Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 182
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 365/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. FRANCO DAVINI Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. LUCIA FRANZESE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
UC IO e ME SI RL, rappresentati e difesi dall'avv.
Maria Buttari ed elettivamente domiciliati in Pisa Via Malgoli 12, presso lo studio del legale, per mandato in atti.
APPELLANTE contro
BANCO BPM SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Michele Uggè, ed elettiva- mente domiciliato presso lo studio del legale in Lodi Via Colle Eghezzone 1, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.185/2021 emessa dal Tribu- nale Civile di Massa Giudice Dott.Maurizio Ermellini nell'ambito del giudizio N.R.G.
2650/2017 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
IN VIA PRINCIPALE:
▪ACCERTARE e DICHIARARE che il Banco BPM operando in modo arbitrario e vio- lando i principi di correttezza e buona fede, gli obblighi di legge di trasparenza di cui all'art 117 TUB nonché per violazione dell'art. 118 TUB (illegittima applicazione dello
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Jus variandi) così come meglio esposto nella narrativa dell'atto di citazione, ha tenuto una condotta illegittima e dannosa nei confronti della società attrice;
▪▪ ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325,
1346 e 1418 c.c., delle annotazioni effettuate dalla banca per la Commissione di Massimo
Scoperto, per l'importo totale di € 738,98 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per la Commissione di Istruttoria veloce, per un totale di € 6.716,65 o nella diversa misura ritenuta di giustizia nonché per la Commissione Disponibilità Fondi, per un totale di €
561,04 o nella diversa misura ritenuta di giustizia per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
▪▪ ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della clausola anatocistica per € 8.534,97 nonché della clausola anatocistica (anatocismo post 2014) per € 71,57 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
▪▪ ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia della clausola di capitalizza- zione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto, nonché per la mancanza di trasparenza bancaria sui tassi effettivi applicati, per l'importo di € 14.312,29 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
▪▪ ACCERTARE E DICHIARARE previa determinazione del Tasso Effettivo Globale
(T.E.G.) dell' indicato rapporto bancario, il carattere usurario degli addebiti effettuati dalla banca convenuta per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/96 e art. 644 c.p.
e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla banca convenuta a titolo di interessi, commissioni e spese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1815 e 1418, per quanto riguarda l'ipotesi di usura oggettiva per effetto dell'incidenza delle spese e commissioni trimestrali sul tasso d'interesse ( TEG Formula Banca d'Italia+ cms+spese) per un totale di € 12.685,71 o nella diversa misura ritenuta di giustizia ovvero ( TEG Formula Banca
d'Italia +spese) per € 10.483,67 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
▪e per l'effetto dell'accoglimento anche parziale delle istanze di cui sopra,
▪CONDANNARE la Banca convenuta al ricalcolo del saldo dare /avere per la somma di
€ 9.132,52 (come accertato dal CTU) ricalcolando il saldo in e 9.130,77 a credito dell'ap- pellante, oltre spese di CTP, o nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria ed a seguito dell'accoglimento anche parziale dei motivi analiticamente esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
▪IN VIA ISTRUTTORIA:
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▪Disporre CTU contabile affinchè il consulente sia chiamato a rispondere su quesiti che la presente difesa ha già richiesto con memoria n.2 ovvero: “Esaminati gli atti di causa, ve- rifichi il CTU, quale sia l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, in applicazione dei seguenti principi: - Verifichi la presenza del contratto di conto corrente e di affidamento, la data di sottoscrizione, le clausole contrattuali, l'indicazione esatta delle condizioni eco- nomiche applicate, l'effettiva durata del rapporto e dell'affidamento: - se NON vi è valido contratto sottoscritto inter partes o nel caso non siano pattuite le condizioni applicate, proceda al ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all' entrata in vigore dell' art. 117 TUB, dall'inizio del rapporto senza capitalizzazione alcuna, depurando i saldi da ogni commissione, onere e spesa applicati.
