Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2024, n. 903
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 412/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
CA SA, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), elettivamente domiciliato a Mussomeli, in via
Svezia s.n.c., presso lo studio dell'avv.to Antonio Ambrogio Culora che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
IN NZ nato a [...] il [...] (C.F.
[...]);
AR IA NZ nata a [...] il [...] (C.F. [...]);
IA LU NO nata a [...] il [...] (C.F. [...]);
PAO-
LO CA nato a [...] il [...] (C.F. BCC-
PLA57R06F830T);
EL CA nata a [...] il
12.01.1952 (C.F. [...]);
AR IT IN nata a
Corte di Appello Palermo sez. II civile
R.G. n. 412/2021
Carvin (62220, Francia) il 16.08.1960 (C.F. [...]);
IA IN nata a [...] il [...] (C.F.
[...]);
IC IN nata a [...] il
14.08.1956 (C.F. MSS-MHL56M54F830L);
IA IN nata a
Mussomeli (CL) il 25.05.1954 (C.F. [...]);
AO
IN nato a [...] il [...] (C.F.
[...]);
AR IT IN nata a [...] il
24.07.1964 (C.F. [...]);
NZ IN nato a [...]- someli (CL) il 24.07.1964 (C.F. [...]),
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Gianluca Barbaccia del Foro di Palermo e dall'Avv. Fabrizio Tuzzeo del
Foro di Caltanissetta, con studio in Mussomeli (CL) via Martiri di Bel- fiore n. 1, ed elettivamente domiciliati digitalmente all'indirizzo PEC fabrizio.tuzzeo@pec.it,
– parte appellata -
E
NZ IN nata a [...] il [...] (C.F.
[...]);
NO IN, nata a [...] il
20/12/1940 (C.F. [...])
Appellati contumaci
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
Appellanti: “come in atto di appello;
Appellati: “come in comparsa di costituzione
e risposta”.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
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R.G. n. 412/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 421/2021, emessa in data 15.1.2021, il Tribunale di
Palermo, in accoglimento delle domande proposte dagli attori: dichia- rò la nullità del testamento olografo datato 10.12.2008, pubblicato il
6.6.2011, con il quale ME IN, deceduto a Palermo in data
7.5.2011, aveva istituito eredi universali i nipoti CC AN e Mi- litello AR;
dichiarò aperta la successione ex lege di ME NI no in favore delle stirpi dei di lui germani ME EN (deceduto in corso di giudizio il 27 aprile 2018);
ME CE (deceduta a
Torino il 3.02.1989);
ME PA (deceduta a Milena il
20.09.2009);
ME VA (deceduta a Mussomeli in data
20.02.1924);
ME AT;
rigettò le ulteriori domande e con- dannò il convenuto alla refusione delle spese di lite, compensate nella misura 1/5 oltre le spese di ctu poste definitivamente a suo carico.
Avverso tale decisione CC AN proponeva gravame. Si co- stituivano nel giudizio di secondo grado tutti gli attori in primo grado ad eccezione di ME VI e UM VI, resistendo al gravame.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giorno
22.1.2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei ter- mini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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R.G. n. 412/2021
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione del divieto di regressione del pro- cesso, avendo, il Tribunale disposto, d'ufficio, un accertamento tecnico che le parti non avevano richiesto nei termini concessi in quanto era- no incorsi nelle decadenze previste dall'art.183 comma 6 c.p.c.. Rileva
l'appellante che il primo Giudice, dopo avere ritenuto la causa matura per la decisione ed avere rinviato per la precisazione delle conclusioni, non avrebbe potuto né prendere in esame né trarre deduzioni da do- cumenti depositati senza sollecitazione delle parti, e non avrebbe do- vuto disporre ctu utilizzando quei documenti peraltro prodotti dalla controparte non onerata, così violando il principio di acquisizione del- la prova.
2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'accoglimento, ad opera del primo giudice, delle conclusioni della ctu che non tengono conto dell'accertamento contenuto nella ctp a firma di un esperto grafologo dr. Drago, in violazione degli artt. 115 e
166 c.p.c., erroneamente interpretando gli esiti delle prove orali che, di contro, avevano confermato l'assunto sostenuto dal convenuto, che lo stesso testatore aveva consegnato all'avv.to TA, parimenti sentito come teste, il testamento