Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2024, n. 3137
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. V F N Presidente dott. E S D Consigliere relatore dott. M G C Consigliere all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e della camera di consiglio del 25 settembre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1913/2021 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con gli avv. F S I e Parte_1
M A
APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATA INCIDENTALE
E
CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
con gli avv. R P e I CP_5 Controparte_6
C
APPELLATI
NONCHÉ
con l'avv. G Z Controparte_7
APPELLATA PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4501/2021 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato l'11 aprile 2017 i lavoratori indicati in epigrafe, compresa
[...]
sia pure nel prosieguo del giudizio a mezzo del ministero di diverso Controparte_7
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difensore, hanno adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa per la società Parte_1
nell'unità produttiva di Roma, appalto Biblioteca Nazionale Centrale, sino alla data
[...]
del 31 agosto 2016;
che a seguito della imminente cessazione del contratto di appalto in essere, tutte le parti riunite presso la Direzione della avevano convenuto con CP_8
verbale di accordo datato 9 maggio 2016 la risoluzione alla data del 31 agosto 2016 di tutti i rapporti di lavoro, con conseguente nuova assunzione di tutti e sette i lavoratori ricorrenti da parte della società subentrante, con effetti ex nunc dal 1° settembre 2016;
che con telegramma datato 31 agosto 2016 ed inviato a tutti i ricorrenti, Parte_1
aveva quindi comunicato “licenziamento per cessazione appalto con decorrenza
[...] immediata e diritto all'assunzione da parte dell'Impresa subentrante”;
che, nonostante i numerosi mesi trascorsi ed i solleciti effettuati, i ricorrenti avevano ottenuto l'assunzione con la società subentrante solo in data 26 gennaio 2017 e non avevano ricevuto da il saldo delle proprie spettanze retributive, t.f.r., ferie non Parte_1
godute, straordinari, differenze retributive per erroneo inquadramento contrattuale ecc.;
che la società resistente, durante il rapporto lavorativo, aveva corrisposto a tutti i ricorrenti un trattamento economico e normativo non corrispondente alle effettive mansioni svolte
e ben inferiore rispetto al dovuto ed al lavoro realmente prestato da ciascuno di loro;
che in particolare
• quanto alla posizione di Controparte_3
o che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dalla data del
1° dicembre 2014 sino alla data del 31 agosto 2016, fino alla data del 31 maggio 2015 con collaborazione a prestazione occasionale e con retribuzione netta di € 500,00 mensili e dal 22 giugno 2015 in forza di contratto a tempo indeterminato a tempo parziale con la qualifica di dipendente inquadrato nel ASM VI livello secondo quanto stabilito dal
c.c.n.l. di settore
o che l'orario di servizio contrattualmente previsto era di 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì con 30 minuti di pausa per un totale di 20 ore settimanali;
o di avere svolto funzione di guardarobiere, custode, nonché di addetto alla vendita di materiale di cancelleria, con mansioni altresì di cassa, ivi
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compresa l'apertura e la chiusura della stessa, riferibili non al VI livello attribuito ma al superiore V livello;
o di avere regolarmente osservato un orario superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, segnatamente dal lunedì al venerdì dalle ore
12:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
o di non avere percepito quanto spettante per straordinario, ore lavorative supplementari, permessi non goduti, ferie, festività, indennità di cassa, mai corrisposti o corrisposti solo parzialmente dalla società come da buste paga allegate;
o di avere dunque percepito solo parzialmente quanto dovuto a titolo di spettanze lavorative. Più in particolare la somma liquidata dalla società risultava di complessivi € 1.423,84 a fronte di € 15.861,06 dovuti, come riportato nel prospetto allegato, così rivendicando la corresponsione di €
14.473,22 oltre interessi e rivalutazione
• quanto alla posizione di CP_2
o che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dalla data del
1° gennaio 2004 sino alla data del 31 agosto 2016 con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e la qualifica di operaia (barista), inquadramento V livello i primi due anni e VI livello dal terzo anno;
o che le mansioni effettivamente svolte non corrispondevano all'inquadramento e alla retribuzione ricevuta, atteso che dall'anno 2005 all'anno 2012 aveva gestito in via del tutto autonoma l'impianto bar all'interno del VII Municipio, svolgendo molteplici e diverse mansioni, per la precisione: barista, contabilità, versamenti (controllo amministrativo e contabile), apertura e chiusura cassa, predisposizione ordini, contatti con i fornitori ecc.
o che aveva continuato a svolgere dette mansioni anche a seguito del suo spostamento presso la Biblioteca Nazionale sino all'anno 2016 rivendicando il riconoscimento del III livello
o che aveva sistematicamente osservato un orario superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e mai retribuito
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o di non avere percepito quanto spettante per lavoro straordinario, ore lavorative supplementari, permessi non goduti, ferie, indennità di cassa, mai corrisposti o corrisposti solo parzialmente come da buste paga e conteggi allegati
o che a seguito del licenziamento avvenuto alla data del 31 agosto 2016 aveva percepito solo parzialmente quanto dovuto a vario titolo di spettanze lavorative. Più in particolare la somma liquidata dalla società risultava di complessivi € 15.522,90 a fronte di quella dovuta di € 38.567,23, come riportato nel prospetto allegato, così rivendicando la corresponsione di €
23.044,33 oltre interessi e rivalutazione
• quanto alla posizione di Controparte_4
o di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dalla data del 1° luglio 2000 sino alla data del 31 agosto 2016, inizialmente con contratto di collaborazione occasionale e successivamente con contratto a tempo indeterminato e qualifica di operaio IV livello;
o di avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento e la conseguente retribuzione ricevuta, in particolare gestendo, organizzando e amministrando il locale bar all'interno dell'ACI in Roma e della sede TIM in via del Giorgione, Roma
o che, oltre alla gestione autonoma dell'attività per conto della convenuta, effettuava versamenti, contabilità, apertura e chiusura cassa, responsabile delle forniture e del personale lavorante
o di essere stata trasferita nell'aprile dell'anno 2005 presso la mensa della
sita in via Lazio, nella quale, oltre a svolgere Controparte_9
tutte le mansioni in precedenza evidenziate (contabilità, amministrazione, cassa, fornitori ecc.), svolgeva funzione di direttore responsabile della mensa e di ulteriori 3 bar interni
o che le medesime mansioni e responsabilità le erano state affidate presso la mensa della in via dell'Agricoltura, nonché Controparte_9
presso il bar interno dell'Ospedale Bambin Gesù
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o che nell'anno 2007 era stata trasferita presso la sede legale della società convenuta, come segretaria amministrativa responsabile delle gare di appalto alle quali partecipava Parte_1
o che nell'anno 2016, a seguito di due maternità, era stata trasferita per pochi mesi presso la Biblioteca Nazionale Centrale sino al licenziamento del 31 agosto 2016
o che in relazione a tutte le mansioni effettivamente svolte avrebbe dovuto essere inquadrata al III livello
o che aveva sistematicamente osservato un orario superiore rispetto a quello contrattualmente previsto e mai retribuito
o di non avere percepito quanto spettante per lavoro straordinario, ore lavorative supplementari, permessi non goduti, ferie, festività, indennità di cassa, mai corrisposti o corrisposti solo parzialmente come da buste paga e conteggi allegati
o che a seguito del licenziamento avvenuto alla data del 31 agosto 2016 aveva percepito solo parzialmente quanto dovuto a vario titolo di spettanze lavorative. Più in particolare la somma liquidata dalla società risultava di complessivi € 14.628,75 a fronte di quella dovuta di € 31.969,23, come riportato nel prospetto allegato, così rivendicando la corresponsione di €
17.240,48 oltre interessi e rivalutazione
• quanto alla posizione di CP_5
o che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dalla data del
1° ottobre 2004 sino alla data del 30 settembre 2010 in forza di contratto
a tempo indeterminato a tempo parziale inquadrata nel VII livello secondo quanto stabilito dal c.c.n.l. di settore con un orario di servizio contrattualmente previsto era di 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per un totale di 18