Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1281
CA Napoli
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti in grado di appello iscritti nel ruolo generale degli affari contenzioni ai nr.
4772 /2020 e 4377/2021, vertenti tra
CI AR ([...]), CU BI (C.F.:
[...]), CI RO LO (C.F. [...]) rappresentati e difesi dall'avv. PASSARETTI GIUSEPPE ([...]), giusta delega in atti
Appellanti
e
ORSINI CARMINE, ([...]), PANNONE ALFONSO, (COD. FISC.
[...]), PANNONE FLAVO ON, (COD. FISC. [...]), nella qualità di eredi della sig.ra D'RO ER, (C.F. [...]),
rappresentati e difesi dall'avv. GENNARO BIANCONCINI (c.f. [...]), giusta delega in atti
Appellati/Appellanti incidentali
COMUNE DI CELLOLE, in persona del sindaco l.r.p.t., (P. IVA 830001110614), rapp.to e difeso, in virtù del mandato in calce al presente atto nonché di delibera di G.C. n. 80 del
26/04/2021 dall'Avv. GIACOMO CU (C.F. [...])
Appellato
CI ON, CI LEDA,
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“Perché Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere la provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata n.
1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, atteso che sussiste il fumus boni iuris per i motivi di cui al presente appello ed il periculum in mora atteso che le ingenti somme, se sborsate dagli odierni appellanti, renderebbe inutiliter data la sentenza di accoglimento del presente gravame.
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto con tutte le conseguenze sostanziali e processuali, con conseguente riforma della Sentenza di primo grado nr 1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, RG
801223/2010, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sez. Civile, G.U. Alessandra
Tedesco.
In via gradata accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della parte della sentenza suindicata non impugnata laddove è stata esclusa la responsabilità di IE AN e di IE DA, nella vicenda giudiziaria che ci occupa, vuoi in quanto non è stata oggetto di impugnazione da parte degli stessi, vuoi perché in ogni caso corretta ed esente da vizi.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nella denegata ipotesi di ammissione della domanda di parte appellata condannare in ogni caso il
Comune di Cellole al pagamento delle spese processuali e di ogni altra richiesta stante la palese ammissione di responsabilità del proprio funzionario con nota del 14/1/2009 prot. 72/08 nonché il pagamento della somma concordata e corrisposta dalla Soc. Reale Mutua Ass.ni a seguito della vicenda che ci occupa. “ Conclusioni di parte appellata (RS RM, NN AL, NNe AV
AN):
- nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex adverso, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza;
- in via d'appello incidentale: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata limitatamente al capo k) del dispositivo, per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello incidentale per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.1525/2020 - emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, Giudice Unico dott.ssa Alessandra Tedesco, nel giudizio recante R.G. n.801223/2010, pubblicata in data 22/06/2020, mai notificata, - modificare il capo k) del dispositivo, concernente la condanna di parte attrice, odierna appellata, alla rifusione delle spese processuali in favore dei sigg.ri IE AN e IE DA, con espressa previsione della compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi;
e precisamente provvedere all'eliminazione e/o correzione delle seguenti diciture:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso “Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione passiva di IE AN e IE DA”, citati quali eredi di IE GI, atteso che risulta documentato in atti che essi hanno rinunciato all'eredità di quest'ultimo“.
✓ ancora nella parte motiva pagina 7, 6° capoverso: “ nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e IE AN e IE DA, dall'altro, vengono, invece, poste a carico della prima, attesa la carenza di legittimazione passiva di questi ultimi”;
✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: “condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di IE AN e IE DA, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Passaretti, dichiaratosene anticipatario” laddove tali statuizioni andranno cronologicamente eliminate e/o modificate come segue:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso: Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione a stare in giudizio di IE AN e IE DA mai citati quali eredi di IE GI.
✓ pagina 7, 6° capoverso: motivi di opportunità indicono a compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e IE AN e IE DA
✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: le spese di lite nel rapporto processuale tra
l'attrice, da un lato, e IE AN e IE DA vengono interamente compensate.
- Confermare la Sentenza di primo grado per le ulteriori statuizioni;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. S.j.
