Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2024, n. 1246

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2024, n. 1246
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1246
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello ex art.130 disp. att. c.p.c. iscritto al n.265/2024 R.G.
promosso da
ET RB (C.F.: [...]) nata a [...] il [...]
AN IE (C.F.: [...]) nato a [...] il [...] rappresentati
e difesi dall'avv. Francesco Piccolo come da procura in atti;

APPELLANTI
contro
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F. 05828330638) e per essa IQERA
ITALIA S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso come da procura in atti;

APPELLATA
All'udienza del 14.6.2024 i difensori insistevano nelle rispettive difese e la Corte poneva la causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.512/2024, pubblicata il 26.1.2024, il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da DU TR e NN AR
1
avverso il decreto emesso dal G.E. il 1.10.2023 con cui aveva rigettato il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dai predetti debitori che avevano chiesto dichiararsi estinta la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.394/2013, avviata da Banca Nuova e proseguita dalla cessionaria
AMCO – ASSET Management Company S.p.A. , nonché l'ordinanza del 20.9.2023 con cui era stata disposta la ripresa delle operazioni di vendita, assumendo che la mancata rinegoziazione del mutuo avrebbe comportato il venir meno del titolo esecutivo sotteso all'avviata procedura esecutiva.
Rileva il Tribunale, a fondamento della propria decisione, che il reclamo proposto ai sensi dell'art.630 c.p.c. sia nella specie inidoneo ad impugnare il provvedimento del G.E. che aveva rigettato l'istanza di estinzione della pendente procedura esecutiva, non venendo in considerazione una ipotesi di estinzione tipica, quali quelle previste dal legislatore con gli art.629, 630, 624 e 631 bis c.p.c., bensì di estinzione atipica, avverso la quale l'unico rimedio ammissibile sarebbe stato
l'opposizione agli atti esecutivi.
Gli esecutati hanno impugnato il superiore provvedimento ai sensi dell'art.130 disp. att.
c.p.c. assumendo, in primo luogo che il G.E. con il decreto del 1.10.2023 non aveva affermato che la fattispecie andasse ricondotta ad una ipotesi di estinzione atipica, avendo lo stesso richiamato
l'art.630 c.p.c.;
inoltre hanno contestato di avere affermato che il rifiuto del creditore procedente di aderire alla rinegoziazione del mutuo costituiva causa di
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