Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 19
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1554/2024 r.g. promossa da
nato a [...] il febbraio 1964 e residente in Parte_1
Valgatara di Marano di LL (VR) (C.F. ) CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Panato per mandato e domiciliato come
in atti - appellante -
contro
nata a [...] il [...], residente Controparte_1
in AD (PD) (C.F. ) rappresentata e difesa CodiceFiscale_2
dall'avv. Cinzia Mazzi per mandato e domiciliata come in atti - appellata –
e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Verona
o 0 o
1
Conclusioni per l'appellante
Che l'Ill'ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza e assegnazione
del termine per la notifica del ricorso e del decreto, voglia, in accoglimento
dei suesposti motivi, pronunciare la riforma dell'appellata sentenza del
Tribunale di Verona n. 1834/2024 del 29/07/2024 e, specificamente: in via
principale: • dichiarare non dovuto l'assegno divorzile disposto in favore della
signora • ridurre l'importo posto a carico del signor Controparte_1
per il contributo al mantenimento dei figli e , Pt_1 Per_1 Per_2
maggiorenni non economicamente autosufficienti, determinandolo in €
500,00 mensili ciascuno, importo annualmente rivalutabile come per legge,
sino all'indipendenza economica degli stessi;
• disporre l'integrale
compensazione delle spese di lite del primo grado tra le parti;
• disporre
l'integrale compensazione delle spese di CTU;
in via istruttoria: • disporre
una nuova CTU ovvero un'integrazione di quella già eseguita per la
determinazione della reale capacità economica reddituale delle parti;
• si
chiede di essere autorizzati ad integrare la documentazione reddituale
depositata nel corso del giudizio di primo grado con quella relativa agli anni
successivi. In ogni caso con vittoria di spese.
Conclusioni per l'appellata
NEL MERITO: 1) Rigettarsi tutti i motivi d'appello e per l'effetto
confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona nr. 1834/2024;
2) Condannarsi l'appellante alla rifusione integrale delle spese e competenze
di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: Rigettarsi l'istanza dell'appellante di rinnovo e/o di
integrazione della CTU in quanto meramente esplorativa stante la
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completezza ed esaustività dell'attività condotta dal dott. Persona_3
del Tribunale di Verona. Rigettarsi l'istanza di integrazione documentale in
quanto generica e priva di utilità ai fini del presente giudizio
Fatto e motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 20 settembre 2024, notificato con
decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando l'ex Parte_1
coniuge ed impugnando la sentenza n. 1834/2024 del Controparte_1
Tribunale di Verona (pubblicata il 29 luglio 2024 e notificata in pari data) che
pronunciatasi sul vincolo aveva posto a suo carico per finalità perequativo -
compensative, un assegno divorzile di 1.500 mensili oltre la rivalutazione
Istat;
un assegno di mantenimento per i figli e , Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti di € 1.157 ciascuno oltre
la rivalutazione ed il 50% delle spese straordinarie;
aveva dichiarato
inammissibile la domanda di revoca della cauzione compensando in parte le
spese di lite liquidate per la rimanenza a suo carico con addebito di quelle
della CTU. Censurava la sentenza lamentandone l'erroneità, con il primo
motivo, stante l'acritico richiamo alla c.t.u. operato senza la valutazione delle
contestazioni proposte;
con il secondo motivo censurava il riconoscimento
dell'assegno divorzile riconosciuto in assenza dei presupposti e con il terzo
motivo si doleva di quello stabilito per i figli in misura eccessiva lamentando,
con il quarto motivo, l'errata pronuncia di inammissibilità della domanda di
revoca della cauzione oggetto di rinuncia con la conclusionale e censurando,
con il quinto ed il sesto motivo, l'addebito prevalente delle spese e
l'ascrizione dei costi della c.t.u..
3
Si costituiva contrastando l'appello del quale chiedeva il Controparte_1
rigetto.
La causa era riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 16 dicembre
2024.
3.- Osserva il Collegio.
4.- L'appello è solo in limitata parte fondato. La sentenza del Tribunale di
Verona va riformata con l'elisione della pronuncia di inammissibilità della
domanda di revoca della cauzione. Per il resto va respinto.
Le spese per i due gradi vanno compensate per ¼ e per la restante parte (3/4)
vanno addebitate al per la prevalente soccombenza e vanno liquidate Pt_1
secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche.
5.- Il Tribunale riconobbe alla quale insegnante, un assegno CP_1
divorzile di €.
1.500 mensili per ragioni perequativo - compensative
accertando la differenza delle condizioni reddituali e patrimoniali rispetto
quelle dell'ex coniuge, imprenditore nel settore vinicolo e dando conto del
sacrifico delle aspirazioni lavorative della ex moglie;
riconobbe ai figli
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
un assegno di mantenimento in €.
