Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/12/2024, n. 485

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/12/2024, n. 485
Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
Numero : 485
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 580/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 686/2017 del Tribunale di Potenza tra:
ACI SERVICE s.r.l. in pers. l.r. (C.F. 00843900762), rappresentato e difeso dall'
Avv. IU Malta e dall'Avv. Saverio Salvatore Caprarella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. IU Malta in Marsico Vetere (PZ) alla Via
Nitti, n.ro 29,
appellante contro
PA TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall' Avv.
IU Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Muro
Lucano (PZ), alla Via Sopra Maddalena, n.ro 04, appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 11.01.2006 EL TO evocava in giudizio dinanzi al
Tribunale di Potenza la società ACI Service Srl, e premetteva di essere proprietario di un autocarro Fiat 145.17, targato CL373KZ, munito di autogru e, per il tramite di un proprio dipendente, di aver condotto il detto mezzo presso l'autofficina della ditta ACI
Service Srl per eseguire le riparazioni meccaniche ed i controlli necessari per la sua revisione prenotata per il giorno 04.10.2005.

1.1. Premetteva, ancora, che aveva espressamente richiesto al personale della ACI
SERVICE s.r.l. la custodia dell'automezzo all'interno di un capannone al chiuso e quindi non all'aperto, ricevendone conferma.
Evidenziava, ancora, che il giorno successivo e, precisamente, il giorno 01.10.2005 riceveva una telefonata da parte di ACI SERVICE s.r.l. che, per il tramite del proprio
personale, gli comunicava l'avvenuto furto dell'autocarro munito di gru, avvenuto nella notte precedente.

1.2. Deduceva quindi che, a seguito del detto evento, il l.r. di ACI SERVICE s.r.l.
LA TO aveva presentato denuncia di furto, precisando che una serie di automezzi risultavano sottratti, fra cui quello dell'attore. Atteso l'evidente inadempimento degli obblighi di diligenza e custodia da parte della società convenuta, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, previo accertamento della responsabilità.

1.3. Costituitasi in giudizio la società ACI Service srl, si opponeva alle avverse richieste e chiedeva il rigetto della domanda evidenziando l'inesistenza del rapporto di deposito nonché l' erronea ricostruzione dei fatti per come esposta dall'attore.

1.4. A seguito dei termini concessi ex art.183, VI comma, c.p.c., le parti depositavano le memorie, venivano escussi i testi e, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.

2. Con la sentenza n. 686/2017 del 01.06.2017, il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda condannando la società convenuta al risarcimento dei danni.

2.1. Ad avviso del Tribunale, le acquisizioni probatorie sia documentali che costituende rendevano evidente la sussistenza della responsabilità della società convenuta.

2.2. La stessa denuncia penale prodotta agli atti evidenziava la presenza dell'automezzo attoreo nell'area scoperta nella disponibilità di altra società, contigua al capannone ACI
SERVICE e di cui era amministratore parimenti il LA, che dichiarava di aver chiuso il cancello la sera del 30.09.2005 e di averlo trovato effrazionato il giorno successivo, con conseguente asportazione di alcuni mezzi, fra cui quello attoreo.

2.3. La circostanza della presa in carico dell'automezzo da parte di ACI SERVICE s.r.l., ad avviso del Tribunale, era confermata dai testi escussi e così la richiesta, espressa dall'attore al personale di questa società, della custodia in locale chiuso.

2.4. Qualificato il rapporto come di autoriparazione e quindi di prestazione d'opera, ad avviso del Tribunale l'attività di deposito doveva considerarsi accessoria della prima e nella specie sussistente con conseguente obbligo di specifica diligenza.

2.5. Ritenuto sussistente l'inadempimento da parte della società convenuta, considerando che risultava circostanza incontestata fra le parti l'ammontare del
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risarcimento richiesto, determinato dall'attore nella misura di euro 45.000,00, il
Tribunale quantificava in questa misura l'ammontare del risarcimento.

3. Avverso la sentenza n.ro 686/2017 del Tribunale di Potenza proponeva appello la società ACI SERVICE s.r.l. e, a supporto, deduceva i seguenti motivi:
1) erroneità della ricostruzione del fatto e nella valutazione delle risultanze dell'interrogatorio formale e della prova per testi;
illogicità conseguente della motivazione;

2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver valorizzato la scheda di riconsegna dell'automezzo depositata agli atti;

3) violazione dell'art. 2697 c.c. per non essere stato provato l'ammontare del danno da parte dell'attore.
4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per erronea applicazione del principio di soccombenza sussistendo nella specie i giusti motivi per far luogo alla compensazione attesa la violazione del dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c.

3.1. Si costituiva EL TO chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto

3.2. All'udienza del 07.05.2024 la causa veniva riservata per la decisione
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