Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 95
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Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2917/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 17.9.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, terzo comma e 127-ter e vertente
tra
MO CO (c.f. [...]) e EP NU (c.f. [...]), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Muzio Clementi n. 9, presso lo studio degli avv.ti Carlo Teot (c.f.
[...]) e Giuseppe Raguso (c.f. [...]), che li rappresentano e difendono giusta procura estesa su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello
- appellanti -
e
ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (p.iva 01942351006 – già Cassa per la formazione della proprietà contadina) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
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Roma ed elettivamente domiciliato in Bari, piazza Luigi di Savoia n. 37, presso lo studio dell'avv. Umberto
Pistone (c.f. [...]), giusta procura allegata in atti
- appellato –
Oggetto: Appello sentenza n. 15844/2020 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 12.11.2020
(Vendita di cosa immobili).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante: “in riforma della sentenza impugnata: 1) Rigettare la richiesta attorea di risoluzione del contratto;
2) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione rigettare la richiesta di ritenzione delle somme già versate dagli odierni appellanti condannando ISMEA alla restituzione delle stesse, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero rideterminarla secondo giustizia ai sensi dell'art. 1526 c.c.”
Parte appellata: “Chiede: 1) Il rigetto dell'appello in ogni sua domanda;
2) Per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado (n.15844/2020) e 3) La condanna alle spese del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata ha così riportato i fatti di causa e la decisione adottata:
“Con citazione ritualmente notificata, l'“Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA” conveniva in giudizio MO CO e EP NU per sentirli condannare, previa declaratoria della risoluzione del contratto, al rilascio del fondo rustico sito nel Comune di Grumo Appula (BA), in ditta di
AN CE nato il [...] a [...], censito in catasto terreni al foglio di mappa n. 56, particelle nn. 46, 30, 54, 55, 79, 82, 131, 132, 133, 137, 162, 20, 101, 102, 103, 124, 125,
160, al foglio di mappa n. 59, particella 30, al foglio di mappa n. 61, particella 100, al foglio di mappa n.
62, particelle 22, 23, 24, 26, 42, 46, 92, 93, 27, 28, 29, 95, 96, 97 ed al foglio di mappa n. 67, particelle nn.
1 e 10, nonché ottenere la declaratoria del diritto di ritenere le quote eventualmente versate quale parte dell'equo indennizzo ex art.
8.2 del contratto. Parte attrice esponeva di aver venduto in data 23.10.2003 con patto di riservato domino il suddetto fondo a MO CO e EP NU, che il prezzo doveva essere pagato in trenta anni con rate annuali di euro 38.998,23, che i convenuti all'8.8.2012 erano morosi di oltre quattro rate scadute per euro 175.531,80, comprensivi di interessi, che l'art. 8) del contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di due rate e di volersi avvalere dell'equo indennizzo di cui all'art.
8.2 del contratto.
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Si costituivano i convenuti, eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiedendo la rimessione in termini ed evidenziando che la morosità ammontava ad 80.000,00 euro e non ad euro 175.531,80, che non vi era un grave inadempimento, l'applicabilità dell'art. 1525 c.c., di aver subito una crisi economica, di aver chiesto delle dilazioni, che non era possibile alcuna ritenzione e di aver diritto ad una indennità per le migliorie.
All'udienza del 14.5.2020 parte attrice concludeva per la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del fondo, ovvero per la declaratoria del diritto a ritenere a titolo di indennità le rate già pagate, i convenuti per il rigetto delle domande e la condanna alla restituzione delle maggiori somme versate tenendo conto delle migliorie, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva