Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 3518
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.10.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 303/2023 R.G. sezione lavoro
TRA
RI VI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bava e Domenico Zippo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Zippo
Appellante in via principale – Appellato in via incidentale
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Napoli alla via A. Diaz 11
Appellato - Appellante in via incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 505/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo, fatta eccezione che per la decorrenza delle prestazioni, le domande avanzate con ricorso del 28.1.2019 da IO VI nei confronti del Ministero dell'Interno, così provvedeva:
“
2. dichiara il diritto del ricorrente, a decorrere dal febbraio 2016, previa disapplicazione del decreto numero 559/C/3/E/8/CC/2537 del Ministero dell'Interno, dipartimento di pubblica sicurezza, emesso in data 19 luglio 2017, all'inserimento nell'elenco, ex articolo 3 comma 3 DPR 243 del 2006, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex DPR 7 luglio 2006 numero 243 ex articolo uno comma 563 564 della legge 266 del 2005, ex articolo 1904 decreto legislativo 66 del 2010;
3. condanna parte resistente al riconoscimento, in favore del ricorrente, dei benefici assistenziali conseguenti e specificamente:
a) lo speciale assegno vitalizio da euro 1.033,00, oltre perequazione ex legge ex articolo 5 comma tre legge 206 del 2004, come esteso alle vittime del dovere dall'articolo 2 comma 105 legge 244 del
2007;
b) la speciale elargizione ex articolo 5 comma uno della legge 206 del 2004, estesa alle vittime del dovere dell'articolo 34 decreto legislativo 159 del 2007 convertito in legge due del 2007 con perequazione ex legge;
c) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio del 2000 numero 203, esenzione dal pagamento dei medicinali, fascia C, esteso alle vittime del dovere dall'articolo due comma 106 della legge 244 del 2007;
il beneficio dell'esenzione ticket esteso alle vittime del dovere dal decreto del presidente della Repubblica 7 luglio 2006 numero 243 articolo quattro;
d) il diritto all'assistenza psicologica ex articolo 6 comma 2 della legge 206 del 2004 esteso alle vittime del dovere dal DPR 243 del 2006 articolo 4 comma 1, lettera c numero 2;
4. condanna il Ministero al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che liquida in
€ 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai difensori in epigrafe”.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
17.2.2023, IO VI dolendosi della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto, accogliendo l'eccezione sollevata dal Ministero, la decorrenza dei benefici di cui agli assegni vitalizi solo a partire dal febbraio 2016, mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, piuttosto che dall'1.01.2006 e dall'1.01.2008.
Si costituiva il Ministero e, nell'impugnare perché infondato il gravame di controparte, proponeva appello incidentale, censurando la pronuncia di accoglimento, con un primo motivo, per assenza di prova dello status di vittima del dovere e, con un secondo articolato motivo, per assenza dei presupposti per l'erogazione dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione, riconosciuti dal giudice di primo grado senza tener conto delle disposizioni normative che ancorano solo a determinate percentuali di invalidità lo stesso riconoscimento (percentuale di invalidità non inferiore al 25% per lo speciale assegno vitalizio) o il quantum (nel caso della speciale elargizione) dei benefici;
si doleva, inoltre, della condanna al pagamento della speciale elargizione, prestazione da corrispondersi in un'unica soluzione, nonostante l'estinzione del diritto per prescrizione decennale.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza, con rigetto dell'avverso ricorso e vittoria di spese del doppio grado.
Conferito all'udienza del 19.3.2024 incarico di consulenza tecnica medico legale, all'udienza dell'8.10.2024, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello principale è infondato e va rigettato;
quello incidentale, da esaminarsi prima del gravame di IO VI che verte unicamente sulla decorrenza degli assegni, è fondato e va accolto nei soli limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
3. Con il primo motivo di appello incidentale il Ministero censura la pronuncia del Tribunale per assenza di prova dello status di vittima del dovere.
Esso è infondato e va respinto.
Ai fini di una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è opportuno ricordare che
l'art. 1 della legge 266/2005, dopo aver disposto, al comma 562, che “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”, al successivo comma 563 ha stabilito che ”Per vittime del dovere debbono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 1980 n. 466 ed in genere gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 564 ha ampliato ulteriormente l'area, disponendo che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative”, mentre con il D.P.R. n. 243 del 7.7.2006 è stato poi precisato che: ”Ai fini del presente regolamento si intendono: a) Per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 Agosto 1980 , n. 4 6 6 , 20 Ottobre 1990 ,n. 302 , 23 Novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 Agosto 2004 n. 206;
b) per missioni di qualunque natura , le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali ed operative , le condizioni comunque implicanti l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
La Suprema Corte, con ripetuti interventi, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 10972/2017;
Cass., S.U., n. 759/1017 cit.;
Cass., S.U., n. 23396/2016 cit.;
Cass. n. 13114/2015), ha statuito che
l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività;
si è, in particolare, distinta la portata dei commi 563 e 564 dell'art. 1, riferendo al comma
563 la tutela per il rischio intrinseco alle attività descritte dalla norma e ricomprendendo nella tutela del comma 564 le missioni di qualunque natura intese come ogni possibile attività, comandata o anche solo autorizzata, in cui l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.10.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 303/2023 R.G. sezione lavoro
TRA
RI VI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bava e Domenico Zippo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Zippo
Appellante in via principale – Appellato in via incidentale
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Napoli alla via A. Diaz 11
Appellato - Appellante in via incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 505/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo, fatta eccezione che per la decorrenza delle prestazioni, le domande avanzate con ricorso del 28.1.2019 da IO VI nei confronti del Ministero dell'Interno, così provvedeva:
“
2. dichiara il diritto del ricorrente, a decorrere dal febbraio 2016, previa disapplicazione del decreto numero 559/C/3/E/8/CC/2537 del Ministero dell'Interno, dipartimento di pubblica sicurezza, emesso in data 19 luglio 2017, all'inserimento nell'elenco, ex articolo 3 comma 3 DPR 243 del 2006, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex DPR 7 luglio 2006 numero 243 ex articolo uno comma 563 564 della legge 266 del 2005, ex articolo 1904 decreto legislativo 66 del 2010;
3. condanna parte resistente al riconoscimento, in favore del ricorrente, dei benefici assistenziali conseguenti e specificamente:
a) lo speciale assegno vitalizio da euro 1.033,00, oltre perequazione ex legge ex articolo 5 comma tre legge 206 del 2004, come esteso alle vittime del dovere dall'articolo 2 comma 105 legge 244 del
2007;
b) la speciale elargizione ex articolo 5 comma uno della legge 206 del 2004, estesa alle vittime del dovere dell'articolo 34 decreto legislativo 159 del 2007 convertito in legge due del 2007 con perequazione ex legge;
c) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio del 2000 numero 203, esenzione dal pagamento dei medicinali, fascia C, esteso alle vittime del dovere dall'articolo due comma 106 della legge 244 del 2007;
il beneficio dell'esenzione ticket esteso alle vittime del dovere dal decreto del presidente della Repubblica 7 luglio 2006 numero 243 articolo quattro;
d) il diritto all'assistenza psicologica ex articolo 6 comma 2 della legge 206 del 2004 esteso alle vittime del dovere dal DPR 243 del 2006 articolo 4 comma 1, lettera c numero 2;
4. condanna il Ministero al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che liquida in
€ 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai difensori in epigrafe”.
Avverso la sentenza proponeva appello parziale, con ricorso a questa Corte depositato in data
17.2.2023, IO VI dolendosi della pronuncia nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto, accogliendo l'eccezione sollevata dal Ministero, la decorrenza dei benefici di cui agli assegni vitalizi solo a partire dal febbraio 2016, mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, piuttosto che dall'1.01.2006 e dall'1.01.2008.
Si costituiva il Ministero e, nell'impugnare perché infondato il gravame di controparte, proponeva appello incidentale, censurando la pronuncia di accoglimento, con un primo motivo, per assenza di prova dello status di vittima del dovere e, con un secondo articolato motivo, per assenza dei presupposti per l'erogazione dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione, riconosciuti dal giudice di primo grado senza tener conto delle disposizioni normative che ancorano solo a determinate percentuali di invalidità lo stesso riconoscimento (percentuale di invalidità non inferiore al 25% per lo speciale assegno vitalizio) o il quantum (nel caso della speciale elargizione) dei benefici;
si doleva, inoltre, della condanna al pagamento della speciale elargizione, prestazione da corrispondersi in un'unica soluzione, nonostante l'estinzione del diritto per prescrizione decennale.
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza, con rigetto dell'avverso ricorso e vittoria di spese del doppio grado.
Conferito all'udienza del 19.3.2024 incarico di consulenza tecnica medico legale, all'udienza dell'8.10.2024, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello principale è infondato e va rigettato;
quello incidentale, da esaminarsi prima del gravame di IO VI che verte unicamente sulla decorrenza degli assegni, è fondato e va accolto nei soli limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
3. Con il primo motivo di appello incidentale il Ministero censura la pronuncia del Tribunale per assenza di prova dello status di vittima del dovere.
Esso è infondato e va respinto.
Ai fini di una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è opportuno ricordare che
l'art. 1 della legge 266/2005, dopo aver disposto, al comma 562, che “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”, al successivo comma 563 ha stabilito che ”Per vittime del dovere debbono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 1980 n. 466 ed in genere gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 564 ha ampliato ulteriormente l'area, disponendo che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative”, mentre con il D.P.R. n. 243 del 7.7.2006 è stato poi precisato che: ”Ai fini del presente regolamento si intendono: a) Per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 Agosto 1980 , n. 4 6 6 , 20 Ottobre 1990 ,n. 302 , 23 Novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 Agosto 2004 n. 206;
b) per missioni di qualunque natura , le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali ed operative , le condizioni comunque implicanti l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
La Suprema Corte, con ripetuti interventi, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 10972/2017;
Cass., S.U., n. 759/1017 cit.;
Cass., S.U., n. 23396/2016 cit.;
Cass. n. 13114/2015), ha statuito che
l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività;
si è, in particolare, distinta la portata dei commi 563 e 564 dell'art. 1, riferendo al comma
563 la tutela per il rischio intrinseco alle attività descritte dalla norma e ricomprendendo nella tutela del comma 564 le missioni di qualunque natura intese come ogni possibile attività, comandata o anche solo autorizzata, in cui l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni
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