Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 2668
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. G I Presidente
- dott.ssa C L Consigliere
- dott.ssa M C Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25.6.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2377 /2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, come procura in atti, dall' avv.to F Parte_1
Andretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
, in persona del Sovrintendente pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via A. Diaz, n. 11
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
20 luglio 2021, esponeva: Parte_1
che era stata dipendente della dal 10.09.1987 fino al Controparte_1
31.03.2011, inquadrata nel ruolo di ballerina solista con obbligo di fila del 5° livello del CCNL
Fondazioni Lirico Sinfoniche;
che in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto non era stato preso in considerazione nel computo l'assegno integrativo aziendale, percepito dalla lavoratrice in maniera in maniera fissa e continuativa, previsto dalla contrattazione aziendale e composto da due singole voci: un assegno contrattuale flessibile ed un elemento aziendale consolidato;
che la convenuta aveva erroneamente calcolato ed accantonato la retribuzione CP_1
differita del TFR computando la stessa solo sulla base della retribuzione normale base, invece che correttamente anche su quella contrattuale accessoria, ossia su quella derivante dall'assegno integrativo aziendale.
Rassegnava, pertanto, al giudice adito le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la resistente, sulla scorta della stessa retribuzione “non occasionale” riconosciuta e versata alla ricorrente, mese per mese ed anno per anno, non ha correttamente calcolato ed accantonato le giuste somme pecuniarie a titolo di TFR ed effettivamente dovute ai sensi dell'art. 2120 c.c.
2) per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c., in favore della ricorrente, la resistente all'esatto accantonamento del TFR, inserendo nella base di calcolo CP_1 anche l'assegno integrativo aziendale”;
vinte le spese.
Si costituiva la che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso.
Con sentenza n. 2280/2023 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 2.10.2023,
e ne invocava la riforma con accoglimento delle domande formulate in primo Parte_1
grado.
Si costituiva la , resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 25.6.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il gravame è infondato e va rigettato, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoghe, come da pronunce depositate dall'appellata CP_1
che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte, come integrate dalle ulteriori motivazioni che si vanno ad illustrare.
Va premesso che il cd. “assegno integrativo aziendale”, oggetto del presente giudizio ai fini della rivendicata inclusione nel TFR, è stato introdotto dall'accordo integrativo aziendale del 20
giugno 1990 ed è corrisposto "per 260 giorni l'anno... in relazione all'inquadramento categoriale
e all'anzianità di servizio...";
secondo quanto previsto dalla norma pattizia di secondo livello,
"non è valido a nessun effetto retributivo";
la sua quantificazione è fissa "per tutta la durata della sua validità", mentre è prevista una rivalutazione in fase di rinnovo o proroga dell'accordo.
Successivamente, l'accordo integrativo aziendale del 25 novembre 1997 ha stabilito l'estensione dell'integrativo aziendale a 286 giornate lavorative.
La sua corresponsione è avvenuta fino al 31 dicembre 2014, ossia fino all'entrata in vigore del nuovo accordo aziendale dell'11/12 luglio 2014, che ha previsto in sua vece un premio di risultato, dichiarato non utile ai fini del T.F.R..
La
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. G I Presidente
- dott.ssa C L Consigliere
- dott.ssa M C Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
25.6.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2377 /2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, come procura in atti, dall' avv.to F Parte_1
Andretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
, in persona del Sovrintendente pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli alla via A. Diaz, n. 11
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
20 luglio 2021, esponeva: Parte_1
che era stata dipendente della dal 10.09.1987 fino al Controparte_1
31.03.2011, inquadrata nel ruolo di ballerina solista con obbligo di fila del 5° livello del CCNL
Fondazioni Lirico Sinfoniche;
che in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto non era stato preso in considerazione nel computo l'assegno integrativo aziendale, percepito dalla lavoratrice in maniera in maniera fissa e continuativa, previsto dalla contrattazione aziendale e composto da due singole voci: un assegno contrattuale flessibile ed un elemento aziendale consolidato;
che la convenuta aveva erroneamente calcolato ed accantonato la retribuzione CP_1
differita del TFR computando la stessa solo sulla base della retribuzione normale base, invece che correttamente anche su quella contrattuale accessoria, ossia su quella derivante dall'assegno integrativo aziendale.
Rassegnava, pertanto, al giudice adito le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la resistente, sulla scorta della stessa retribuzione “non occasionale” riconosciuta e versata alla ricorrente, mese per mese ed anno per anno, non ha correttamente calcolato ed accantonato le giuste somme pecuniarie a titolo di TFR ed effettivamente dovute ai sensi dell'art. 2120 c.c.
2) per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 c.p.c., in favore della ricorrente, la resistente all'esatto accantonamento del TFR, inserendo nella base di calcolo CP_1 anche l'assegno integrativo aziendale”;
vinte le spese.
Si costituiva la che con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto CP_1
del ricorso.
Con sentenza n. 2280/2023 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 2.10.2023,
e ne invocava la riforma con accoglimento delle domande formulate in primo Parte_1
grado.
Si costituiva la , resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 25.6.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il gravame è infondato e va rigettato, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoghe, come da pronunce depositate dall'appellata CP_1
che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte, come integrate dalle ulteriori motivazioni che si vanno ad illustrare.
Va premesso che il cd. “assegno integrativo aziendale”, oggetto del presente giudizio ai fini della rivendicata inclusione nel TFR, è stato introdotto dall'accordo integrativo aziendale del 20
giugno 1990 ed è corrisposto "per 260 giorni l'anno... in relazione all'inquadramento categoriale
e all'anzianità di servizio...";
secondo quanto previsto dalla norma pattizia di secondo livello,
"non è valido a nessun effetto retributivo";
la sua quantificazione è fissa "per tutta la durata della sua validità", mentre è prevista una rivalutazione in fase di rinnovo o proroga dell'accordo.
Successivamente, l'accordo integrativo aziendale del 25 novembre 1997 ha stabilito l'estensione dell'integrativo aziendale a 286 giornate lavorative.
La sua corresponsione è avvenuta fino al 31 dicembre 2014, ossia fino all'entrata in vigore del nuovo accordo aziendale dell'11/12 luglio 2014, che ha previsto in sua vece un premio di risultato, dichiarato non utile ai fini del T.F.R..
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