Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2024, n. 1405

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2024, n. 1405
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 1405
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 844 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Antonio Parte_1
Pileggi) appellante
E
(avv.ti Rosanna Andricciola e Vitaliano Cardamone) Controparte_1
appellato

Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Opposizione a decreto ingiuntivo. Premio di produzione semestrale
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.

FATTO
1. Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., – originariamente Controparte_1
Part Part assunto da e a far data dall'1.07.2016 trasferito a CP_2 Controparte_3
a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di operaio – adiva il Tribunale di
[...]
Lamezia Terme e otteneva il decreto n. 56/2022 del 06.06.2022, con il quale veniva
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ingiunto alla Sa. il pagamento della somma di euro Parte_3
2.234,10 a titolo di premio semestrale c.d. E.D.A. maturato negli anni 2021 e 2022 oltre accessori e spese.
La fonte dell'asserito diritto al detto premio veniva individuata nei contratti integrativi aziendali dell'1.06.2000 e del 28.07.2006.
2. Con ricorso in opposizione chiedeva al Tribunale la revoca Parte_4
del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a restituire gli importi percepiti a titolo di premio con le mensilità di settembre 2016, marzo e settembre 2017, marzo e settembre 2018.
2.1. A fondamento dell'opposizione la società deduceva, per un verso, che il ricorrente/opposto - al pari di altri colleghi - aveva goduto di un ingiustificato trattamento di favore, avendo percepito sia i premi semestrali (premio semestrale fisso e premio semestrale per presenza) nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, sia il premio prod.agg.vo ed il premio di produzione corrisposti mensilmente;
e, per altro verso, che le disposizioni contrattuali collettive sulle quali si incentrava il diritto del lavoratore avevano cessato di avere validità a decorrere dalla data del 21.4.2016 di sottoscrizione dell'“Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016”.
2.2. Aggiungeva che a partire dal 21.4.2016, a seguito della cessazione di efficacia delle disposizioni contrattuali relative al premio di produttività, risultavano indebitamente percepiti gli importi a tale titolo corrisposti nel mese di settembre 2016, nei mesi di marzo e settembre 2017, nei mesi di marzo e settembre 2018. Spiegava, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la restituzione, precisando che aveva interrotto l'erogazione del premio de quo a decorrere dalla mensilità di marzo
2019.
3. Nella resistenza del lavoratore, il Tribunale, con sentenza del 28.2.2023, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare (e per quel che in questa sede interessa, avuto riguardo all'oggetto dell'odierno gravame) il Tribunale riteneva sussistente l'obbligo della parte datoriale di corrispondere la voce retributiva EDA, nelle sue componenti fissa e variabile, sulla base delle seguenti motivazioni:
Pag. 2 di 15 “La fonte del diritto all'erogazione di tale emolumento deve essere rinvenuta nell'accordo sindacale dell'1.06.2000 con cui la si è impegnata ad applicare ai Pt_1
dipendenti del servizio manutenzione impianti e pulizie e del servizio parcheggi il contratto a far data dall'1.07.2000. CP_4
Con il medesimo accordo le parti hanno disciplinato l'istituto del premio di risultato - soggetto al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al presupposto del segno positivo nel bilancio aziendale -, prevedendo che detto premio sarebbe stato erogato a tutti i dipendenti con contratto con decorrenza CP_4
2000 e anno base di riferimento 1999, mentre ai dipendenti manutenzione e pulizie sarebbe stato corrisposto, per l'anno 2000, lo stesso importo a titolo di una-tantum (per il periodo successivo l'erogazione del premio di risultato sarebbe stata annuale, in un'unica soluzione ed avrebbe tenuto conto della presenza).
Nel citato accordo è stato, altresì, disciplinato, in conformità alle linee guida fissate dal
CCNL 16/3/99 in materia di contrattazione di II livello, l'E.D.A., prevedendo due diverse modalità di erogazione, l'una relativa ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000, inquadrati nel contratto
per i quali sarebbero stati mantenuti tutti i PPA sino ad allora consolidati CP_4
e sarebbero stati corrisposti a titolo di EDA, secondo i criteri attualmente vigenti,
l'altra riferita ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie, ai quali sarebbe stato corrisposto un premio a titolo di EDA in relazione alle presenze effettive negli importi di seguito indicati (…) , con la precisazione che detto istituto avrebbe avuto incidenza solo sul TFR e sarebbe stato erogato in 2 tranche semestrali.
Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 28.07.2006, applicabile a tutti i dipendenti in servizio alla data del 28.07.2006, le parti hanno convenuto sull'opportunità di intervenire sul c.d. premio di risultato e di definire sia i parametri di determinazione (redditività, produttività e qualità), sia i termini e le modalità di erogazione;
nelle note a verbale, al punto a) “Trattamento Perequativo EDA”, le parti hanno convenuto che, per il personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da (36 unità in servizio alla CP_4