1.157 ciascuno oltre al 50% delle spese
straordinarie con la rivalutazione, a carico del padre;
rigettò la domanda per
la riduzione della cauzione, in quanto contrastante con la disciplina e
compensò parzialmente le spese di lite addebitate per il resto al Pt_1
unitamente a tutte quelle della c.t.u..
6.1.- Con il primo motivo si censura la ricostruzione delle condizioni
economiche assumendosi l'acritica adesione alla CTU, operata senza tener
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conto delle osservazioni;
viene contestata la stima del patrimonio, individuato
in €. 2.627.768,32 in luogo di quella offerta dal CTP in € 1.684.232,13 sulla
base di una diversa valutazione delle partecipazioni societarie e di una
quantificazione non aggiornata del fondo a titolo di cauzione;
viene contestata
l'individuazione in CTU di un reddito figurato di €. 80.000, nonché
l'estensione, ritenuta non dovuta, dell'indagine reddituale agli anni 2017-
2018;
si assume la giustificazione dell'incasso di €. 473.584,59 da parte del
fratello “come parte di un'operazione descritta in atti notarili” e l'uscita di €.
50.000,00 del 23 maggio 2017 come “trasferimento di detto importo sul conto
vincolato”;
si deduce la mancata considerazione dei finanziamenti alle
società, delle spese per il contributo al mantenimento di moglie e quattro figli
e delle spese per il mantenimento proprio e di un quinto figlio;
si afferma
l'errata ricostruzione del patrimonio e del reddito della stimato in €. CP_1
411.676,31 (anziché €. 978.029,00 indicati dal CTP in forza di una diversa
valutazione delle partecipazioni societarie) contestandosi l'importo e la
mancata considerazione dei frutti che la ex moglie avrebbe potuto ricavare
dagli immobili della società francese di cui era socia al 20%.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni;
anche per genericità.
6.2.1.- Il Tribunale giunse alla ricostruzione dei redditi e del patrimonio del
non senza difficoltà, proprio a causa del comportamento di questi Pt_1
che non aveva collaborato con il c.t.u. omettendo di indicare tutti i propri dati
e rendendo dichiarazioni fiscali omissive ed inveritiere perché smentite in
c.t.u.,, nemmeno chiarite in questa sede. Il tutto risulta dalla seguente
motivazione non contestata: “Del resto, il CTU ha premesso nell'ambito del
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suo elaborato peritale che “Prima di trarre conclusione sulla situazione
patrimoniale e reddituale del sig. si vuole ribadire alcuni concetti: 1. Pt_1
Il sig. non ha prodotto tutta la documentazione che sarebbe stata Pt_1
necessaria per ricostruire in modo preciso la reale situazione del ricorrente;
2.
le spiegazioni ricevute, seppur tardivamente, non sono state chiarificatrici;
3.
le dichiarazioni dei redditi del sig. contengono notevoli imprecisioni: Pt_1
3.1 Il modello PF2014 depositato con le memorie del 21/04/2021 all'allegato
numero 9 dall'avvocato non contiene il prospetto (Quadro RW) CP_2
contenetene i redditi posseduti all'estero provenienti dalla vendita della casa
“familiare”. Lo scrivente ha potuto verificare solo tramite la richiesta diretta
all'Agenzia delle Entrate la presenza del quadro RW;
i quadri RW presenti
nei modelli PF2014, PF2015, PF2016 e PF2017 non sono fra loro concordanti
in quanto i saldi finali non coincidono con i saldi iniziali indicati nel modello
relativo all'anno successivo. Come già precisato nell'elaborato peritale, al
sottoscritto è pervenuta una dichiarazione rilasciata dalla banca LGT con sede
in Lichtenstein mentre nel quadro RW sono stati indicati il Lussemburgo e
l'Afghanistan. Gli stessi importi dichiarati nei quadri RW non corrispondono
a quelli presenti nelle documentazioni bancarie. Nella bozza peritale ho
ritenuto che il sig. detenesse solo fondi in Lichtenstein e che Pt_1
l'indicazione del Lussemburgo e dell'Afghanistan fosse un errore di
compilazione, ma alla luce di quanto successivamente indicato anche per
redditi di altra natura lo scrivente non può essere certo che si tratti di un banale
errore di compilazione. Nella bozza peritale lo scrivente ha rilevato che la
plusvalenza per la cessione di quote ( pari a 210.000,00 €. CP_3
avvenuta nel 2018 non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi del sig.
6
A pagina 4/5 della relazione del CTP del sig. viene asserito Pt_1 Pt_1
che la suddetta cessione non ha prodotto plusvalenza in quanto è stata ceduta
anche quota parte dei finanziamenti soci. Ciò non corrisponde alla realtà come
è facilmente ricavabile dall'atto notarile della cessione quote (Allegato sub
11). Risultano inoltre: Giroconti da un conto intestati al sig. CP_4
per 66.000€. che il sig. ha giustificato come prestito Persona_4 Pt_1
da parte del fratello anche se non vi è nessuna evidenza. Un versamento il
26/06/2018 di