 21,46 € per il biennio dal 6 novembre 2009 al 5 novembre 2011,
l'importo di 42,92 € per il biennio dal 6 novembre 2011 al 5 novembre 2013 e l'importo di 64,38 € mensili per il biennio dal 6 novembre 2013 al 05 novembre 2015, perciò restando creditore nei confronti della società convenuta della complessiva differenza di 1.523,66 € lordi, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Ha quindi concluso, previo espresso richiamo della disciplina desumibile dalla normativa comunitaria (in particolare dalla Direttiva Europea 70/99/CE e dall'accordo quadro sul contratto a tempo determinato di cui alla clausola 4.1 in punto di divieto di discriminazione dei lavoratori a termine) e della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, chiedendo accertarsi il suo diritto al riconoscimento del servizio preruolo o a termine siccome maturato dal 5.11.2007 al 4.11.2009 come servizio a tempo indeterminato ad ogni effetto giuridico e/o economico e, dunque, il diritto al riconoscimento del parametro retributivo 158 dal 5.11.2015 o da altra data accertanda in causa e del relativo credito retributivo, anche relativamente all'aumento periodico di anzianità siccome quantificato in euro 1.523,66 per il periodo 6.11.2009–6.05.2015 oltre accessori di legge, con condanna di controparte alla ricostruzione della sua carriera alla luce di quanto sopra rivendicato.
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ritualmente costituitasi, ha preliminarmente eccepito l'inosservanza da parte del ricorrente del Parte_1 disposto dell'art. 10 del R.D. n. 148/9131 e dunque la improcedibilità del ricorso nonché l'intervenuta
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prescrizione estintiva delle pretese azionate da e ha dedotto nel merito l'infondatezza della CP_1 domanda.
Ha, in particolare, precisato che il riconoscimento del parametro n. 158 era stato già disposto in data
12.01.2016, con decorrenza dal 31.12.2015, in linea con le previsioni contrattuali, essendosi tenuto conto, al riguardo, del periodo di servizio a tempo determinato svolto presso la Organizzazione_3
[...]
Ha, invece, sostenuto che la domanda relativa al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità era priva di supporto normativo, atteso che la disciplina invocata da controparte presupponeva che il servizio
(che in ricorso si assumeva erroneamente non computato a tal fine) fosse stato svolto nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, circostanza non ravvisabile nella specie, nella quale, quindi, in mancanza di espressa previsione di segno contrario del CCNL, si era potuta prendere in considerazione solo la data di assunzione del ricorrente relativa al rapporto di lavoro attualmente in essere e non quella del rapporto di lavoro a tempo determinato, già estintosi in precedenza, e quindi irrilevante ai fini in discussione.
Né, ha infine soggiunto, era stato violato il principio di non discriminazione avuto riguardo al tenore della disposizione contrattuale che legittima l'attribuzione degli scatti di anzianità, la quale ben può disciplinare le modalità di maturazione degli stessi senza tener conto dell'attività lavorativa prestata in esecuzione di un rapporto di lavoro ormai estinto.
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Il Tribunale, con sentenza n. 560 del 18 maggio 2021, ha parzialmente accolto la domanda di CP_1
dichiarando che aveva maturato il diritto alla percezione degli aumenti periodici di anzianità a
[...] decorrere dal 01/12/2009, condannando quindi la società convenuta al pagamento in suo favore di 1.158,84
€ lordi, oltre accessori fino al saldo e delle spese di lite, previamente compensate in ragione di 3/5 “posto che la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del parametro n. 158 è stata avanzata prematuramente atteso che il relativo diritto è maturato solamente nel dicembre 2015, dunque ben oltre il deposito del ricorso con la conseguenza che, se la decisione fosse intervenuta in tempi ristretti, la relativa domanda sarebbe stata dichiarata infondata non sussistendo (ancora all'epoca) i presupposti per il suo accoglimento”.
Il primo giudice, preliminarmente disattesa la eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa convenuta, e dato atto, quanto al riconoscimento del superiore parametro retributivo 158 a decorrere dall'ottavo anno di guida effettiva, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per avere la datrice di lavoro documentato l'attribuzione di tale parametro e del correlativo trattamento economico dal 1.12.2015, ha invece ritenuto fondata l'ulteriore domanda volta ad ottenere il computo del periodo di lavoro a tempo determinato ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità.
La domanda era stata contestata dalla società sulla scorta di due distinte argomentazioni, ritenute in sentenza non persuasive: la prima attinente all'irrilevanza per le finalità in discorso di eventuali contratti a termine intercorsi tra le stesse parti;la seconda concernente la diversità dei due rapporti di lavoro fatti valere dal ricorrente a sostegno della propria pretesa (il primo conclusosi il 4 novembre 2009 ed il secondo
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attualmente in essere, dal 19.11. 2009), sul presupposto che la disposizione collettiva invocata avesse valorizzato unicamente l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro.
Con riguardo al primo profilo, ha rilevato il primo giudice, dirimenti erano le buste paga emesse dalla datrice di lavoro, che attestavano come maturato il primo scatto di anzianità al 1/12/2009 (così la dicitura in alto a destra “Pross. ”), evidentemente in ragione del biennio di servizio svolto nel periodo dal Pt_3
5.11.2007 al 4.11.2009.
Il diritto alla maturazione degli scatti di anzianità era, infatti, correlato alla permanenza in servizio per il periodo minimo richiesto dalla clausola del contratto collettivo e trovava la sua ratio giustificativa nella maggiore esperienza e qualificazione professionale del lavoratore interessato, a prescindere dall'esistenza di un termine apposto al suo contratto di lavoro. Sarebbe stato, quindi, irragionevole riconoscere tali scatti al personale assunto a tempo indeterminato e negarli al personale in forze all'impresa a tempo determinato che svolgesse le medesime mansioni del primo in virtù di un identico inquadramento professionale.
Il Tribunale ha poi ritenuto non dirimente l'ulteriore argomentazione volta a valorizzare l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, in quanto la disciplina invocata faceva riferimento al periodo minimo utile per maturare ciascuno scatto, ossia un biennio di anzianità di servizio, che può risultare anche dal cumulo di più periodi di lavoro tra loro non continuativi svolti presso la medesima impresa, ed ha escluso che fosse ostativa all'accoglimento della domanda la diversità dei datori di lavoro presso i quali tale anzianità di servizio era maturata, dato che l'originaria datrice di lavoro di ossia la CP_1 [...]
già nel corso del rapporto di lavoro a termine era confluita in Organizzazione_3 Controparte_2
società interamente partecipata dall dalla quale era stata successivamente
[...] Parte_1 assorbita.
Vi era dunque sostanziale identità del datore di lavoro, posto che il licenziamento del ricorrente e la sua successiva assunzione costituivano il risultato di un passaggio tecnico all'esito del confronto sindacale, ove non a caso si era inteso procedere alla stabilizzazione del ricorrente e dei suoi colleghi, a riprova della continuità del rapporto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro (cfr. doc. n. 3 produzioni parte ricorrente).
Ed in ogni caso alle medesime conclusioni era possibile pervenire anche per altra via, richiamando cioè sia
l'art. 7 del CCNL 18 novembre 2004, rubricato Clausola sociale che prevede testualmente: “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal
c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza. L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente”, sia l'art. 2, punto 11, del CCNL del 27 novembre 2000, che a sua volta dispone che:
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“Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente articolo. Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/1997 e dall'art 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47, 3° comma, legge n. 428/1990. L'effettivo svolgimento, all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata, è condizione necessaria per
l'attribuzione del parametro superiore”.
Secondo il Tribunale, il passaggio del personale alle dipendenze dell era avvenuto secondo lo Parte_1 schema di cui alla lett. e) dell'art. 18 comma 2 del D.lgs. n. 422/1997, ossia attraverso la cessazione dell'esercizio da parte della Gestione Commissariale delle in favore dell'impresa Organizzazione_3 subentrante nei termini descritti, tanto che i lavoratori assunti originariamente a tempo determinato dalla
erano transitati, in attuazione dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. Organizzazione_3
n. 46/2008, alle dipendenze dapprima dell e quindi dell' società Controparte_2 Parte_1 interamente partecipata dalla Organizzazione_4
E quindi, le modalità di riassorbimento del personale assunto a termine dalla Gestione Governativa presso il nuovo datore di lavoro erano proprio quelle richieste dall'art. 2 punto 11 del CCNL del 27 novembre 2000 quale condizione per il computo dell'anzianità pregressa.
