Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 650

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 650
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 650
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

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Sentenza n.
Ruolo Generale n. 74/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di
consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 74/2021 R.G., avente ad
oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza
collegiale del 15.11.2023, e vertente
TRA
Casa di Cura San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Maddaloni, Via Montella n. 4, P.I. 00258670611,
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Francesco Barone, c.f. [...], ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Napoli, alla Via Parco Carelli n. 35, il quale dichiara di
voler ricevere gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al domicilio digitale


2
P.E.C. francescobarone@avvocatinapoli.legalmail.it.
APPELLANTE
E
Azienda Ospedaliera “Sant'AN e San Sebastiano” di Caserta in persona
del legale rapp.te pro - tempore (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale),
c.f. 02201130610, in persona del legale rapp.te pro - tempore, rappresentata e
difesa in virtù di procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione
e risposta dall'Avv. Giuseppe Cicala, c.f. [...], presso il cui
studio in Caserta, al Corso Trieste n. 149, elettivamente domicilia, il quale
dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni all'indirizzo di posta
elettronica certificata studiolegalecicala@pec.it.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante Casa di Cura San Michele S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, riportandosi alle proprie difese contenute
nell'atto di appello e nel verbale di prima udienza, ed impugnando e
contestando ancora una volta la comparsa di costituzione in appello
dell'appellata, chiedendo il rigetto delle avverse conclusioni e formulando le
proprie come di seguito indicato:
1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Casa di Cura San
Michele S.r.l. in quanto alcuna richiesta di sacche di sangue ed esami risulta
mai inoltrata nel periodo inerente il primo e il secondo semestre 2012 e
nessuna fornitura risulta effettuata dall'opposta, difettando ogni prova
relativa alle forniture oggetto della pretesa di pagamento e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto;

3
2) Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o inefficacia della
convenzione sottoscritta il 12.04.1996 tra l'Azienda Ospedaliera di Caserta e
la Casa di Cura San Michele S.r.l. per violazione del principio normativo
dell'ordinamento che prevede la gratuità delle cessioni di sangue ed
emoderivati tra privati, giusto il disposto di cui alla L. n. 219/05 e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata
3) nella denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia della
convenzione del 12.04.1996, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità
e/o inefficacia della stessa, laddove determina all'art. 12, quale corrispettivo
della cessione di plasma ed emoderivati, il prezzo di costo esposto
dall'industria convenzionata (id est nel costo indicato nelle tariffe
ministeriali) con una maggiorazione del 40%, per sopravvenuta per
intervenuta nullità e, in ogni caso, inefficacia dello schema tipo di
convenzione allegato al D.M. Sanità del 01.09.1995 nonché della convenzione
sottoscritta;
per violazione di legge oltre a non essere, in ogni caso, provate

dalla opposta le spese sostenute per immagazzinamento, distribuzione e
registrazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

4) nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale della
domanda monitoria, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi ex art. 144
DPR 207/2010 per essere stata la disposizione abrogata nonché per avere le
parti espressamente previsto l'applicazione degli interessi in misura legale;

in ogni caso
5) Condannare l'A.O. “Sant'AN e San Sebastiano” di Caserta, al
pagamento delle spese e competenze di lite relative al doppio grado di
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giudizio”.
Per l'appellata Azienda Ospedaliera “Sant'AN e San Sebastiano”
di Caserta in persona del legale rapp.te pro - tempore, come da comparsa di
costituzione e risposta e conclusioni rassegnate, insistendo per l'integrale
rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese e
competenze di lite del presente grado di giudizio, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 24.7.2017 la Casa di Cura San Michele S.r.l., in
persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva opposizione avverso il
decreto n. 1107/2017 del 27.4.2017, notificato il 26.6.2017, con il quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ad essa ingiunto il pagamento
in favore dell'Azienda Ospedaliera Sant'AN e San Sebastiano di Caserta,
della somma di € 510.958,76, oltre le spese del procedimento, come ivi
liquidate.
A fondamento della pretesa monitoria quest'ultima aveva dedotto di
aver fornito all'opponente, nel corso del 2012, sacche di sangue, emoderivati,
ed esami vari, in virtù di una convenzione a titolo oneroso, sottoscritta da
entrambe le parti in data 12.4.1996.
La Casa di Cura San Michele S.r.l. contestava quindi l'avversa pretesa
e, per la ragioni meglio indicate nel citato atto di opposizione, chiedeva
accogliersi le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., alla luce del
combinato disposto degli artt. 147 c.p.c. e 16-septies del D.L. n. 179/2012 e,
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per l'effetto, dichiarare rimossa l'intimazione di pagamento in esso
contenuta;