data odierna, ovvero al 28.07.2006), nonché per i dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a tale data (58 unità in servizio alla data odierna,
Pag. 3 di 15 ovvero al 28.07.2006), sarebbero state riconosciute a titolo di recupero EDA le somme di seguito indicate (risultanti dagli incrementi applicati negli anni dal 2005 al 2008).
Sul punto, si precisa che dal tenore letterale degli accordi del 1.06.2000 e del 28.
06.2006, la contrattazione aziendale ha sempre inteso distinguere il “premio di risultato”- la cui erogazione è subordinata al raggiungimento dei parametri di redditività, produttività e qualità, nonché al verificarsi della condizione necessaria ed indispensabile del segno positivo del bilancio, dall'E.D.A. spettante, in base al punto 3) dell'accordo sindacale dell'1.06.2000, a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30.06.2000 e inquadrati nel contratto
nonché ai lavoratori ex CCNL metalmeccanici e pulizie;
CP_4

La differenziazione tra premio di risultato ed EDA è stata confermata dalla contrattazione integrativa aziendale del 28.07.2006, che, in una nota a verbale (v. all. fascicolo procedura monitoria), ha riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato anteriormente alla data dell'1.07.2000 con contratti diversi da
nonché ai dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente a CP_4 tale data, le somme meglio specificate nell'accordo per gli anni dal 2005 al 2008 a titolo di “recupero EDA”.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che dall'esame dei citati accordi emerge inequivocabilmente che la voce retributiva E.D.A., ben distinta dal premio di risultato, era dovuta nei confronti dei lavoratori che possedevano i requisiti di anzianità e inquadramento sopra indicati.
Sul punto si ritiene che non avendo la società opponente fornito prova che tali previsioni contrattuali siano state disdette, espressamente revocate o superate da accordi intercorsi in data successiva, le stesse continuino ad avere efficacia.
Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, il tenore letterale dell'Accordo Quadro attuativo della detassazione anno 2016 (di cui Decreto del 25 marzo 2016), non consente di ravvisare la esplicita volontà delle parti di non erogare, per il futuro, la voce retributiva denominata “EDA” facendo cessare l'efficacia dei citati accordi del 1.06.2000 e del 28.07.2006.
Pag. 4 di 15 Da una attenta lettura dell'Accordo Quadro emerge, al contrario, che le parti stipulanti abbiano confermato la volontà di continuare a corrispondere tale emolumento, sottoponendolo al regime di detassazione,
Ed infatti, l'accordo del 21.04.2016 intitolato “Accordo quadro attuativo della detassazione dell'anno 2016”, prevede testualmente: “la retribuzione di produttività è composta dalle voci di cedolino di seguito individuate: 1) voci retributive variabili previste dal CCNL Assaeroporti;
2) voce retributiva erogata in forza di Accordo

Territoriale di secondo livello, ovvero a) premio semestrale fisso e variabile secondo presenza.
Come correttamente evidenziato dalla parte opposta, nell'accordo le parti hanno specificato che la voce indicata nella lettera a) è volta ad “incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata, nella parte variabile, al numero di assenze/presenze del personale a tempo indeterminato, precisando altresì che le disposizioni previste nell'accordo medesimo sarebbero state applicate alle erogazioni effettuate nell'anno 2016 ed in quelli successivi, fino al 2019;

L'accordo in questione, quindi, lungi dal far cessare l'efficacia degli accordi che avevano riconosciuto l'obbligo di corresponsione dell'emolumento denominato EDA, ne confermano la sua stessa esistenza.
Né ai fini di una eventuale volontà di “disdetta” può essere valorizzato l'inciso di cui alla lettera H del citato accordo Quadro, laddove prevede che “le parti hanno stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo avrebbero cessato di avere validità dalla
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