Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2024, n. 1638

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2024, n. 1638
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 1638
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla
pubblica udienza del 07.03.2024,
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2464 del ruolo generale per
gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587) in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
BA Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3,
C.F 00884060526, in persona del Procuratore speciale, rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Umberto Morera
APPELLATA


E
FY ZI Niccolò, C.F. [...], rappresentato e difeso dal Prof.
Avv. Umberto Morera e dall'Avv. Fabrizio Pluderi
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione
del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto,
riformare la sentenza impugnata, con definitivo rigetto del ricorso di primo grado.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati)
Chiedono “che l'ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia accogliere le seguenti
conclusioni:
- in via principale: respingere il gravame avanzato dal MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE poiché infondato, confermando la sentenza
del Tribunale di Roma n. 4992/2022 nella parte in cui ha stabilito la tardività della
contestazione notificata alla BANCA e al Sig. EL ZI, poiché in violazione del
termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 Legge 689/1981;
- in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame avanzato dal
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, decidere nel merito
dell'opposizione della BANCA e annullare, revocare e comunque privare di efficacia il
Decreto ministeriale n. 402377/A/2020 poiché non sussiste, per le ragioni esposte, la
contestata violazione degli artt. 35 e 41 d.lgs. 231/2007;

- in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento del gravame
avanzato dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e di condanna dei resistenti, rideterminare la sanzione irrogata alla BANCA e al Sig. EL ZI
alla luce dell'attuale art. 58 d. lgs. 231/2017 in un importo non superiore a € 3.000.
Con vittoria delle spese di lite”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, la BA Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. e OL FY ZI, responsabile della Filiale di MU (LU) della
BA, hanno proposto opposizione al decreto sanzionatorio n. 40237/A del
12/11/2020, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in
data 20.11.2020, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.720,00 per violazione dell'art. 41
D.L.vo n. 231/2007
, per omessa segnalazione di operazioni sospette per un
importo complessivo di Euro 177.000,00 in relazione all'operatività registrata
nel periodo 26.05.2017 – 29.12.2017 sul c/c n. 12358,77, intestato a GU AR
e sul c/c n. 12464,14 intestato alla ditta individuale NT di GU AR.
La contestazione traeva origine da accertamenti ispettivi eseguiti nel maggio
2018 dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che avevano riscontrato
come la complessiva operatività dei due c/c nel periodo sopra indicato non
fosse coerente con il profilo della correntista e con la sua capacità economica in
ragione del fatto che erano stati eseguiti numerosi bonifici disposti da
controparti ubicate in Paesi esteri (tra i quali, le Seychelles), che, a volte,
avevano come causali “financial aid" o "donation" e che erano stati ordinati da
soggetti per il tramite di banche con sede in Lettonia ed Estonia. Da tali
circostanze scaturivano anche elementi di sospetto riconducibili ad un indice
(6.6) contenuto negli Indicatori di anomalia per intermediari emanati dalla
BA d'Italia con provvedimento del 24.08.2010. Solo nel corso dell'ispezione
la BA si avvedeva dell'anomala operatività dei due c/c ed inviava una
segnalazione per operazioni sospette il 15.06.2018, due mesi prima della
conclusione delle indagini dell'UIF. Dopo la notifica agli interessati del processo
verbale di contestazione e la ricezione delle deduzioni difensive da parte degli
interessati. il MEF, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 1 del
D.P.R 14 maggio 2007, n. 114, emetteva il provvedimento impugnato.
La BA e il responsabile della filiale hanno eccepito la carenza di interesse
del MEF, essendo comunque stata effettuata la segnalazione per operazioni
sospette, la tardività della contestazione, dato che gli accertamenti istruttori
potevano ritenersi sostanzialmente conclusi il 09.07.2018 con l'invio di tutta la
documentazione afferente l'operatività dei due conti, l'insussistenza nel merito
dell'illecito contestato e l'eccessività della sanzione inflitta.
Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta, ritenendo fondata
l'eccezione di decadenza dai termini ex art. 14 legge 689/1981 per la
contestazione della sanzione, in quanto alla data del 09.07.2018 era terminata
l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte dell'organo
accertatore e comunque in una comunicazione diretta alla BA lo stesso
organo accertatore aveva dato atto che gli accertamenti ispettivi dovevano
ritenersi conclusi il 28.08.2018 con la ricezione delle ulteriori informazioni
trasmesse dalla BA, sicché alla data in cui il processo verbale di
contestazione era stato consegnato all'ufficio postale per la notifica (27.11.2018)
era già decorso il termine di novanta giorni previsto a pena di decadenza
dall'art. 14 legge 689/1981.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha
articolato un unico motivo di appello in relazione al rilevato decorso del
termine decadenziale di cui all'art. 14 legge 689/1981.
Il MEF ha in particolare dedotto che: l'attività di accertamento non si
esaurisce con la mera acquisizione materiale dei fatti e delle informazioni e che
anche dopo la conclusione dell'attività ispettiva occorre, in capo all'organo
accertatore, il tempo necessario per elaborare e valutare i dati acquisiti, al fine
di addivenire alla corretta e completa formulazione della contestazione;
nel caso
di specie il momento in cui UIF ha acquisito tutta la documentazione necessaria
per formulare la contestazione coincide con il 28.08.2018, quando la BA
ispezionata ha trasmesso ai verbalizzanti gli ultimi elementi informativi
richiesti;
l'accertamento nel caso concreto si presentava particolarmente
complesso, avendo l'UIF all'esito dell'attività ispettiva – accertativa elevato n. 8
distinti verbali di contestazione relativi a plurime operatività, manifestatesi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi