Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 593
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Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 64 del 19.1.2023
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 36/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
SO PA PA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Insalata, in forza di procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dagli Avv.ti Raimund Bauer e Salvatore Graziuso ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura INPS di Lecce, al viale Marche 14.
APPELLATO
All'udienza del 23.10.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.1.2023, ET CO LM ha impugnato parzialmente la sentenza n.
64 del 19.1.2023, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda dalla stessa formulata, con la
quale aveva chiesto dichiarare illegittimo e annullare il provvedimento INPS del 27.7.2021 con cui
l'istituto aveva chiesto la ripetizione di somme indebitamente percepite per € 7.529,99.
L'INPS, nel costituirsi in giudizio aveva dato atto di aver provveduto in autotutela ad annullare
l'indebito, per cui il Tribunale adito emetteva sentenza con cui dichiarava la cessazione del contendere e compensava per metà le spese di giudizio, ponendo l'altra metà a carico dell'INPS.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese, evidenziando che l'istituto aveva riconosciuto l'errore per cui non vi era spazio per evitare le conseguenze della soccombenza virtuale.
L'appellante inoltre contestava la quantificazione delle spese eseguita dal primo Giudice, a suo dire inferiore alla massima riduzione dei parametri ex DM n. 55/2014 applicabile in relazione al valore della controversia.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la condanna dell'INPS al pagamento integrale delle spese di primo grado, nella misura di € 3.727,00, nonché al pagamento delle spese di questo grado.
Con