Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/03/2024, n. 597
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Testo completo
N. R.G. 1429/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Luigi Nannipieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1429/2020 promossa da:
BA MONTE DEI PASCHI DI SI PA (CF 00884060526) con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LOMBARDI (CF [...]), dell'Avv. LAZARE-DAVID VITTONE TASSINARI (CF [...]), dell'Avv. PIETRO FOGARI (CF [...]) e dell'Avv. MARTINA FERRERO (CF [...]) APPELLANTE nei confronti di
BE ER (CF [...]) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA FROSINI (CF [...]) e dell'Avv. LUCIA PASQUINI (CF [...])
PE/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1769/2019 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
13/12/2019
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
In data 14.12.2023, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 1769/2019 resa dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, a conclusione del giudizio R.G. n. 3236/2018, emessa e pubblicata in data 13 dicembre 2019, e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciare le declaratorie del caso:
- in via principale;
rigettare integralmente le domande ex adverso proposte nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la signora ER NE a restituire a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. gli importi percepiti per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in misura integrale o in quel diverso ammontare che risultasse non dovuto all'esito del presente giudizio di impugnazione;
- in via subordinata: ridurre le somme spettanti alla signora ER NE sulla base dei criteri enunciati nel quarto motivo di appello e, per l'effetto, condannare la signora ER NE a restituire a banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. gli importi percepiti in eccedenza per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
- in ogni caso: condannare la signora ER NE a rifondere a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le spese, i diritti e gli onorari relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
e in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa, in entrambi i casi condannando la signora ER NE a restituire gli importi pagati a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) In tesi, per tutti i motivi dedotti nella premessa del presente atto, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da Banca MPS SpA e confermare integralmente la sentenza impugnata, con rigetto dell'istanza avversaria di restituzione dell'importo pagato a titolo di spese legali del primo grado di giudizio;
2) In ipotesi di riforma della sentenza, in via di appello incidentale, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione e/o di compravendita delle obbligazioni per cui è causa in relazione all'art. 23 TUIF e 1418 c.c., e, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione integrale della somma investita (€.
pagina 2 di 24 94.115,00.=) per capitale e spese, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto quanto ricavato della vendita dei titoli avvenuta dal febbraio all'aprile 2018 (€. 37.094,79.=), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
3) In via ulteriormente gradata e subordinata, accogliere le domande formulate dagli odierni comparenti in primo grado e non accolte, così come di seguito riportate:
- accertare e dichiarare la responsabilità della Banca convenuta ex art. 1337 e segg. c.c. e/o ex art. 1218 c.c. per il grave inadempimento posto in essere prima e all'atto della negoziazione delle obbligazioni de quibus e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari alla differenza tra la somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno delle singole operazioni, e la somma ricavata dalla vendita dei titoli avvenuta nel febbraio 2018;
- accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e/o penale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari alla differenza tra la somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno delle singole operazioni, e la somma ricavata dalla vendita dei titoli avvenuta nel febbraio 2018;
- in ogni caso, condannare la Banca convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno, di cui si chiede la liquidazione, costituito dalle spese e dagli interessi passivi addebitati all'attrice in forza dell'apertura di credito di cui al punto 7) della premessa, cui l'attrice è dovuta ricorrere per la ristrutturazione della propria casa di abitazione, a causa della indisponibilità ed illiquidità delle obbligazioni in contestazione, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese legali, oltre accessori, del doppio grado di giudizio (ivi comprese quelle eventuali di CTU e CTP, e quelle sostenute per il procedimento obbligatorio di mediazione). In via istruttoria, occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, nello specifico, l'ammissione di CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “descrivere le caratteristiche e la rischiosità dei titoli per cui è causa;
quali erano gli obblighi informativi che la Banca doveva attuare prima di procedere alla vendita alla cliente degli stessi e verificare se effettivamente siano stati adempiuti;
accertata la natura di operazione in conflitto di interessi della vendita dei prodotti in oggetto di considerazione, determinare la natura e l'estensione degli stessi e la conformità alla normativa vigente, nonché l'adempimento degli obblighi posti dalla legge;
dire se le operazioni finanziarie in oggetto di considerazione erano adeguate al profilo di rischio dell'attrice, avutosi riguardo ai parametri di legge;
quantificare l'ammontare delle perdite
pagina 3 di 24 consolidatesi in capo all'attrice, anche a titolo di lucro cessante, a causa dell'impugnato investimento, nonché l'ammontare del risarcimento dovuto in conseguenza dello stesso in valuta corrente, anche tenuto conto del rendimento che l'attrice avrebbe conseguito attraverso l'investimento in titoli obbligazionari di stato.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1769/2019 pubblicata il 13/12/2019, il Tribunale di Lucca ha così deciso:
“1) Condanna la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice NE ER, a titolo di risarcimento danni contrattuali, la complessiva somma di € 57.020,21, oltre a rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice, che liquida in complessivi € 8.030,00 per compenso ed € 786,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di BE ER volte a sentir dichiarare la nullità e/o risoluzione dei contratti di compravendita del
05/07/2010 e del 15/07/2010, aventi ad oggetto l'acquisto di un pacchetto di obbligazioni subordinate BMPS 05/18 TV, per un valore nominale complessivo di €
100.000,00 e, in ogni caso, per sentir condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno, in misura pari alla perdita subita a causa degli investimenti in questione, a seguito anche della conversione forzosa delle obbligazioni de quibus, disposta in attuazione dell'art. 23, co. 3, del D.L.