in via principale:
2) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Casa di Cura San
Michele S.r.l., in quanto alcuna richiesta di sacche di sangue ed esami risulta
mai inoltrata nel periodo inerente il primo e il secondo semestre 2012 e
nessuna fornitura risulta effettuata dall'opposta, difettando ogni prova
relativa alle forniture oggetto della pretesa di pagamento e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto;

3) Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o inefficacia della
convenzione sottoscritta il 12.04.1996, poiché in contrasto con le tariffe
successivamente approvate sia a livello nazionale che a livello regionale e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

4) Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o inefficacia della
convenzione sottoscritta il 12.04.1996 tra l'Azienda Ospedaliera di Caserta e
la Casa di Cura San Michele S.r.l. per violazione del principio normativo
dell'ordinamento che prevede la gratuità delle cessioni di sangue ed
emoderivati tra privati, giusto il disposto di cui alla L. n. 219/05 e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto;

In via subordinata:
5) fermo quanto esposto ai punti sub 1) e sub 2) e sub 3), nella
denegata ipotesi di ritenuta validità ed efficacia della convenzione del
12.04.1996, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia
della stessa, laddove determina all'art. 12, quale corrispettivo della cessione
di plasma ed emoderivati, il prezzo di costo esposto dall'industria
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convenzionata (id est nel costo indicato nelle tariffe ministeriali) con una
maggiorazione del 40%, per sopravvenuta per intervenuta nullità e, in ogni
caso, inefficacia dello schema tipo di convenzione allegato al D.M. Sanità del
01.09.1995 nonché della convenzione sottoscritta;
per violazione di legge

oltre a non essere, in ogni caso, provate dalla opposta le spese sostenute per
immagazzinamento, distribuzione e registrazione e per l'effetto revocare il
decreto ingiuntivo opposto;

in ogni caso:
6) condannare la società al pagamento delle spese di lite, oltre
rimborso forfettario al 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara
anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.”.
Con comparsa del 20.12.2017 si costituiva nel detto giudizio l'Azienda
Ospedaliera “Sant'AN e San Sebastiano”, in persona del legale rapp.te
pro – tempore, la quale contestava il fondamento della proposta opposizione
e chiedeva rigettarsi la stessa, con conferma del decreto ingiuntivo indicato in
premessa e vittoria di spese;
in via gradata, ed in riconvenzionale, chiedeva la
condanna dell'opponente, a titolo di indebito arricchimento per le forniture e
prestazioni ricevute, al pagamento della somma accertata in corso di causa,
anche a mezzo di CTU, comunque contenuta nei limiti della domanda
originaria proposta in sede monitoria, in tutti i casi oltre rivalutazione
monetaria ed interessi moratori come per legge, oltre ancora alle spese e
competenze di lite coi relativi accessori.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 29.5.2018, il Giudice
Designato ordina, ex art. 210 c.p.c., alla Casa di Cura San Michele S.r.l. di
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esibire in giudizio e depositare entro il 30.11.2018 le proprie scritture contabili
degli anni 2012/2013;
ammetteva inoltre l'interrogatorio formale del legale
rapp.te della predetta società, nei limiti indicati nella parte motiva,
successivamente espletato all'udienza del 7.2.2019.
Con la medesima ordinanza del 29.5.2018 era ammessa anche la prova
testimoniale articolata dalla parte opposta, nei limiti vi indicati, espletata
all'udienza del 5.12.2019.
All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con sentenza n. 1456/2020 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza dell'11.6.2020 rigettava l'opposizione, con conseguente
conferma dell'opposto decreto, che dichiarava esecutivo, e condannava la
Casa di Cura San Michele S.r.l. al pagamento delle spese e competenze di lite,
come
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