Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 4

CA Cagliari
Sentenza
9 gennaio 2025
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CA Cagliari
Sentenza
9 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 4
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26/22 R.G.
Tra
IA SO AN (di seguito anche IA) (C.F. 251.1.000.1102) elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, C.so Matteotti n. 53, presso e nello studio dell'Avv. OV
Angelo Mura che la rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., con domicilio telematico eletto al seguente indirizzo studiolegalemura@legalmail.it
Attore in riassunzione
E
AR AO RI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Tempio
Pausania, via G. M. Angioi 13, presso lo studio dell'avv. Andrea Tirotto che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto in riassunzione
All'udienza del 10.11.2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
1 Conclusioni
Nell'interesse dell'attore in riassunzione:
1) Ritenere meritevole di accoglimento la domanda di rivendica, come formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come in premessa meglio identificato e per l'effetto rigettare l'appello proposto da AR AO RI;

2) Accogliere la domanda formulata in sede di costituzione in appello da parte della IA, come di seguito trascritta:
rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 259/2014, rigettando tutte le avverse domande proposte dall'appellante, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite
3) Con vittoria di spese e onorari di causa.
Nell'interesse del convenuto in riassunzione:
1) respingere la domanda di rivendica proposta dalla appellata SO AN IA SA
assolvendo il AR AO RI da ogni avversa domanda;

2) con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due precedenti gradi di giudizio, del procedimento di
Cassazione e della presente fase di riassunzione.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado, la SO AN IA aveva dedotto che: (i) era proprietaria dei terreni, posti in Comune di Trinità d'Agultu, località Tinnari, distinti in catasto come di seguito indicato: a) foglio 13, mapp. 23, 25, 36;
b) foglio 16, mappali 4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,19 e 20;

c) foglio 20, mapp. 17,18, 50, per averli acquistati, quanto ai terreni indicati al foglio 16, mapp. 9, 19,
6,15, 7,12,13,16,20, al foglio 13, mapp 23,25,36 e al foglio 20, mappali 17 e 18, con atto pubblico,
Notaio Altea in Tempio, il 16 gennaio 1969, rep. N. 45536, da ZO RI, nato a [...] il
10 luglio 1913;
quanto ai terreni indicati al foglio 16, mapp 5,14,17, con atto a rogito Notaio Altea di
Tempio in data 8 marzo 1969, rep. n. 45906, sempre da ZO RI, e quanto ai terreni di cui al
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foglio 20, mapp. 17, 18 e 50 e al foglio 16, mapp. 4 e 11, con atto a rogito notaio Altea di Tempio in data 8 marzo 1969, rep. n. 45905, da DD LI, FA IO ON, QU e CC;

AR LI, OV, CA, RI, ER e OV IO;
TU OV,
RI DA e RI IA;
UT RI, LE e Vittorio;
(ii) detti terreni, aventi un valore di alcuni milioni di euro e una superficie di 451 ettari, pacificamente e pubblicamente di sua proprietà
sin dal loro acquisto, erano stati occupati dal signor AR AO RI sine titulo e sfruttati illegittimamente dallo stesso per allevare e pascolare il proprio bestiame;
(iii) nel 1998 il AR
aveva presentato, innanzi alla Pretura di Tempio Pausania, ricorso ex art 1159 bis c.c. asserendo di avere usucapiti i suddetti terreni per possesso ininterrotto ultra quindicinale, a seguito del quale la
SO AN IA aveva proposto opposizione;
con sentenza del 13 agosto 2011 il Pretore
di Tempio Pausania aveva rigettato ogni domanda sul presupposto dell'invalidità della procura ad litem della società opponente, nonché ritenendo la domanda di usucapione infondata e non provata;

detta sentenza era stata appellata dal AR, mentre la società IA, nel resistere, aveva proposto appello incidentale sulla validità della procura;
la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione
distaccata di Sassari - con sentenza n. 460/04 del 17 agosto 2004, aveva rigettato l'appello principale,
ritenendo inidonea la prova del possesso offerta dal AR;
aveva accolto quello incidentale,
considerando la procura di primo grado valida ed efficace;
il signor AR AO RI aveva proposto, allora, ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16238/2011, aveva ritenuto l'invalidità della procura alle liti della SO AN IA e aveva rigettato il ricorso proposto dal AR;
sicchè, trattandosi di giudicato che aveva escluso definitivamente la sussistenza dell'usucapione in capo al AR sui terreni di proprietà della IA, il convenuto, seppure sollecitato bonariamente al rilascio, aveva continuato ad occuparli illegittimamente con gravi danni a carico della SO AN IA.
Pertanto, la società attrice aveva chiesto il rilascio immediato dei terreni per cui era causa.
AR AO RI si era costituito nel giudizio di primo grado contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo, in riferimento al giudizio conclusosi con la
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sentenza della Cassazione n. 16238/2011, che: (i) la Cassazione non aveva escluso il possesso da parte del AR ma solo l'accertamento negativo dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'usucapione speciale;
né aveva riconosciuto il diritto di proprietà in capo alla società IA,
la quale non poteva esonerarsi dal provare gli elementi posti a fondamento della sua domanda di rivendica;
(ii) inoltre, non risultava che i terreni in discussione fossero stati sempre pacificamente e pubblicamente di proprietà della IA, come dedotto nell'atto di citazione, in quanto, ove con tale espressione l'attrice avesse inteso affermare di aver sempre posseduto i beni in oggetto, né la
IA né i suoi danti causa avevano mai avuto con tali beni alcun rapporto di fatto che potesse qualificarsi come possesso.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 259/14 depositata l'11.3.2014, aveva accolto la domanda, ritenendo che: (i) l'azione dovesse qualificarsi come rivendica della proprietà;
(ii) il convenuto non aveva contestato specificamente il diritto di proprietà della IA sui terreni in oggetto, quale risultante dai titoli di acquisto che la stessa indicava specificamente in atti;
(iii) visto che non risultava alcun titolo idoneo a legittimare il convenuto alla detenzione dei terreni, il AR
era condannato all'immediato rilascio in favore dell'attrice dei suddetti terreni.
Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 465/2015, rigettava l'appello proposto dal AR, ritenendo che: (i) vista la proposizione da parte del AR di una precedente domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della proprietà
dell'immobile poi oggetto di rivendica, in forza dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., avendo notificato tale domanda alla IA, attrice in
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