Corte d'Appello Torino, sentenza 27/06/2024, n. 605
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 250/2023 avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale promossa da:
LADA S.A.S. DI TU RA E DA (P.I. 07545390010), in persona del legale rappresentante pro tempore TU AV, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alessandro Surace,
che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
Dott. LAGO GRAZIANO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Andrea Valfrè di Bonzo e l'Avv. Monica Vietti, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
APPELLATO
Udienza di precisazione delle conclusioni del 14.3.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza,
Nel merito:
pagina 1 di 13
In via preliminare emettere ordinanza di riapertura dell'istruttoria, ammettendo prova orale sui capi esclusi in primo grado, limitatamente a quelli numerati con 1 e 4 in memoria 25.06.2021 di questa difesa, con i testi ivi indicati;
deferirsi al convenuto, occorrendo (così come già richiesto in comparsa conclusionale di primo grado), riconosciuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2736 n. 2 cod. civ., giuramento suppletorio limitatamente al sopra citato capo di prova n. 4.
Per la denegata ipotesi di mancata ammissione della prova orale richiesta e nella sola ipotesi in cui la carenza di prova documentale sulla pattuizione del compenso non venga ritenuta causa sufficiente per
l'accoglimento dell'appello, disporsi c.t.u. contabile così come da istanza già formulata in memoria
25.06.2021.
Nel merito – in via principale
Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta;
dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia diversa pretesa dell'appellato, per avvenuto pagamento;
Disporsi la restituzione, da parte dell'appellato, della somma di € 10.482,80 (versata dall'appellante per
€ 8.503,60 in data 19.07.2021, e per € 1.979,20 in data 08.02.2023 in ottemperanza delle statuizioni di primo grado), con interessi di legge.
Condannarsi l'appellato, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., al pagamento di somma equitativamente determinata, che si richiede liquidarsi in misura non inferiore al 10% del credito oggetto di richiesta, pari, in tale percentuale, ad € 690,63.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui non si desse luogo alla domandata riapertura dell'istruttoria, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertarsi la riduzione della pretesa creditoria originariamente azionata dal
Dott. LA al minore importo di € 4.237,79 (per compensi già comprensivi di IVA e C.P.);
dichiararsi tale pretesa interamente estinta con i pagamenti per complessivi € 10.482,80 (effettuato per € 8.503,60 in data 19.07.2021, e per € 1.979,20 in data 08.02.2023);
condannarsi l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente della differenza in eccesso, pari ad € 6.245,01, oltre interessi di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis, in via preliminare
- dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le produzioni avversarie individuate ai numeri 6, 7
e 8 in quanto documenti nuovi;
pagina 2 di 13
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da LA s.a.s. di TU
UR e AV per genericità dei motivi e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n.
4573/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 24 novembre 2022;
in caso di mancato accoglimento della proposta eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. nel merito
- dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le produzioni avversarie individuate ai numeri 6, 7
e 8 in quanto documenti nuovi,
- respingere integralmente l'appello proposto da LA s.a.s. di TU UR e AV in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché conseguentemente ogni domanda proposta, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 4573/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 24 novembre 2022;
in caso di riapertura della fase istruttoria, accogliere le conclusioni assunte in primo grado dall'esponente come qui di seguito riportate: in via istruttoria
- ammettersi, all'occorrenza, la prova per interpello e testi sui capi dedotti nella memoria 29.06.2021 e non ammessi;
- ammettersi, all'occorrenza, consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare l'effettivo svolgimento da parte del dott. AZ LA delle prestazioni professionali indicate nei proforma per cui è causa datati
06.12.2017, 23.05.2018, 22.05.2019 e 06.05.2020, nonché a valutare la congruità dei compensi richiesti;
- rigettare le istanze istruttorie di controparte, per i motivi in atti;
nel merito in via principale
- rigettare l'opposizione proposta da LA s.a.s. di TU UR e AV e tutte le domande formulate da controparte perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7619/2020 del Tribunale di Torino, conseguentemente
- respingere l'appello avversario e confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 4573/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 24 novembre 2022;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la società LA
s.a.s. di TU UR e AV obbligata al pagamento, in favore del dott. AZ LA, della somma di € 6.906,31, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito della causa.
pagina 3 di 13
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione LA s.a.s. di TU UR e AV proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7619/20 emesso dal Tribunale di Torino, con cui le era stato ingiunto di pagare al dott.
LA AZ la somma di € 6.906,31 - oltre interessi e spese del procedimento - a titolo di compensi professionali per le attività svolte.
