Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2024, n. 3076
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiLa Corte ha accolto l'appello, ritenendo che il Tribunale di primo grado non avesse adeguatamente considerato le prove presentate dall'appellante e non avesse effettuato una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, come richiesto dall'art. 5 della Legge 898/70. La Corte ha quindi ridotto l'assegno divorzile a € 300,00 mensili, sottolineando che l'assegno deve riflettere le reali necessità assistenziali e le capacità economiche di entrambi i coniugi. Inoltre, ha condannato la controparte al pagamento delle spese legali, evidenziando che la contumacia non giustifica la compensazione delle spese.
Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 1422-2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 1422-2024 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 10.05.2024
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carlo Berra n. 18, CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Caterina C.F._1
Bosa presso il cui studio in Como, Via Maurizio Monti n. 13 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti allegata in atti .
APPELLANTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...] C.F. e di Controparte_1 C.F._2
ultima residenza nota in Saronno (VA), via Resegone n. 17, dalla quale la stessa è stata cancellata.
APPELLATA – Contumace
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1
Busto Arsizio all'esito del procedimento iscritto al numero di R.G. 3737-2022 in materia di assegno divorzile.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
In via preliminare: A - ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione, essendo manifestamente fondata;
Nel merito in via principale: B - in riforma parziale della Sentenza n. 1692/2023, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio –
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati Dott. Francesco
Paganini (Presidente), Dott.ssa Maria Eugenia Pupa (Giudice Relatore), Dott.ssa Manuela
Palvarini (Giudice) nella causa n. 3737/2022, depositata e pubblicata il 15.11.2023, Voglia così giudicare: - determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, che il ricorrente verserà mensilmente alla IG.ra , tenuto conto delle spese mensili Controparte_1
sostenute dal Dott. - pari ad € 1.260,00 per il mutuo ipotecario sull'abitazione di Saronno, Pt_1 via Resegone n. 17, ad € 250,00 (€ 500,00/600,00 nei mesi autunnali/invernali) per le utenze domestiche, ad € 466,00 per l'affitto dello studio, € 200,00 circa per le utenze dello studio, ad €
1.200,00 circa per finanziamento OM BA SP (per ristrutturazione immobile di via
Resegone n. 17), ad € 150,00 per finanziamento OM S.p.a. (per prestito € 5.000,00) per €
150,00, ad € 337,00 per finanziamento GO DU SP, ad € 218,08 per finanziamento CP_2
(per prestito € 12.000,00), per un totale di € 4.081,08 - nonché della costituzione, da parte del Dott.
di un nuovo nucleo familiare e della nascita della figlia in data 15.10.2021, con Pt_1 Per_1 significativo aumento delle spese, comprese tra € 400,00 ed € 500,00 per il mantenimento ed ancora non inclusive della retta mensile per l'Asilo Nido privato, pari ad € 600,00 e dell'instaurazione, da parte della IG.ra , di una convivenza more uxorio stabile e Controparte_1
duratura presso la residenza del nuovo compagno, IG. e della proprietà immobiliare Parte_2
della resistente in Guardavalle (CZ), via Roma Antica snc.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
Non ha interesse a concludere in assenza di figli minori .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depistato in data 10.08.2022 , ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 01.12.1970, n. 898:
2
A) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Guardavalle (CZ) il
18.08.1991 con la IG.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Guardavalle (CZ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza;
B) ordinare alla IG.ra di trasferire altrove la propria residenza, attualmente Controparte_1
fissata in Saronno (VA), via Resegone n. 17 e coincidente con quella del ricorrente;
C) determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, da versare mensilmente alla IG.ra . Controparte_1
2. la sig.ra nonostante la regolare notifica del ricorso, è rimasta contumace. Controparte_1
3. Il Tribunale di Busto Arsizio all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 1692-2023 pubblicata il
15 novembre 2023, ha :
- dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18/08/1991 in
Guardavalle (CZ), ordinando l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile Pt_1 CP dell'importo di € 1.500 rivalutabile annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
4. il IG. , con ricorso ai sensi dell'art. ex artt. 473 bis.30 e 342 c.p.c. depositato il Pt_1
10.05.2024 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza lamentando:
4.A) Sulla domanda del ricorrente di fissazione di un assegno divorzile in favore della moglie : errata e omissiva ricostruzione in fatto ed in diritto dell'oggetto dell'indagine processuale.
Sul motivo evidenzia l'appellante che la fissazione di un assegno divorzile, in favore della IG.ra
avrebbe dovuto essere assunta dopo una necessaria valutazione comparativa Controparte_1
delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti resa impossibile dalla contumacia ed irreperibilità della convenuta.
Sostiene il di aver fatto espressa richiesta di determinare l'ammontare dell'assegno Pt_1 divorzile in una somma non superiore ad € 450,00, perché onerato da una serie di spese mensili documentate oltre che dalle spese successive alla nascita della figlia e alla costituzione di Per_1
un nuovo nucleo familiare;
aspetti tutti non valutati in sentenza dal Tribunale di Busto Arsizio che non ha considerato né la convivenza stabile e duratura instaurata dalla presso la CP
3
residenza del nuovo compagno tale IG. né che ella è intestataria di un immobile, Parte_2
sito a Guardavalle (CZ), integralmente ristrutturato ed arredato in costanza di matrimonio a spese del (circostanza questa ultima incontestata in fase di separazione ove la IG.ra era Pt_1 CP
ritualmente costituita) e che poteva essere messo dalla stessa a reddito , stante la sua ubicazione in zona turistica.
Dichiara l'appellante che , a fondamento della propria domanda di determinare una somma non superiore ad € 450,00 o diversa minore somma ritenuta di giustizia, l'assegno divorzile mensile in favore della , assolveva all'onere di allegazione e deduzione dei fatti sin dall'atto CP
introduttivo;
e, pur rappresentando e documentando che la convenuta fosse proprietaria di un