Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1249

CA Napoli
Sentenza
13 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Napoli
Sentenza
13 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1249
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1249
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 3762/2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nata a [...] il [...], ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. COPPOLA ANTONIO PIO ), studio in VIA MASULLO 1 C.F._2
QUARTO, come da procura in atti;
appellante
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'avv.BOCCHETTI ANTONIO ), studio in LARGO C.F._4
FERRANTINA A CHIAIA N.10 80100 NAPOLI, come da mandato in atti;
appellato
con l'intervento del P.G. sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15 gennaio 2025.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9 marzo 2020, chiese al Tribunale di Napoli Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.10.1999, in Pozzuoli, con Per_ e dal quale erano nati quattro figli, , il 15.10.2000, , il 22.5.2002, il CP_1 Per_2 Per_3
Per_

6.2.2007 e il 23.10.2012.
Dedusse, in particolare, che con decreto del 21 marzo 2019, il tribunale di Napoli aveva omologato la separazione personale tra i coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, in tale sede questi ultimi avevano concordato l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la casa coniugale sita alla via Domenico Padula in Napoli, assegnata alla , ed il versamento, da CP_1 parte del marito, degli importi mensili di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, di
€ 550,00, per un quadriennio, al fine di estinguere i finanziamenti gravanti sul nucleo familiare, e, infine, di € 1.100,00 in favore della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per quest'ultima. Al termine dell'integrale pagamento dei debiti contratti, il avrebbe corrisposto alla Pt_1 CP_1
l'importo mensile di € 450,00 per il suo mantenimento ed € 1.550,00 per i figli.
Concluse, quindi, affinché il contributo al mantenimento della moglie e dei figli venisse congruamente ridotto, in considerazione della modesta retribuzione percepita, pari a € 1.700,00, quale dipendente di un esercizio commerciale di ristorazione sin dal 25 novembre 1999, precisando che nella relativa determinazione doveva tenersi conto del valore della casa coniugale assegnata alla moglie, di cui era comproprietario. Peraltro, la era dedita all'attività di rivendita, tramite siti sociali, di prodotti CP_1 artigianali. Il tutto con vittoria di spese.
La , costituitasi in giudizio, non si oppose alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, e nel CP_1 merito chiese che le venisse riconosciuto un assegno divorzile nella misura di € 450,00 e che fosse posto a carico del marito il contributo mensile di € 1.550,00 in favore dei figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 23 febbraio 2021 il Presidente del Tribunale confermò le statuizioni del decreto di omologa.
Provvedendo con sentenza del 26 febbraio 2024, il Tribunale pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnò la casa coniugale alla , affidò i figli ad entrambi i genitori, regolamentò CP_1 le modalità di visita da parte del padre, obbligò il al versamento in favore dell'ex coniuge Pt_1
Per_ dell'importo di euro 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli e , con Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024, ed euro 900,00 in Per_ favore di e , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del Per_3 decreto di omologa della separazione, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, dispose la percezione da parte della madre degli assegni familiari per i figli, pose a carico del ricorrente euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di novembre 2024 e condannò il al pagamento delle spese processuali in favore Pt_1 dell'erario.
Nel motivare la decisione, per quale che interessa la presente impugnazione, rilevò che:
1.Il ricorrente era mero dipendente della società F.LL CA di CA GO & C snc, come emergeva dagli accertamenti fiscali disposti, ed aveva percepito, negli anni 2017, 2018 e 2019 il reddito lordo di €
22.000,00, salvo la sospensione dell'attività determinata dall'evento pandemico che aveva comportato l'attribuzione al ricorrente della cassa integrazione guadagni. Comunque, doveva tenersi conto della circostanza che, all'udienza dell'1 luglio 2021, il offrì di corrispondere alla l'importo Pt_1 CP_1 complessivo di euro 1.500,00, a condizione che la donna rinunziasse alla percezione dell'assegno unico.
Non era stato, poi, possibile operare una comparazione tra la situazione patrimoniale del alla Pt_1 data della separazione ed il presente giudizio in quanto il decreto di omologa era stato emesso sulla base degli accordi tra i coniugi. Per_ Pertanto, il contributo in favore di e poteva essere determinato nell'importo di € 500,00 Per_2 complessivi, mentre per i figli minori di € 900,00 complessive,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi