Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/02/2024, n. 56
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile, in grado di appello, iscritta al N. 288 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023, avverso la sentenza n.349/2023(RG 4947/2021) pronunciata dal giudice civile di Taranto in materia di locazione, promossa da:
PA RM,
rappr. e dif. dall' avv. F. SALLUSTIO
- Appellante - contro
AR ND rappr. e difeso dall'avv. M. CODA
-Appellata-
OGGETTO: “Locazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 12/9/2023 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto illegittimo il recesso esercitato ai sensi dell'art 3, comma 6 l 431/98 riconoscendo l'insussistenza dei gravi motivi addotti(taglio dei pini presenti in giardino con diminuzione del godimento dell'immobile e accessi ripetuti tali da disturbare il pacifico godimento) e infondata la domanda di risarcimento danni conseguentemente spiegata. Il
Tribunale aveva invece disposto la restituzione, già offerto spontaneamente dal locatore, del canone versato in esubero rispetto a quello dichiarato in contratto(€ 1000,00 complessivi).
Ha assunto l'appellante che il giudice avesse sottovalutato che ella aveva accettato un canone così elevato proprio in ragione del fatto che il giardino fosse ombreggiato e dotato di un pozzo per innaffiare le piante, ma il locatore aveva fatto tagliare gli alberi in corso di locazione, togliendole
l'ombra e causandole il disagio di sopportare gli operai in casa. Per questo doveva risarcire il
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disagio che le aveva causato. Il locatore aveva poi registrato alcuni
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