Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/04/2024, n. 846
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CC prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere est. dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 335 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 pendente
TRA
NC DI CC (c.f.: 80000840753), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle Avv.sse Maria Giovanna Capoccia e Annamaria Nicoletta
Murciano, come da mandato in atti;
-APPELLANTE –
E
LO ST (c.f.: [...]), in qualità di amministratore di sostegno di LL GI (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Taurino;
-APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
1
La causa è stata decisa all'udienza del 19.10.2023 con deposito telematico del dispositivo
a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito i fatti di causa: “Con ricorso ritualmente depositato in Cancelleria LL ST nella qualifica in epigrafe proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n. 217 del 02/11/2021 di euro 2.600,00 con cui la CI di CC contestava al ricorrente la violazione dell'art. 189 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 “in quanto a seguito di verifica da parte dell'ISPRA dei database MUDA 2020 (Modello Unico Dichiarazione Ambientale)
è risultato che la ditta LL ha violato la normativa ambientale per compilazione del MUDA, che compilava in maniera incompleta/inesatta, in particolare, alla richiesta di motivare l'assenza di alcuni rifiuti caratteristici dell'attività di messa in sicurezza dei VFU (Veicoli Fuori Uso), riferiva che il rifiuto
EER160112 (pastiglie freni) lo aveva gestito con il cod. EER (metalli ferrosi) e quindi con una procedura errata”.
Opponendosi all'atto ingiuntivo il LL ha eccepito la illegittimità del provvedimento sanzionatorio per nullità della notifica, che era stata effettuata a mezzo P.E.C. in formato diverso da quello legale, la carenza di motivazione, la tardività della notifica siccome avvenuta oltre il 90° giorno dalla fase di accertamento dell'illecito e la carenza di prova del fatto addebitato.
Ha concluso chiedendo la sospensione cautelare dell'atto impugnato e, nel merito, l'annullamento dello stesso.
La CI, costituendosi con rituale comparsa di risposta, ha insistito per la conferma dell'illecito amministrativo e per il rigetto della domanda.
La causa è stata trattata e decisa allo stato cartolare all'udienza all'uopo fissata per la discussione.”
Con sentenza n. 499/2023 del 21.02.2023, il Tribunale di CC, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
A fondamento della decisione, il primo giudice ha argomentato come segue:
- ha accolto il motivo di opposizione inerente al difetto di prova della sussistenza dell'illecito contestato;
2
- ha ritenuto che l'amministrazione ingiungente non avesse fornito prova del tipo di prodotto smaltito e della procedura seguita dal LL;
- ha ritenuto che non fosse stato offerto riscontro oggettivo degli esiti delle verifiche eseguite da RP Puglia;
- ha ritenuto che non vi fosse la prova dell'effettivo smaltimento del rifiuto oggetto di causa e con un codice errato.
Avverso tale sentenza, non notificata, con ricorso depositato il 28.04.2023, ha proposto tempestivo appello la CI di CC per i motivi di cui appresso, invocandone la riforma, concludendo per la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con memoria difensiva del 26.06.2023 si è costituito LL ST formulando tempestivo appello incidentale e rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di idonea procura ad impugnare;
gradatamente, dichiarare parimenti l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 436 bis c.p.c.;
- Nel merito: rigettare l'appello principale proposto e, per lo effetto, confermare 'impugnata sentenza;
- In via incidentale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere i motivi di appello rassegnati nei paragrafi di censura sub III, IV, V e VI;
- Condannare, in ogni caso, la CI di CC alla rifusione delle spese giudiziali ed agli onorari di lite, con clausola di attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario.”
La causa è stata, infine, discussa e decisa con deposito telematico del dispositivo a seguito dell'udienza cartolare del 19.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per esigenze di ordine logico-giuridico, vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
1.1 Con la prima, rubricata “INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER DIFETTO DI
IDONEA PROCURA ALLE LITI IN CAPO AI DIFENSORI DELLA
RICORRENTE”, l'appellato, in primo luogo, eccepisce la genericità della procura alle liti rilasciata dalla CI di CC nei confronti dei propri difensori.
3 1.2. In secondo luogo, il LL eccepisce che la procura non sia stata accompagnata da previo atto amministrativo (“Deliberazione di Giunta e/o Decreto ad hoc”).
1.2.1. Entrambe le eccezioni vanno disattese.
1.2.1.1. La procura in esame è stata conferita su supporto cartaceo, del quale è stata estratta copia informatica, munita dell'attestazione di conformità all'originale e della firma digitale.
La procura è stata poi depositata telematicamente in giudizio unitamente al ricorso in appello.
Il supporto cartaceo in questione contiene la prima pagina del ricorso e, a margine, la procura. Ciò permette di ritenere che vi sia un collegamento tra procura e ricorso e di cogliere immediatamente il collegamento con la presente procedura e con la sentenza impugnata.
1.2.1.2. Quanto al secondo profilo contestato, si ritiene che la procura rilasciata dalla
CI non necessitasse di previo atto amministrativo di autorizzazione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 12868 del 16.06.2005;
Cass. n. 20428 del
11.10.2016), occupatasi della questione con riferimento alla rappresentanza in giudizio del
Comune, ha stabilito che nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere
l'autorizzazione della giunta, ovvero di
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