Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2024, n. 9
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 62/2022 promossa in grado di appello
da I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Ciancimino e Delia Cernigliaro.
APPELLANTE
Contro
DI CO RA SA rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Galioto.
APPELLATO
All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso in data 2676/2019 Di RA RA SA aveva chiesto al Tribunale di Palermo G.L. di condannare l'IN, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento dell'importo di € 6.059,75 quale TFR maturato per il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta NO ED intercorso dall'11/9/2008 al 2/7/2013 siccome riconosciuto ed accertato con decreto ingiuntivo n. 2836/2015 del Tribunale di Palermo, divenuto definitivo. Aveva premesso che:
- il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti della ditta NO durante il tempo in cui la stessa si trovava soggetta alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro;
- il pignoramento esperito presso i locali dell'azienda era risultato infruttuoso;
-con sentenza n.104/2016 depositata il 13/07/2016, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento di NO ED;
-la Di RA aveva inoltrato, di conseguenza, richiesta di ammissione al passivo fallimentare per la somma complessiva di euro 8.544,47 di cui euro 6.059,75 a titolo di T.F.R, ma , prima ancora dell'apertura della verifica dello stato passivo, con decreto del 7/2/2017 il tribunale aveva disposto la chiusura della procedura fallimentare stante la concomitanza della misura di prevenzione patrimoniale ;
- il 28/03/2018 la lavoratrice aveva inoltrato richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR ai sensi dell'art.2 della L.297/1982;
- il 23/04/2018 il Tribunale di Palermo Sez. I Penale, in relazione al procedimento 217/2011 MP aveva revocato il sequestro dell'impresa NO ED e dei beni aziendali. Ciò premesso aveva lamentato che il 04/03/2019 l'INPS aveva rigettato la superiore richiesta con la seguente motivazione: "Il lavoratore dipendente di una società sottoposta a confisca/sequestro potrà chiedere il TFR mediante la procedura di soddisfazione dei crediti prevista dal D.L. n.159/2011.". Nel contraddittorio con l'IN , con sentenza del 9/12/2021 il G.L. accoglieva la domanda. Osservava il G.L. che, quantunque a causa della anticipata chiusura del fallimento, non fosse stato possibile procedere alla verifica del credito della Di RA, le circostanze che il credito era stato accertato da un titolo giudiziale definitivo e che ad esso aveva fatto seguito l'esito negativo dell'esecuzione individuale intrapresa nei confronti del debitore, costituissero dimostrazione sufficiente dello stato di insolvenza del datore di lavoro cui era riconducibile l' intervento del Fondo di Garanzia. Quanto alla pregiudizialità del procedimento di prevenzione, prospettata dall'IN sul presupposto della necessità che il credito avrebbe dovuto essere accertato nelle forme previste dagli artt. 57 e ssg. D. Lgs n. 159/2011 , rilevava che difettasse la prova che al sequestro - disposto in data 11/11/2011 – si applicasse il procedimento di verifica dettato dal codice antimafia e che anzi era plausibile , stante la prossimità del provvedimento di sequestro (5/11/2011) con la data di entrata in vigore del D. Lgs n. 159/2011 , che la richiesta del P.M. fosse intervenuta anteriormente a tale data con l'effetto di rendere applicabile la disposizione transitoria (art. 117) ai sensi della quale continuavano ad applicarsi le norme previgenti ai procedimenti nei quali “alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione”. In ogni caso, precisava, la procedura di verifica di cui agli artt. 57 e ssg. D. Lgs n. 159/2011 non si era svolta in quanto la cessazione della misura e la conseguente mancata confisca dei beni ne avevamo frustrato la finalità di assicurare il soddisfacimento dei crediti tra i quali quelli di lavoro.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi