Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 49
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 389/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a. (c.f. 05828330638), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Bianchini;
appellante
CONTRO
NI IM ( c.f. [...]) e MONDO IMMOBILIARE s.r.l. (c.f.
02144810443), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nicola
Sotgiu;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (c.f. 00884060526), contumace;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, per le causali sopra esposte, in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la
1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno;
nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 15/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 10/01/2022 e pubblicata il
10/01/2022 e confermare nei confronti di MA IM e MO Immobiliare S.r.l. il decreto ingiuntivo n. 447/2019 – R.G. 1206/2019 emesso provvisoriamente esecutivo in data
18/06/2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado e ripetizione di quanto pagato per le spese di primo grado”;
appellati costituiti: “voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
nel merito, in conferma della sentenza impugnata, respingere il gravame in quanto palesemente inammissibile ed infondato;
in via incidentale e condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'opposizione proposta dal solo Ing. IM MA, per le ragioni di cui in atto e per l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della AMCO – Asset Management Company
S.p.A. e della Banca Monte dei Paschi di Siena derivante dalla natura vessatoria della clausola di rinuncia all'art. 1957 c.c.Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello principale e dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale.
*****
2 I. Occorre principiare dall'esame del motivo dell'appello incidentale in ragione della pregiudizialità logica (con riferimento alla posizione di MA IM) che discende dalla questione ad esso sottesa.
La difesa appellata, infatti, censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha negato la qualità di consumatore del fideiussore MA IM, sì da disattendere le doglianze relative alla nullità parziale della fideiussione, sottesa al decreto ingiuntivo opposto, ed incentrate appunto sulla asserita qualità soggettiva del fideiussore.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso ,e non già del distinto contratto principale, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1666 del 24/01/2020;
in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32225 del 13/12/2018)”.
Ancora, e ponendo l'attenzione alla giurisprudenza comunitaria, “è necessario ricordare che la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva .Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non
3 trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (così,
Ordinanza CGUE del 19.11.2015)”.
Vi è, pertanto, che la partecipazione non trascurabile al capitale sociale si configura di per sé, ossia anche in carenza della attribuzione di prerogative gestionali, come elemento ostativo all'assunzione dello status di consumatore in capo al socio che abbia a prestare una garanzia personale in favore della propria società, salva, all'evidenza, la sussistenza di adeguati elementi istruttori di segno contrario idonei a confutare tale assunto presuntivo.
Declinando tale principio al caso di specie, e ponendo l'attenzione sulla documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio, occorre rilevare che:
- il debitore principale è Areamare s.r.l.;
- MA IM è socio di Areamare s.r.l. in misura del 8.5% del capitale sociale, unitamente a Fratelli Forlì s.r.l., socia al 9,68%, Nuova Acqualeo s.r.l., socia al 32,82%,
Nobilmax s.r.l., socia al 20%, MO Immobiliare s.r.l.. socia al 20%;
- MA IM è anche socio al 50% e coamministratore di Nobilmax s.r.l.
Dunque, attribuendo anche adeguato valore alla circostanze della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 389/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a. (c.f. 05828330638), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Marco Bianchini;
appellante
CONTRO
NI IM ( c.f. [...]) e MONDO IMMOBILIARE s.r.l. (c.f.
02144810443), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Nicola
Sotgiu;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (c.f. 00884060526), contumace;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, per le causali sopra esposte, in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la
1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno;
nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e riformare la sentenza n. 15/2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 10/01/2022 e pubblicata il
10/01/2022 e confermare nei confronti di MA IM e MO Immobiliare S.r.l. il decreto ingiuntivo n. 447/2019 – R.G. 1206/2019 emesso provvisoriamente esecutivo in data
18/06/2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado e ripetizione di quanto pagato per le spese di primo grado”;
appellati costituiti: “voglia, l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
nel merito, in conferma della sentenza impugnata, respingere il gravame in quanto palesemente inammissibile ed infondato;
in via incidentale e condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, accogliere l'opposizione proposta dal solo Ing. IM MA, per le ragioni di cui in atto e per l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della AMCO – Asset Management Company
S.p.A. e della Banca Monte dei Paschi di Siena derivante dalla natura vessatoria della clausola di rinuncia all'art. 1957 c.c.Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo in cui si esaurisce l'appello principale e dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale.
*****
2 I. Occorre principiare dall'esame del motivo dell'appello incidentale in ragione della pregiudizialità logica (con riferimento alla posizione di MA IM) che discende dalla questione ad esso sottesa.
La difesa appellata, infatti, censura la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte in cui ha negato la qualità di consumatore del fideiussore MA IM, sì da disattendere le doglianze relative alla nullità parziale della fideiussione, sottesa al decreto ingiuntivo opposto, ed incentrate appunto sulla asserita qualità soggettiva del fideiussore.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso ,e non già del distinto contratto principale, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1666 del 24/01/2020;
in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32225 del 13/12/2018)”.
Ancora, e ponendo l'attenzione alla giurisprudenza comunitaria, “è necessario ricordare che la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva .Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non
3 trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (così,
Ordinanza CGUE del 19.11.2015)”.
Vi è, pertanto, che la partecipazione non trascurabile al capitale sociale si configura di per sé, ossia anche in carenza della attribuzione di prerogative gestionali, come elemento ostativo all'assunzione dello status di consumatore in capo al socio che abbia a prestare una garanzia personale in favore della propria società, salva, all'evidenza, la sussistenza di adeguati elementi istruttori di segno contrario idonei a confutare tale assunto presuntivo.
Declinando tale principio al caso di specie, e ponendo l'attenzione sulla documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio, occorre rilevare che:
- il debitore principale è Areamare s.r.l.;
- MA IM è socio di Areamare s.r.l. in misura del 8.5% del capitale sociale, unitamente a Fratelli Forlì s.r.l., socia al 9,68%, Nuova Acqualeo s.r.l., socia al 32,82%,
Nobilmax s.r.l., socia al 20%, MO Immobiliare s.r.l.. socia al 20%;
- MA IM è anche socio al 50% e coamministratore di Nobilmax s.r.l.
Dunque, attribuendo anche adeguato valore alla circostanze della
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