Conclusioni di pate appellata (Comune di Cellole):
“Preliminarmente dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello;
2. nel merito, rigettare l'appello in quanto anche infondato nella parte relativa al II motivo di appello e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
Nel merito, accogliere l'appello in ordine al I motivo di appello ai sensi e nei limiti di quanto sostenuto nella presente comparsa (paragrafo 2) e conseguentemente riformare la sentenza gravata;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ER D'RO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IA IE, esponendo: 1) di aver sottoscritto con la convenuta, in data 28.4.2008, un contratto preliminare di compravendita di un immobile, sito nel comune di Cellole, e di averle corrisposto la somma di € 5.000,00, a titolo di caparra confirmatoria;
2) che, nel predetto contratto la promittente venditrice dichiarava, all'art. 7 delle pattuizioni concordate, che il terreno oggetto della vendita aveva destinazione agricola;
3) che al contratto veniva allegata una attestazione del comune di Cellole data 28.4.2008, con cui la amministrazione dava atto che il terreno in questione ricadeva in zona agricola E, ma che tuttavia tale attestazione si riferiva ad altra particella catastale (e cioè al foglio 176 anziché a quello 175), e,
a suo dire, veniva artatamente corretta allo scopo di trarla in inganno;
4) che, infatti, solo in data successiva, e su richiesta di un suo tecnico di fiducia, ella apprendeva che il terreno oggetto di vendita ricadeva in realtà in zona sportiva e solo in parte in zona agricola, come da attestazione del
Comune di Cellole del 12.11.2008, ribadita con raccomandata del 14.1.2009, in risposta ad ulteriori chiarimenti da lei richiesti;
5) che, in data 26.5.2009, la convenuta le restituiva la somma consegnatale a titolo di caparra.
Sulla base di tale prospettazione, l'attrice chiedeva che il Tribunale accertasse la validità del recesso da lei esercitato dal contratto preliminare per inadempimento della convenuta, con condanna della stessa al pagamento degli interessi maturati sulla somma di € 5.000,00 dalla data di stipula del preliminare sino a quella della restituzione della predetta somma, e dunque dal 28.4.2008 al 26.5.2009, oltre al versamento di un ulteriore importo di € 5.000,00, quale doppio della caparra confirmatoria, ed al risarcimento dei danni.
Al giudizio instaurato venivano riuniti i giudizi recanti i n. 1224 e 1225/2010 , relativi ad altre analoghe azioni intentate sempre dalla D'RO avverso i convenuti IE GI e
IE TR OL, relativamente ad altri contratti preliminari sempre stipulati in pari data, ed aventi ad oggetto altri appezzamenti di terreno, per i quali si era presentata la medesima vicenda in fatto.
Costituitisi, tutti i convenuti dapprima richiedevano la autorizzazione alla chiamata in causa del
Comune di Cellole, e, nel merito, deducevano che l'errore nel certificato di destinazione urbanistica allegato ai preliminari era circostanza addebitabile alla sola responsabilità della amministrazione comunale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Comune di Cellole il quale chiedeva dapprima la autorizzazione alla chiamata in causa della reale Mutua Assicurazioni al fine di essere dalla stessa manlevato da qualsiasi eventuale pronuncia di condanna, ma tale chiamata, poiché proposta tardivamente, non veniva autorizzata. Nel merito, la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti in grado di appello iscritti nel ruolo generale degli affari contenzioni ai nr.
4772 /2020 e 4377/2021, vertenti tra
CI AR ([...]), CU BI (C.F.:
[...]), CI RO LO (C.F. [...]) rappresentati e difesi dall'avv. PASSARETTI GIUSEPPE ([...]), giusta delega in atti
Appellanti
e
ORSINI CARMINE, ([...]), PANNONE ALFONSO, (COD. FISC.
[...]), PANNONE FLAVO ON, (COD. FISC. [...]), nella qualità di eredi della sig.ra D'RO ER, (C.F. [...]),
rappresentati e difesi dall'avv. GENNARO BIANCONCINI (c.f. [...]), giusta delega in atti
Appellati/Appellanti incidentali
COMUNE DI CELLOLE, in persona del sindaco l.r.p.t., (P. IVA 830001110614), rapp.to e difeso, in virtù del mandato in calce al presente atto nonché di delibera di G.C. n. 80 del
26/04/2021 dall'Avv. GIACOMO CU (C.F. [...])
Appellato
CI ON, CI LEDA,
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“Perché Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere la provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata n.
1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, atteso che sussiste il fumus boni iuris per i motivi di cui al presente appello ed il periculum in mora atteso che le ingenti somme, se sborsate dagli odierni appellanti, renderebbe inutiliter data la sentenza di accoglimento del presente gravame.
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto con tutte le conseguenze sostanziali e processuali, con conseguente riforma della Sentenza di primo grado nr 1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, RG
801223/2010, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sez. Civile, G.U. Alessandra
Tedesco.
In via gradata accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della parte della sentenza suindicata non impugnata laddove è stata esclusa la responsabilità di IE AN e di IE DA, nella vicenda giudiziaria che ci occupa, vuoi in quanto non è stata oggetto di impugnazione da parte degli stessi, vuoi perché in ogni caso corretta ed esente da vizi.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nella denegata ipotesi di ammissione della domanda di parte appellata condannare in ogni caso il
Comune di Cellole al pagamento delle spese processuali e di ogni altra richiesta stante la palese ammissione di responsabilità del proprio funzionario con nota del 14/1/2009 prot. 72/08 nonché il pagamento della somma concordata e corrisposta dalla Soc. Reale Mutua Ass.ni a seguito della vicenda che ci occupa. “ Conclusioni di parte appellata (RS RM, NN AL, NNe AV
AN):
- nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex adverso, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza;
- in via d'appello incidentale: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata limitatamente al capo k) del dispositivo, per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello incidentale per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.1525/2020 - emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, Giudice Unico dott.ssa Alessandra Tedesco, nel giudizio recante R.G. n.801223/2010, pubblicata in data 22/06/2020, mai notificata, - modificare il capo k) del dispositivo, concernente la condanna di parte attrice, odierna appellata, alla rifusione delle spese processuali in favore dei sigg.ri IE AN e IE DA, con espressa previsione della compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi;
e precisamente provvedere all'eliminazione e/o correzione delle seguenti diciture:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso “Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione passiva di IE AN e IE DA”, citati quali eredi di IE GI, atteso che risulta documentato in atti che essi hanno rinunciato all'eredità di quest'ultimo“.
