Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/09/2024, n. 334
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Testo completo
Sentenza n. 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente relatore
dr. Arturo Pizzella Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 16 settembre 2024, ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 78/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
IN RA, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
CANTISANI FRANCESCO con domicilio eletto in SALERNO, VIA R. DI PALO
NR. 4
PARTE APPELLANTE
E
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata
e difesa come in atti dall'Avv. GARZILLI MASSIMO con domicilio eletto in
NAPOLI, VIA SANTA LUCIA NR.20
PARTE APPELLATA
Oggetto: previdenza liberi professionisti .
1
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.;
art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza nr. 1430/2023 pubblicata in data 5 ottobre 2023, il Tribunale di
Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l. ha respinto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta da IN
RA con ricorso depositato in data 9 giugno 2022 nei confronti di CASSA
ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia contributiva con decorrenza dalla data del compimento dei 67 anni di età, computando le annualità dal 1975 al 2005
e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dalla resistente CIPAG.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che “ (…) appare chiaro come, tenuto conto della data di presentazione della domanda del ricorrente di pensione di vecchiaia, fosse in primo luogo carente il requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione in parola. A ciò si aggiunga che, se è vero che la contribuzione parziale non vale ad escludere l'annualità dall'anzianità contributiva, essendovi stata contribuzione effettiva, deve, d'altro canto, escludersi la possibilità di computare ai fini dell'anzianità contributiva le annualità in cui la contribuzione sia stata del tutto assente. Ne deriva che relativamente alla posizione del ricorrente, considerati i numerosi anni in cui, stando agli estratti contributivi della Cassa in atti, la contribuzione è stata del tutto omessa e non soltanto parzialmente versata, non risulta affatto raggiunto neppure il requisito contributivo dei 35 anni di versamenti ”
e che “ Quanto, poi, alla correttezza dell'iscrizione del ricorrente alla Cassa a decorrere dal 2005 in poi, occorre dire che parte ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio stante la precedente pacifica iscrizione del medesimo alla Cassa Geometri, non ha fornito alcuna prova né di aver effettivamente chiesto la cancellazione dalla
CIPAG (come dichiarato in ricorso), né di essersi cancellato dall'Albo, né di non aver più esercitato, neppure a titolo occasionale, la libera professione di geometra ”.
3. Avverso tale sentenza IN ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente nella Cancelleria di questa Corte in data 26 febbraio 2024, dolendosi
2
del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
4. Ha dedotto, in particolare:
- “ 1. ERROR IN IUDICANDO: Violazione dell'art. 33 del Regolamento di
Previdenza e dell'art. 4 del D.lgs 42/2006- Sul diritto alla pensione di vecchiaia contributiva in totalizzazione (…)
Il Giudice di prima istanza, in adesione alla fuorviante posizione della CIPAG, ha formato il suo convincimento sulla base di una errata interpretazione e qualificazione dei fatti dedotti in giudizio. Se si legge la motivazione della sentenza, si coglie subito che il Tribunale di Salerno individua quale oggetto del giudizio l'accertamento del diritto del Sig. MO, alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo. (…)
L'intervento dell'Autorità giudiziaria veniva, invero, palesemente invocato per
l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di TOTALIZZAZIONE, sul presupposto dell'illegittima mancata lavorazione della domanda n. 2169895500027 presentata l'08/07/2021 all'Inps dall'odierno appellante, per ostruzionismo burocratico perpetrato dalla CIPAG ”.;
- “
2.1. Violazione dell'art.2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.- Motivazione illogica e superficialità istruttoria (…)
In particolare, il Sig. MO veniva sospeso nel 2008 per morosità;
a tale periodo di sospensione, protrattasi fino ad oggi, corrispondeva una immutata inerzia dell'appellante, nel senso che giammai lo stesso si è attivato per sanare la pregressa morosità e riattivare la sua posizione di libero professionista. Ora, considerando che la sospensione impediva al MO di spendere il titolo professionale in ambito lavorativo,
è evidente che l'immutata attitudine dell'appellante (inerzia) è sintomatica del mancato svolgimento di attività reddituale in tale ambito ” ;
- “
2.2. Sull'efficacia del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ”.
5. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria del 26 agosto 2024 con la quale ha