E d'altronde non casualmente la stessa convenuta aveva riconosciuto il parametro superiore rivendicato da al compimento di otto anni di guida effettiva, comprensivi anche del servizio svolto in virtù di CP_1 un rapporto a tempo determinato presso la precedente gestione.
Se dunque, ha proseguito il primo giudice, l'art. 3 del CCNL 25 luglio 1997 ricollegava la maturazione del diritto all'aumento periodico di anzianità al servizio prestato per almeno un biennio “presso la medesima azienda” era anche vero che tale previsione andava coordinata con la disciplina contenuta nella clausola sociale finalizzata ad evitare che il personale ( a tempo determinato ovvero indeterminato), transitato da una azienda di trasporto ormai cessata ad altra, ad essa subentrata nell'esercizio del medesimo servizio, potesse, a cagione di tale evento, subire un nocumento quanto allo sviluppo della retribuzione.
E dato che aveva maturato, durante il servizio prestato prima della assunzione a tempo CP_1 indeterminato presso un biennio di anzianità, aveva maturato il diritto ad un Controparte_2 primo aumento periodico di anzianità già dal 1.12.2009 e dunque, al momento dell'assunzione, poteva far valere per le finalità in discorso l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza (che, per inciso, nelle more del rapporto di lavoro a termine era già divenuta la stessa avendo quest'ultima Controparte_2 disposto la proroga di tale rapporto di non ostando a tal fine né che si trattasse di un rapporto a CP_1 tempo determinato né che vi fosse stata, in ipotesi, soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto a termine e l'inizio del rapporto a tempo indeterminato, tutte circostanze non ostative rispetto alla disciplina che mira ad offrire garanzie al lavoratore che subisca il passaggio del servizio cui è adibito da un'impresa
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ad un'altra (nella specie peraltro gestito in sede sindacale, con tempistiche ivi stabilite, sottratte al controllo del singolo lavoratore).
Ritenuti i conteggi allegati al ricorso “non coerenti con le previsioni contrattuali”, dopo avere considerato che aveva maturato un primo aumento periodico dal 1.12.2009 per complessivi euro 557,96 (euro CP_1
21,46*26), un secondo aumento per il servizio prestato dal 19.11.2009 al 19.11.2011 con decorrenza dall'1.12.2011 per complessivi euro 1.115,92, ed un terzo aumento per il servizio prestato dal 19.11.2011 al
19.11.2013 con decorrenza dall'1.12.2013 per complessivi euro 1.158,84 fino a tutto aprile 2015, ha riconosciuto dovuti ad 2.832,72 euro, dai quali però dovevano essere detratti, siccome già CP_1 corrisposti, 1.373,44 euro, con conseguente credito residuo di 1.459,28 euro lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Peraltro, poiché in parziale adesione all'eccezione formulata in tal senso dalla difesa convenuta doveva ritenersi prescritto il suddetto credito per la parte maturata prima del mese di gennaio 2011 (il primo atto interruttivo era la notifica del ricorso, in data 31.12.2015, dato che la diffida del 7.11.2013 in atti non era correlata ad alcuna documentazione riferita al suo invio e tantomeno alla ricezione da parte della convenuta), ad doveva essere riconosciuto un credito residuo di 1.158,84 euro lordi. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello cui ha resistito Parte_1 CP_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte “in via principale, riformare la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro,
n. 560/2021 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la pretesa del sig. relativa al riconoscimento del primo CP_1 scatto di anzianità in virtù del contratto a termine intercorso dal 05/11/2007 al 05/11/2009 è infondata per i motivi esposti nel ricorso in appello;assolvere l'appellante da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari anche con altra motivazione, Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di questo
e del precedente giudizio, con condanna al pagamento dei 3/5 compensati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene censurata da per due motivi: Parte_1
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