237/2016, convertito in L. 15/2017.
Si era costituita in giudizio la BA MONTE DEI PASCHI DI SI PA, la quale aveva eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
BE, sottolineando la terzietà dell'attrice alle originarie compravendite delle obbligazioni in esame e contestando integralmente, nel merito, le pretese attoree.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la BA MONTE DEI PASCHI DI
pagina 4 di 24
SI PA (di seguito BMPS o BA o APPELLANTE) ha quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello BE ER proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della SI NE;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale della Banca;
3) Omessa pronuncia del Tribunale di Lucca sull'exceptio doli generalis seu praesentis sollevata dalla Banca in relazione alle doglianze ex adverso formulate;
4) Erroneità della sentenza per non aver svolto accertamenti sulla sussistenza del (o, comunque, avere ritenuto sussistente il) nesso di causalità tra il presunto inadempimento della Banca e il danno patito dalla SI NE;
5) Erroneità dei parametri adottati dal Tribunale di Lucca per determinare
l'ammontare del danno lamentato dall'appellata;
6) Erroneità della sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, BE ER nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Luigi Nannipieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1429/2020 promossa da:
BA MONTE DEI PASCHI DI SI PA (CF 00884060526) con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LOMBARDI (CF [...]), dell'Avv. LAZARE-DAVID VITTONE TASSINARI (CF [...]), dell'Avv. PIETRO FOGARI (CF [...]) e dell'Avv. MARTINA FERRERO (CF [...]) APPELLANTE nei confronti di
BE ER (CF [...]) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA FROSINI (CF [...]) e dell'Avv. LUCIA PASQUINI (CF [...])
PE/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1769/2019 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
13/12/2019
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
In data 14.12.2023, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 1769/2019 resa dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, a conclusione del giudizio R.G. n. 3236/2018, emessa e pubblicata in data 13 dicembre 2019, e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciare le declaratorie del caso:
- in via principale;
rigettare integralmente le domande ex adverso proposte nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare la signora ER NE a restituire a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. gli importi percepiti per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in misura integrale o in quel diverso ammontare che risultasse non dovuto all'esito del presente giudizio di impugnazione;
- in via subordinata: ridurre le somme spettanti alla signora ER NE sulla base dei criteri enunciati nel quarto motivo di appello e, per l'effetto, condannare la signora ER NE a restituire a banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. gli importi percepiti in eccedenza per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
- in ogni caso: condannare la signora ER NE a rifondere a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. le spese, i diritti e gli onorari relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
e in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa, in entrambi i casi condannando la signora ER NE a restituire gli importi pagati a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
1) In tesi, per tutti i motivi dedotti nella premessa del presente atto, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da Banca MPS SpA e confermare integralmente la sentenza impugnata, con rigetto dell'istanza avversaria di restituzione dell'importo pagato a titolo di spese legali del primo grado di giudizio;
2) In ipotesi di riforma della sentenza, in via di appello incidentale, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione e/o di compravendita delle obbligazioni per cui è causa in relazione all'art. 23 TUIF e 1418 c.c., e, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione integrale della somma investita (€.
