Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 78

CA Cagliari
Sentenza
14 marzo 2025
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CA Cagliari
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14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 78
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 78
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 253/2024 RG promossa da: DE NT (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 57 SASSARI presso lo studio dell'avv. DESSANTI FRANCESCO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA 00875360018), elettivamente domiciliata in VIA COSTA 78 SASSARI presso lo studio dell'avv. SOLETTA GIORGIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e ANTON CAFE' S.r.l.s. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 02719940906)
appellata contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione TO ON conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Anton Cafè S.r.l.s. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro occorsogli in data 18.8.2019, alle ore 9.00 circa, quando, mentre si trovava all'interno del bar “Anton Cafè” sito in Sassari e si accingeva a sedersi in un tavolino, era caduto rovinosamente a terra per via della presenza di un gradino non percepibile né segnalato. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta lesioni fisiche consistenti nella “frattura intra articolare del capitello radiale a destra”, con esiti di carattere permanente da valutarsi in sede medico legale, sopportando spese mediche pari ad euro 1.266,31. Sulla base di tali premesse, il TO chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria. Regolarmente costituita in giudizio la Anton Cafè S.r.l.s. chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto nonchè l'autorizzazione a chiamare in causa la Reale Mutua Assicurazioni, per esserne manlevata per l'ipotesi di condanna. La convenuta, in particolare, contestata preliminarmente la dinamica del sinistro, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal TO, considerato che il gradino era segnalato per tutta la sua lunghezza da una apposita striscia di colore giallo-
nero e che all'interno del locale erano presenti cartelli con la scritta “attenti al gradino”. Si costituiva la Reale Mutua Assicurazioni la quale, aderendo alle conclusioni della convenuta, insisteva per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 90/2024, pubblicata il 24.1.2024, rigettava la domanda di parte attrice compensando per metà le spese di lite fra le parti. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e considerato che dalle prove testimoniali esperite nonché dalle foto rappresentative lo stato dei luoghi emergeva che la caduta era avvenuta in un gradino segnalato ed oggettivamente percepibile – concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del TO, il quale avrebbe dovuto tenere una condotta più accorta e diligente, tenuto anche conto che il danneggiato non provava la sua intrinseca pericolosità. TO ON ha proposto appello lamentando: i) una falsata ricostruzione dei fatti perché fondata su di una parziale interpretazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione, non avendo minimamente valutato le deposizioni dei testi di parte appellante;
ii) l'errata applicazione dei principi di diritto in tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito quale evento interruttivo del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito, mancando quelle caratteristiche di imprevedibilità e eccezionalità necessarie, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad escludere il nesso stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado. Si è costituita la Reale Mutua Assicurazioni resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. La Anton Cafè S.r.l.s., regolarmente citata, è rimasta contumace. La causa, rigettate le istanze istruttorie e istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti
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