▪- se vi è valido contratto sottoscritto inter partes in data successiva all'inizio dell'affida- mento, proceda al ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso ex art. 117 TUB dall'inizio del rapporto senza capitalizzazione alcuna, depurando i saldi da ogni commis- sione, onere e spesa, fino alla prima valida pattuizione sottoscritta dalle parti;
Sull'anato- cismo e la capitalizzazione trimestrale - Dica il CTU se dal 1° Gennaio 2014 sia stato applicato un interesse anatocistico, in violazione della legge 147/2013; se è stato applicato ricalcoli il saldo dare/avere depurandolo dalla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese e commissioni a qualsiasi titolo. Sulla CMS - dica il CTU se la CMS sia stata vali- damente pattuita nel contratto (ossia sia stata indicata la periodicità, la percentuale, la modalità e la base di calcolo); - se NON validamente pattuita, ricalcoli l'esatto rapporto dare/avere tra i contraenti senza tenerne conto e la riqualifichi ai fini del TEG come interesse (essendo nulla e perdendo la sua natura di onere); - verifichi se la CMS pattuita e applicata tempo per tempo sia stata calcolata sulla esposizione massima trimestrale alla stregua degli interessi debitori;
- se calcolata sulla massima esposizione trimestrale ride- termini l'esatto rapporto dare/avere tra i contraenti senza tenerne conto e la riqualifichi ai fini del TEG come interesse (essendo nulla e perdendo la sua natura di onere); - veri- fichi se la misura della CMS pattuita e applicata tempo per tempo sia superiore o meno alla CMS soglia prevista dai D.M.; - se usuraria la espunga dal ricalcolo del saldo dare/avere e la riqualifichi come interesse;
Sul Corrispettivo sull'accordato e sulla com- missione di sconfinamento (Indennità di Sconfinamento o Commissione Istruttoria Ve- loce) - Dica il CTU se la commissione sull'accordato e la commissione sullo sconfina- mento siano state pattuite inter partes o ritualmente comunicate;
se NON validamente pattuite o comunicate o applicate in maniera difforme alle pattuizioni, ricalcoli l'esatto
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rapporto dare/avere tra le parti senza tenerne conto;
Sullo ius variandi in peius - Dica il
CTU se sia intervenuto jus variandi in senso peggiorativo e se le modifiche intervenute siano state sottoscritte dal cliente o vi sia prova della comunicazione e della ricezione da parte del cliente;
- se non validamente esercitato (prova di ricezione da parte del cliente della modifica peggiorativa e del giustificato motivo che ne è alla base) ricalcoli il saldo dare/avere secondo le ultime condizioni economiche validamente pattuite o comunque più favorevoli al correntista. Sugli interessi usurari - Verifichi il CTU se il contratto e le successive modifiche consensuali e unilaterali siano geneticamente usurarie, applicando la seguente formula matematica: Taeg = (interessi + oneri + spese + commissioni) x 36500
/ numeri debitori. - Verifichi se siano stati applicati interessi usurari in costanza di rap- porto, con determinazione del TEG nei seguenti modi: Teg = (interessi x 36.500 / numeri debitori) + (oneri su base annua x 100 / accordato) effettuando due ipotesi di calcolo separate: 1) inserendo la CMS tra gli interessi, in ipotesi di nullità per indeterminatezza, mancanza di causa o usuraria;
2) inserendo la CMS tra gli oneri, in ipotesi di valida pat- tuizione;
se il Teg come sopra determinato abbia superato, nei vari trimestri, il tasso so- glia, come individuato dai Decreti Ministeriali, ricalcoli il saldo dare/avere eliminando gli interessi passivi, le commissioni, gli oneri e le spese addebitati a qualsiasi titolo, relativa- mente ai trimestri di riferimento.
▪ Ordinare , in mancanza di volontà della Banca di fornire tutta la documentazione richiesta via pec (c.f.r. doc.3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 e 119,4 del D.Lgs.385/93 e degli artt.7 e 10 D.Lgs 675/96 e successive modifiche, nonché dalla deliberazione n.14 del 23 dicembre 2004 del Garante della Privacy(pubblicata in G.U n.55 del8.3.2005) e del prov- vedimento dell'autorità garante dei dati personali New Letter 190 del 3.11.2003 e delle sent. della Suprema Corte n.349/13 e n.18555/13; ex art. 210 c.p.c al Banca Regionale
Europea Spa. [anche alla luce della recente sentenza della Cassazione civ I^ sez sent.
9.4.13 / depositata il 02.08.2013 n. 18541 che ha stabilito che a banca, in sede di conte- stazione della pattuizione degli interessi ultralegali, è tenuta a produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente oggetto di analisi, anche se ven- gano superati i dieci anni di durata del medesimo] di esibire e produrre in giudizio dei seguenti documenti: 1) copia degli e/c, comprensivi degli scalari trimestrali dalla data di apertura del conto al 31 marzo 2008, dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012 e dal 30 settembre 2016 al 30 settembre 2017. 2) copia delle modifiche unilaterali firmate dal
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cliente 3) copia delle cartoline di ricevimento che provino la ricezione da parte del cor- rentista delle