✓ ancora nella parte motiva pagina 7, 6° capoverso: “ nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e IE AN e IE DA, dall'altro, vengono, invece, poste a carico della prima, attesa la carenza di legittimazione passiva di questi ultimi”;
✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: “condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di IE AN e IE DA, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Passaretti, dichiaratosene anticipatario” laddove tali statuizioni andranno cronologicamente eliminate e/o modificate come segue:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso: Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione a stare in giudizio di IE AN e IE DA mai citati quali eredi di IE GI.
✓ pagina 7, 6° capoverso: motivi di opportunità indicono a compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e IE AN e IE DA
✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: le spese di lite nel rapporto processuale tra
l'attrice, da un lato, e IE AN e IE DA vengono interamente compensate.
- Confermare la Sentenza di primo grado per le ulteriori statuizioni;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. S.j.
Conclusioni di pate appellata (Comune di Cellole):
“Preliminarmente dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello;
2. nel merito, rigettare l'appello in quanto anche infondato nella parte relativa al II motivo di appello e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
Nel merito, accogliere l'appello in ordine al I motivo di appello ai sensi e nei limiti di quanto sostenuto nella presente comparsa (paragrafo 2) e conseguentemente riformare la sentenza gravata;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ER D'RO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IA IE, esponendo: 1) di aver sottoscritto con la convenuta, in data 28.4.2008, un contratto preliminare di compravendita di un immobile, sito nel comune di Cellole, e di averle corrisposto la somma di € 5.000,00, a titolo di caparra confirmatoria;
2) che, nel predetto contratto la promittente venditrice dichiarava, all'art. 7 delle pattuizioni concordate, che il terreno oggetto della vendita aveva destinazione agricola;
3) che al contratto veniva allegata una attestazione del comune di Cellole data 28.4.2008, con cui la amministrazione dava atto che il terreno in questione ricadeva in zona agricola E, ma che tuttavia tale attestazione si riferiva ad altra particella catastale (e cioè al foglio 176 anziché a quello 175), e,
a suo dire, veniva artatamente corretta allo scopo di trarla in inganno;
4) che, infatti, solo in data successiva, e su richiesta di un suo tecnico di fiducia, ella apprendeva che il terreno oggetto di vendita ricadeva in realtà in zona sportiva e solo in parte in zona agricola, come da attestazione del
Comune di Cellole del 12.11.2008, ribadita con raccomandata del 14.1.2009, in risposta ad ulteriori chiarimenti da lei richiesti;
5) che, in data 26.5.2009, la convenuta le restituiva la somma consegnatale a titolo di caparra.
Sulla base di tale prospettazione, l'attrice chiedeva che il Tribunale accertasse la validità del recesso da lei esercitato dal contratto preliminare per inadempimento della convenuta, con condanna della stessa al pagamento degli interessi maturati sulla somma di € 5.000,00 dalla data di stipula del preliminare sino a quella della restituzione della predetta somma, e dunque dal 28.4.2008 al 26.5.2009, oltre al versamento di un ulteriore importo di € 5.000,00, quale doppio della caparra confirmatoria, ed al risarcimento dei danni.
Al giudizio instaurato venivano riuniti i giudizi recanti i n. 1224 e 1225/2010 , relativi ad altre analoghe azioni intentate sempre dalla D'RO avverso i convenuti IE GI e
IE TR OL, relativamente ad altri contratti preliminari sempre stipulati in pari data, ed aventi ad oggetto altri appezzamenti di terreno, per i quali si era presentata la medesima vicenda in fatto.
Costituitisi, tutti i convenuti dapprima richiedevano la autorizzazione alla chiamata in causa del
Comune di Cellole, e, nel merito, deducevano che l'errore nel certificato di destinazione urbanistica allegato ai preliminari era circostanza addebitabile alla sola responsabilità della amministrazione comunale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Comune di Cellole il quale chiedeva dapprima la autorizzazione alla chiamata in causa della reale Mutua Assicurazioni al fine di essere dalla stessa manlevato da qualsiasi eventuale pronuncia di condanna, ma tale chiamata, poiché proposta tardivamente, non veniva autorizzata. Nel merito, la
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