pagina 2 di 24 94.115,00.=) per capitale e spese, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto quanto ricavato della vendita dei titoli avvenuta dal febbraio all'aprile 2018 (€. 37.094,79.=), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
3) In via ulteriormente gradata e subordinata, accogliere le domande formulate dagli odierni comparenti in primo grado e non accolte, così come di seguito riportate:
- accertare e dichiarare la responsabilità della Banca convenuta ex art. 1337 e segg. c.c. e/o ex art. 1218 c.c. per il grave inadempimento posto in essere prima e all'atto della negoziazione delle obbligazioni de quibus e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari alla differenza tra la somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno delle singole operazioni, e la somma ricavata dalla vendita dei titoli avvenuta nel febbraio 2018;
- accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e/o penale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari alla differenza tra la somma addebitata per la negoziazione dei titoli in contestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno delle singole operazioni, e la somma ricavata dalla vendita dei titoli avvenuta nel febbraio 2018;
- in ogni caso, condannare la Banca convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno, di cui si chiede la liquidazione, costituito dalle spese e dagli interessi passivi addebitati all'attrice in forza dell'apertura di credito di cui al punto 7) della premessa, cui l'attrice è dovuta ricorrere per la ristrutturazione della propria casa di abitazione, a causa della indisponibilità ed illiquidità delle obbligazioni in contestazione, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese legali, oltre accessori, del doppio grado di giudizio (ivi comprese quelle eventuali di CTU e CTP, e quelle sostenute per il procedimento obbligatorio di mediazione). In via istruttoria, occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, nello specifico, l'ammissione di CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “descrivere le caratteristiche e la rischiosità dei titoli per cui è causa;
quali erano gli obblighi informativi che la Banca doveva attuare prima di procedere alla vendita alla cliente degli stessi e verificare se effettivamente siano stati adempiuti;
accertata la natura di operazione in conflitto di interessi della vendita dei prodotti in oggetto di considerazione, determinare la natura e l'estensione degli stessi e la conformità alla normativa vigente, nonché l'adempimento degli obblighi posti dalla legge;
dire se le operazioni finanziarie in oggetto di considerazione erano adeguate al profilo di rischio dell'attrice, avutosi riguardo ai parametri di legge;
quantificare l'ammontare delle perdite
pagina 3 di 24 consolidatesi in capo all'attrice, anche a titolo di lucro cessante, a causa dell'impugnato investimento, nonché l'ammontare del risarcimento dovuto in conseguenza dello stesso in valuta corrente, anche tenuto conto del rendimento che l'attrice avrebbe conseguito attraverso l'investimento in titoli obbligazionari di stato.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1769/2019 pubblicata il 13/12/2019, il Tribunale di Lucca ha così deciso:
“1) Condanna la convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice NE ER, a titolo di risarcimento danni contrattuali, la complessiva somma di € 57.020,21, oltre a rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali di parte attrice, che liquida in complessivi € 8.030,00 per compenso ed € 786,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di BE ER volte a sentir dichiarare la nullità e/o risoluzione dei contratti di compravendita del
05/07/2010 e del 15/07/2010, aventi ad oggetto l'acquisto di un pacchetto di obbligazioni subordinate BMPS 05/18 TV, per un valore nominale complessivo di €
100.000,00 e, in ogni caso, per sentir condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno, in misura pari alla perdita subita a causa degli investimenti in questione, a seguito anche della conversione forzosa delle obbligazioni de quibus, disposta in attuazione dell'art. 23, co. 3, del D.L.
237/2016, convertito in L. 15/2017.
Si era costituita in giudizio la BA MONTE DEI PASCHI DI SI PA, la quale aveva eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
BE, sottolineando la terzietà dell'attrice alle originarie compravendite delle obbligazioni in esame e contestando integralmente, nel merito, le pretese attoree.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la BA MONTE DEI PASCHI DI
pagina 4 di 24
SI PA (di seguito BMPS o BA o APPELLANTE) ha quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello BE ER proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della SI NE;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale della Banca;
3) Omessa pronuncia del Tribunale di Lucca sull'exceptio doli generalis seu praesentis sollevata dalla Banca in relazione alle doglianze ex adverso formulate;
4) Erroneità della sentenza per non aver svolto accertamenti sulla sussistenza del (o, comunque, avere ritenuto sussistente il) nesso di causalità tra il presunto inadempimento della Banca e il danno patito dalla SI NE;
5) Erroneità dei parametri adottati dal Tribunale di Lucca per determinare
l'ammontare del danno lamentato dall'appellata;
6) Erroneità della sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, BE ER nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto la
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