Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/01/2025, n. 104
Sentenza
16 gennaio 2025
Sentenza
16 gennaio 2025
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La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la precedente valutazione non avesse considerato il periodo di convivenza prematrimoniale e il contributo della parte richiedente l'assegno. Ha stabilito che, per una corretta quantificazione dell'assegno divorzile, fosse necessario considerare anche il periodo di convivenza, evidenziando che la funzione dell'assegno è sia assistenziale che compensativa. Pertanto, ha fissato l'assegno divorzile a 500,00 Euro mensili, rivalutabile annualmente, e ha compensato le spese legali per 2/3, condannando l'ex coniuge a rimborsare la parte rimanente.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 353 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
tra nata a [...] il [...] (CF Parte_1
e ivi residente via San Giuliano 12/2, con il patrocinio C.F._1
dell'avv. Maria Cristina Mirabelli.
Contro
nato a [...] il [...] (CF CP_1
) ed ivi residente via Gubellini 4, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Giovanni Canino e dell'avv. Alessandra De Vido
CON L' INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, dopo avere, con sentenza n.2959/2016 del 2- 5 dicembre
2016, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1
da , con sentenza n. 1080/2019 del 16 aprile-14 maggio Parte_1
2019, ha assegnato la casa familiare alla essendo la stessa convivente con Pt_1
il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
ha posto a Per_1
carico del l'obbligo di versare a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio predetto, la somma di 700,00 Euro mensili,
annualmente rivalutabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, oltre che il 100% delle spese straordinarie;
ha posto a carico di l'obbligo di versare alla a somma mensile CP_1 Pt_1
di 1.600,00 Euro, a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della statuizione sullo scioglimento del matrimonio, fermo quanto disposto in sede presidenziale per il pregresso;
ha compensato, tra le parti, le spese di lite.
Avverso la sentenza n. 1080/019 ha proposto appello, dinanzi a questa Corte,
. , costituitasi in giudizio, ha resistito CP_1 Parte_1
al gravame.
La Corte, con sentenza n. 1581/2020 del 17 gennaio- 8 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha determinato la misura dell'assegno divorzile, a carico di
, in 400,00 Euro mensili, fermo restando l'obbligo a carico di CP_1
pag. 2/15
quest'ultimo del pagamento dell'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale,
fino ad estinzione;
ha determinato il contributo paterno di mantenimento del figlio, da versarsi alla in 400,00 Euro mensili, ponendo a carico dell'appellante le Pt_1
spese straordinarie nella misura del 100%;
ha compensato per 2/3 le spese dei due gradi e ha condannato , maggiormente soccombente, al Parte_1
pagamento della quota residua, liquidata, per il primo grado, in 2.418,00 Euro, e, per il secondo grado, in 1.436,00 Euro, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed accessori di legge.
In particolare, la Corte, nel ridurre sia la misura dell'assegno divorzile a favore della
(a 400,00 Euro mensili) che quella del contributo paterno a carico del Pt_1
figlio (a 400,00 Euro mensili), ha rilevato che il reddito attuale del non CP_1
poteva essere determinato in 10.000,00 Euro, come ritenuto dal Tribunale, ma, pur dovendosi ritenere maggiore di quello emergente dalle dichiarazioni fiscali, poteva essere stimato, sulla scorta delle spese dallo stesso sostenute, in almeno 2.500,00 Euro
mensili. Ha, quindi, rilevato che la come emergeva dalla costituzione in Pt_1
appello, priva di redditi da lavoro, non aveva svolto attività lavorativa, sia prima che dopo le nozze con il essenzialmente per la condizione di agiatezza che le CP_1
aveva assicurato la famiglia di origine, non per essersi interamente dedicata alla cura del marito e del figlio. Non risultava, invero, dagli atti che la vesse sacrificato Pt_1
aspirazioni personali e si fosse, per tale ragione, dedicata soltanto alla famiglia,
rinunciando ad affermarsi nel modo del lavoro. Quest'ultima, avuto riguardo al periodo di “durata legale” del matrimonio, dal novembre 2003 al 2010, non anche al periodo anteriore, dal 1996, di convivenza prematrimoniale, poiché gli obblighi nascevano dal pag. 3/15
matrimonio e non dalla convivenza, all'epoca delle nozze, nel 2003, aveva cessato il suo lavoro da tempo e il marito, a fine 2003, aveva cessato il suo lavoro per il AN
, con la conseguenza che la necessità di seguire il marito nelle trasferte CP_2
con il AN predetto non poteva avere costituito la ragione o l'unica ragione dell'abbandono del lavoro da commessa.
La Corte di Appello ha, inoltre, osservato che, fermo il diritto della a Pt_1
percepire l'assegno divorzile, in mancanza di tempestiva contestazione dell'an, la misura fissata dal Tribunale risultava eccessiva e, in considerazione della disponibilità
economica attuale del della breve durata (legale) del matrimonio (sette anni) CP_1
e del profilo solamente assistenziale dell'assegno (in relazione alla mancanza di reddito attuale della ex moglie), appariva equo fissarne la misura in 400,00 Euro mensili.
Anche il contributo paterno al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non autosufficiente, doveva essere ridotto a 400,00 Euro mensili, in considerazione del reddito del e del fatto che quest'ultimo aveva costantemente provveduto a CP_1
pagare integralmente le spese straordinarie, che, nel caso di uno studente universitario,
rappresentavano una parte rilevante del mantenimento.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione Parte_1
, affidandolo ai seguenti motivi:
[...]
a)violazione e falsa applicazione dell'art.5 comma 6 della Legge 898/1970, erronea ed omessa valutazione dei fatti e dei documenti di causa e omesso apprezzamento della disparità patrimoniale, con particolare riferimento agli emolumenti e alle ricchezze del alle condizioni della ricorrente, per avere la Corte distrettuale rivisitato la CP_1
valutazione operata dal Tribunale delle condizioni economiche complessive dell'ex pag. 4/15
marito (il quale aveva lavorato, durante la convivenza prematrimoniale, per diversi anni,
per l'artista e, successivamente alla di lui morte, aveva continuato a CP_2
gestire, in modo indiretto, i beni ereditari, pervenuti alla di lui madre, cugina del
AN, ricevendo remunerazioni non dichiarate fiscalmente), trascurando di considerare, nella valutazione del contributo al ménage familiare dato dalla Pt_1
, anche con la messa a disposizione di ricchezze provenienti dalla propria famiglia di origine, oltre che con il ruolo svolto di casalinga e di madre, il periodo (dal 1996 al
2003), continuativo e stabile, di convivenza prematrimoniale (nell'ambito del quale era nato il figlio nel 1998), con una motivazione lacunosa contra legem;
Per_1
b)violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge 898/1970, stante la totale pretermissione del criterio assistenziale, potenzialmente rilevante ex se, per avere la Corte territoriale considerato preponderante il criterio compensativo, obliterando completamente quello assistenziale, e, in ogni caso, la non corretta interpretazione di quello compensativo, non essendo a tali