Corte d'Appello Bari, sentenza 09/12/2024, n. 1578
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Testo completo
R.G. n. 547/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott. IC Prencipe - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28.11.2024 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.547/2024, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Ardilla e con domicilio eletto presso il C.F._1 suo studio in Bari alla Via Napoli n. 308, giusta mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]-23 Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Casano e con domicilio eletto presso il C.F._2 suo studio in Modugno alla Via Manuzzi n.35, come da mandato alle liti in atti.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
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All'udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 1440/2024 pubblicata il 22.03.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 5990/2023, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes con ogni conseguenziale adempimento di legge;
onerava lo del versamento mensile di €.250 a CP_1 beneficio della figlia con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie per la stessa Per_1 occorrenti da regolarsi con rimando al vigente protocollo sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale
COA, stabiliva che l'assegno universale, ove dovuto, dovesse essere incamerato per intero dalla Pt_1 le negava l'assegno divorzile e, infine, compensava le intere spese processuali.
La IG.ra proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il Parte_1
n. di R.G. 547/2024, dolendosi del mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile, trattandosi di decisione emessa sull'errato presupposto che ella fosse percettrice del reddito di cittadinanza nella misura di €.600 mensili.
E ciò quantunque fosse priva di risorse, avesse 53 anni e si fosse dedicata per 20 anni circa della cura della casa e dei due figli, con conseguente violazione dei principi sanciti dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità che aveva valorizzato, accanto alla funzione assistenziale dell'assegno, anche quelle perequativa e compensativa.
All'uopo precisava: 1) di aver contratto matrimonio con lo in data 19.04.1997 e da tale unione CP_1 erano nati due figli, ossia IC (28.02.1998) e (17.08.2001);
2) con sentenza n. 2284/2021 il Per_1
Tribunale di Bari aveva definito la procedura separativa fra le parti ed il marito era stato onerato del versamento di complessivi €.305,00 mensili, di cui €.175 per la secondogenita ed €.130 per la moglie;
3) veniva poi incardinato il giudizio divorzile e, all'esito della relativa fase sommaria, venivano confermate tutte le condizioni separative ad eccezione dell'assegno per la prole, aumentato ad €.250 mensili;
4)
l'ordinanza de qua veniva reclamata e la Corte di Appello di Bari riconosceva alla un “assegno Pt_1 provvisorio divorzile” di €.100 mensili.
Il procedimento di prime cure esitava poi nella gravata sentenza, ritenuta ingiusta dall'appellante in ragione dell'elisione del reddito di cittadinanza e della sperequazione reddituale e patrimoniale esistente fra gli ex coniugi, sicché la concludeva affinché la Corte, a parziale riforma di tale Pt_1 provvedimento, volesse onerare l'ex marito del versamento di un assegno divorzile di €.300 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT;
vinte le spese.
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Lo si costituiva nel giudizio di appello, giusta comparsa depositata il 12.09.2024, e in Controparte_1 primis eccepiva l'inammissibilità della proposta impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita a- specificità dei motivi.
L'appello doveva comunque essere dichiarato infondato anche nel merito tenuto conto che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con la Sentenza n.
18287/2018.
La IG.ra infatti, non aveva provato la sua mancanza di mezzi di sussistenza ed il contributo dato Pt_1 per la formazione del patrimonio comune e di quello dell'ex marito, difettando altresì un adeguato compendio istruttorio sul nesso eziologico tra la sperequazione economica