A fondamento dell'opposizione allegava che: tra LA s.a.s., società che si occupava della sola locazione di immobili propri emettendo una media di 12 fatture annue, e il dott. LA, commercialista, era intercorso negli anni 2017-2018-2019 un rapporto di collaborazione professionale, poi interrotto dallo stesso dott. LA in data 4.5.2020, avente ad oggetto aggiornamento contabilità, presentazione dichiarazioni annuali dei redditi e Iva, Irap e 770, per un compenso annuo concordato verbalmente in
€ 1.200,00;
tutto quanto dovuto per compensi al dott. LA era già stato saldato antecedentemente al deposito del ricorso monitorio, con pagamenti anche in contanti;
la richiesta di controparte si basava su una scrittura di conferimento incarico che prevedeva un compenso annuale di € 1.600,00, e sullo svolgimento di attività extra incarico;
in realtà nessun incarico era stato conferito al dott. LA per
l'importo forfettario di € 1.600,00 annui e il documento denominato “conferimento di incarico professionale” era uno dei due documenti di cui si componeva il doc. 1 e non era mai stato visionato né sottoscritto dall'opponente;
né era stata svolta alcuna attività extra incarico.
Il dott. LA AZ, costituendosi, chiedeva di respingere l'opposizione in quanto infondata e di confermare il decreto ingiuntivo, ribadendo l'esistenza dell'accordo tra le parti per il compenso di
€ 1.600,00 annui sulla base della scrittura di conferimento dell'incarico 10.1.2017, corrispondente a quanto già precedentemente pattuito tra le parti e pagato dalla cliente, e l'effettuazione di attività professionale anche extra incarico, come da documentazione prodotta, per il credito complessivo oggetto del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4573/2022 pubblicata in data 24.11.2022, rigettava
l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rilevando che: il dott. LA aveva azionato in sede monitoria il credito di € 6.906,31, pari al compenso annuo netto di € 1.600,00 di cui alla scrittura di conferimento di incarico del 10.1.17 e ai compensi per le ulteriori prestazioni professionali erogate negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 sino al 4 maggio;
LA s.a.s. sosteneva che la scrittura di conferimento di incarico non costituiva un documento unitario, ma era frutto della congiunzione mediante graffatura di due distinti documenti, il primo dei quali non era mai stato visionato e accettato,
a differenza dal secondo, firmato, che riguardava solamente la privacy e le norme antiriciclaggio;
il pagina 4 di 13
dott. LA replicava che si trattava di un unico documento integralmente conosciuto e accettato da controparte attraverso la firma apposta in calce alla seconda pagina;
la disamina diretta in udienza dei due fogli in originale dimostrava che i medesimi erano stati pinzati una sola volta, non recando alcun segno di ripinzatura o irregolarità nei fori di pinzaggio;
il testo della prima e il testo della seconda pagina avevano una precisa consequenzialità logica e la prima pagina - quella del compenso - sarebbe stata del tutto monca ove non seguita da quanto indicato nella seconda pagina;
ferme tali notazioni,
Cass. 7681/2019 citata dallo stesso opponente sanciva che “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702
c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 250/2023 avente ad oggetto: contratto di prestazione d'opera professionale promossa da:
LADA S.A.S. DI TU RA E DA (P.I. 07545390010), in persona del legale rappresentante pro tempore TU AV, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alessandro Surace,
che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
Dott. LAGO GRAZIANO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso l'Avv.
Andrea Valfrè di Bonzo e l'Avv. Monica Vietti, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
APPELLATO
Udienza di precisazione delle conclusioni del 14.3.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma dell'appellata sentenza,
Nel merito:
pagina 1 di 13
In via preliminare emettere ordinanza di riapertura dell'istruttoria, ammettendo prova orale sui capi esclusi in primo grado, limitatamente a quelli numerati con 1 e 4 in memoria 25.06.2021 di questa difesa, con i testi ivi indicati;
deferirsi al convenuto, occorrendo (così come già richiesto in comparsa conclusionale di primo grado), riconosciuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2736 n. 2 cod. civ., giuramento suppletorio limitatamente al sopra citato capo di prova n. 4.
Per la denegata ipotesi di mancata ammissione della prova orale richiesta e nella sola ipotesi in cui la carenza di prova documentale sulla pattuizione del compenso non venga ritenuta causa sufficiente per
l'accoglimento dell'appello, disporsi c.t.u. contabile così come da istanza già formulata in memoria
25.06.2021.
Nel merito – in via principale
Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta;
dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia diversa pretesa dell'appellato, per avvenuto pagamento;
Disporsi la restituzione, da parte dell'appellato, della somma di € 10.482,80 (versata dall'appellante per
€ 8.503,60 in data 19.07.2021, e per € 1.979,20 in data 08.02.2023 in ottemperanza delle statuizioni di primo grado), con interessi di legge.
Condannarsi l'appellato, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., al pagamento di somma equitativamente determinata, che si richiede liquidarsi in misura non inferiore al 10% del credito oggetto di richiesta, pari, in tale percentuale, ad € 690,63.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui non si desse luogo alla domandata riapertura dell'istruttoria, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertarsi la riduzione della pretesa creditoria originariamente azionata dal
Dott. LA al minore importo di € 4.237,79 (per compensi già comprensivi di IVA e C.P.);
dichiararsi tale pretesa interamente estinta con i pagamenti per complessivi € 10.482,80 (effettuato per € 8.503,60 in data 19.07.2021, e per € 1.979,20 in data 08.02.2023);
condannarsi l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente della differenza in eccesso, pari ad € 6.245,01, oltre interessi di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis, in via preliminare
- dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le produzioni avversarie individuate ai numeri 6, 7
e 8 in quanto documenti nuovi;
pagina 2 di 13
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da LA s.a.s. di TU
UR e AV per genericità dei motivi e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n.
4573/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 24 novembre 2022;
in caso di mancato accoglimento della proposta eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. nel merito
- dichiarare inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le produzioni avversarie individuate ai numeri 6, 7
e 8 in quanto documenti nuovi,
- respingere integralmente l'appello proposto da LA s.a.s. di TU UR e AV in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché conseguentemente ogni domanda proposta, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 4573/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 24 novembre 2022;
in caso di riapertura della fase istruttoria, accogliere le conclusioni assunte in primo grado dall'esponente come qui di seguito riportate: in via istruttoria
- ammettersi, all'occorrenza, la prova per interpello e testi sui capi dedotti nella memoria 29.06.2021 e non ammessi;
- ammettersi, all'occorrenza, consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare l'effettivo svolgimento da parte del dott. AZ LA delle prestazioni professionali indicate nei proforma per cui è causa datati
06.12.2017, 23.05.2018, 22.05.2019 e 06.05.2020, nonché a valutare la congruità dei compensi richiesti;
- rigettare le istanze istruttorie di controparte, per i motivi in atti;
nel merito in via principale
- rigettare l'opposizione proposta da LA s.a.s. di TU UR e AV e tutte le domande formulate da controparte perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7619/2020 del Tribunale di Torino, conseguentemente
- respingere l'appello avversario e confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 4573/2022 del Tribunale di Torino pubblicata il 24 novembre 2022;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la società LA
s.a.s. di TU UR e AV obbligata al pagamento, in favore del dott. AZ LA, della somma di € 6.906,31, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito della causa.
pagina 3 di 13
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione LA s.a.s. di TU UR e AV proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7619/20 emesso dal Tribunale di Torino, con cui le era stato ingiunto di pagare al dott.
LA AZ la somma di € 6.906,31 - oltre interessi e spese del procedimento - a titolo di compensi professionali per le attività svolte.
A fondamento dell'opposizione allegava che: tra LA s.a.s., società che si occupava della sola locazione di immobili propri emettendo una media di 12 fatture annue, e il dott. LA, commercialista, era intercorso negli anni 2017-2018-2019 un rapporto di collaborazione professionale, poi interrotto dallo stesso dott. LA in data 4.5.2020, avente ad oggetto aggiornamento contabilità, presentazione dichiarazioni annuali dei redditi e Iva, Irap e 770, per un compenso annuo concordato verbalmente in
€ 1.200,00;
tutto quanto dovuto per compensi al dott. LA era già stato saldato antecedentemente al deposito del ricorso monitorio, con pagamenti anche in contanti;
la richiesta di controparte si basava su una scrittura di conferimento incarico che prevedeva un compenso annuale di € 1.600,00, e sullo svolgimento di attività extra incarico;
in realtà nessun incarico era stato conferito al dott. LA per
l'importo forfettario di € 1.600,00 annui e il documento denominato “conferimento di incarico professionale” era uno dei due documenti di cui si componeva il doc. 1 e non era mai stato visionato né sottoscritto dall'opponente;
né era stata svolta alcuna attività extra incarico.
Il dott. LA AZ, costituendosi, chiedeva di respingere l'opposizione in quanto infondata e di confermare il decreto ingiuntivo, ribadendo l'esistenza dell'accordo tra le parti per il compenso di
€ 1.600,00 annui sulla base della scrittura di conferimento dell'incarico 10.1.2017, corrispondente a quanto già precedentemente pattuito tra le parti e pagato dalla cliente, e l'effettuazione di attività professionale anche extra incarico, come da documentazione prodotta, per il credito complessivo oggetto del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4573/2022 pubblicata in data 24.11.2022, rigettava
l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, rilevando che: il dott. LA aveva azionato in sede monitoria il credito di € 6.906,31, pari al compenso annuo netto di € 1.600,00 di cui alla scrittura di conferimento di incarico del 10.1.17 e ai compensi per le ulteriori prestazioni professionali erogate negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 sino al 4 maggio;
LA s.a.s. sosteneva che la scrittura di conferimento di incarico non costituiva un documento unitario, ma era frutto della congiunzione mediante graffatura di due distinti documenti, il primo dei quali non era mai stato visionato e accettato,
a differenza dal secondo, firmato, che riguardava solamente la privacy e le norme antiriciclaggio;
il pagina 4 di 13
dott. LA replicava che si trattava di un unico documento integralmente conosciuto e accettato da controparte attraverso la firma apposta in calce alla seconda pagina;
la disamina diretta in udienza dei due fogli in originale dimostrava che i medesimi erano stati pinzati una sola volta, non recando alcun segno di ripinzatura o irregolarità nei fori di pinzaggio;
il testo della prima e il testo della seconda pagina avevano una precisa consequenzialità logica e la prima pagina - quella del compenso - sarebbe stata del tutto monca ove non seguita da quanto indicato nella seconda pagina;
ferme tali notazioni,
Cass. 7681/2019 citata dallo stesso opponente sanciva che “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702
c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di
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