Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 82

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 82
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 82
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7645/2019 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 09.10.2024, e vertente
TRA
Di BR IO (C.F. [...])
Di BR IA (C.F. [...])
Di BR CE (C.F. [...])
IU VI ved. Di BR (C.F. [...]) tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Modestino D'Acquino che li rappresenta e difende giusta procura in atti- parte appellante-
CONTRO
DU BE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Giuseppe Gaudino ([...]) e
l'avv. Ivan Ilardo ([...]) che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti- parte appellata-
NONCHÉ
Di BR TO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Cristiana Magnani (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti – parte appellante incidentale-
Oggetto: appello principale di Di BR IO, Di BR IA, Di BR
CE e IU VI nonché appello incidentale di Di BR TO, entrambi nei confronti di DU BE e avverso la sentenza n. 2042/2019 emessa
r.g. n. 1
dal Tribunale ordinario di Latina, in data 19.08-19.09.2019, tra le parti, a definizione del giudizio recante n.r.g. 3954/2011- usucapione ventennale-
IN FATTO E IN DIRITTO
DU BE, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, conclude per
l'accertamento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell':<appezzamento di terreno della superficie di mq. 1300 (are 0.13.00) circa, facente parte di un terreno di maggiore consistenza della superficie di are


0.51.60 distinto al Catasto Terreni del Comune di Latina Foglio 212 Particella 109

R.D. €. 31,71 - R.D. €.34,64, confinante con canale di scolo, proprietà Calabrese,
Benvenuti Adelmo, restante proprietà Di BR/IU e suoi aventi causa, Via
Corazzini, salvo altri ordinando al Dirigente dell'Agenzia di Pubblicità Immobiliare del
Territorio di Latina ex Conservatore dei Registri Immobiliari le necessarie trascrizioni
e volturazioni con esonero di responsabilità (…)”.
I convenuti Di BR IO, Di BR IA, Di BR CE e
IU VI nonché il convenuto Di BR TO, costituiti con due separate comparse e rappresentati da due diversi difensori, resistono alla domanda, chiedendone il rigetto.
Individuata catastalmente la porzione di terreno in oggetto anche a mezzo di c.t.u., la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…)- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ex artt. 1158 ss. c.c. in favore
dell'attore DU BE della piena proprietà della porzione di terreno controversa facente parte di R.G. n. 3954/2011 7 un'area di maggiore consistenza distinta in Catasto Terreni del Comune di Latina al foglio 212-particella 109 ed attualmente risultante individuata nel detto catasto al foglio 212- particella 1048 come meglio descritta – in ogni caso - nella relazione peritale scritta di consulenza tecnica
d'ufficio del CTU Geom. Franco Catalani depositata nel corso del processo telematicamente con allegati il 07.03.2016 da intendere qui richiamata e trascritta;
- condanna i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attore vittorioso DU BE, spese di lite liquidate in complessivi €3.000/00 per compensi professionali e complessivi €85/00 per spese vive oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in egual misura tra loro, le spese ed i compensi dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU Geom. Franco Catalani,

r.g. n. 2 spese e compensi già liquidati come da separato provvedimento telematico dell'adito
Tribunale Ordinario di Latina del 17.04.2016.>>
Premessa motivazione in punto di inutilizzabilità dei fascicoli di parte dei convenuti, in quanto ritirati all'udienza di precisazione delle conclusioni e restituiti oltre il termine perentorio di cui al comma 2 dell'art 169 c.p.c., la sentenza impugnata ritiene provata la domanda per le risultanze della prova testimoniale assunta in punto di allegazioni attoree sui presupposti di cui all'art. 1158 ss. c.c.
Con l'atto di appello, Di BR IO, Di BR CE, Di BR IA
e IU VI rassegnano le seguenti conclusioni:
<< (…) Dichiarare ammissibili, rilevanti ed utilizzabili i documenti tutti già depositati
nel corso del giudizio di primo grado e dichiarati inutilizzabili dal Giudice di primo grado, - Nel merito riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, le quali di seguito nuovamente si riportano: rigettare la domanda avversa così come proposta in quanto completamente infondata in fatto in diritto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, CPA di entrambi i gradi di giudizio>>.
Di BR TO, costituitosi anche in primo grado, con separata comparsa, propone appello incidentale adesivo e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) - in accoglimento dell'appello principale, riformare la impugnata sentenza;
- con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”

DU BE resiste alle censure degli appellanti e conclude per il rigetto degli appelli e per il favore delle spese di lite.
Gli appellanti propongono tre motivi di impugnazione.
I) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione di legge - errata valutazione dei mezzi di prova acquisiti - errata valutazione delle prove testimoniale delle dichiarazioni rese da LD. Vi si sostiene la errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare l'appellante lamenta la omessa valutazione della fattura di spesa dei lavori di picchettamento del terreno nel corso dell'anno
1996;
dell'estratto della planimetria riferibile, per numero di foglio e particella, al terreno oggetto di causa;
la errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali del geom. AL in punto di inesistenza, nell'anno 1996, di una recinzione del terreno in oggetto, contrariamente alle allegazioni dell' DU sulla esistenza, da epoca antecedente dal 1995, di tale recinzione.
r.g. n. 3
II) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione di legge - errata valutazione dei mezzi di prova acquisiti - errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice – evidente inattendibilità e/o palesi incongruenze.
L'appellante lamenta la errata valutazione delle dichiarazioni del teste OR
SC in punto di coltivazione e cura del terreno da parte dell'DU, nonché in punto di avvenuta realizzazione, sul terreno, di un impianto per
l'irrigazione, di fatto non rilevato sul terreno, e di avvenuta recinzione del terreno, dichiarazioni generiche e non circostanziate nel tempo oltre che prive di riscontro e contraddittorie sul verificarsi di un incendio;
la genericità e la irrilevanza delle dichiarazioni del teste RT RG, riguardo alla realizzazione di due fossi che per un verso, circostanza non rilevata in sentenza, sono stati realizzati dal teste e non dall'DU e, per altro verso, avevano la finalità di far defluire le acque che determinavano l'allagamento anche della proprietà del teste oltre che del terreno limitrofo. L'appellante allega la
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