Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2024, n. 371

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2024, n. 371
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 371
Data del deposito : 3 settembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 147/2023

promossa da TOMAIFICIO LIDIS S.R.L. -appellante- Avv. Marco Magrini Avv. Lorenzo Magrini

contro

IE ON -appellata e appellante incidentale- Avv. Elisa Magrini Avv. Nicola Ferrucci

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 52/2023 del Tribunale di Pistoia Sezione Lavoro, pubblicata il 02.03.2023.
All'udienza del 13.06.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA

In primo grado, in relazione a un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 05.06.2017, con scadenza al 30.11.2017 e alle proroghe intercorsi con IO DI RL, nella vigenza di normative modificate nel tempo, che IE NI assume essere affetti da vizi che ne determinano la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la ricorrente ha chiesto: dichiarare intervenuta la conversione a tempo indeterminato e la nullità del licenziamento orale del 31.08.2020, in tesi con reintegrazione e indennità risarcitoria ex art. 2 comma 2 D.lgs. 23/2015;
in via subordinata, in assenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, con la tutela ex art. 3 comma 1 D.lgs. n. 23/2015, ovvero accertata l'insussistenza del fatto materiale, ex art. 3 comma 2 D.lgs. n. 23/2015;

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in via ulteriormente subordinata, accertata l'assenza di motivazione ex art. 4 Dlgs. n. 23/2015;
condannare al pagamento della somma di € 763,01, a titolo di maggiorazione ex art. 22 comma 1 D.lgs. n.81/2015, non corrisposta nel periodo cd. cuscinetto a seguito della scadenza del 31.05.2018 dopo la prima proroga contrattuale;
condannare al pagamento della somma di € 674,40 a titolo di indennità di preavviso;
condannare al risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza pari a
€ 5000 ovvero nella misura anche inferiore, oltre interessi e rivalutazione;
condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Dedotta la durata continuativa e interrotta del rapporto di lavoro per 39 mesi, la validità della forma a tempo determinato esclusivamente per il contratto di assunzione e per la prima proroga del 30.11.2017 e di avere lavorato fuori contratto dal 01.06.2018 al 26.10.2018, ha chiesto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base delle seguenti censure:
-il superamento della durata massima prevista per legge (36 mesi), ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 2 D.lgs. 81/2015, nella formulazione originaria;

-il superamento della durata massima di 12 mesi nel contratto acausale, o di 24 mesi nel contratto causale di cui all'art. 19 comma 1 lett. a) e b), introdotta dal 14.07.2018 al 24.07.2021, ai sensi delle modifiche apportate con D.L. n. 87/2018 convertito nella L. n. 96/2018, in rel. all'art. 21 comma 1 D.lgs. n. 81/2015;

- la violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 81/2015 per superamento della durata massima, ridotta a 24 mesi, introdotto dalla riforma del 2018 e scaduta la disciplina di diritto intertemporale, riguardo le proroghe 31.05.2019, 01.06.2020 e 01.08.2020;

-la nullità delle tre ultime clausole appositive del termine, in violazione dell'art. 1418 c.c., e di tutte le clausole stipulate per far fronte a esigenze non provvisorie, ma permanenti, stabili e durevoli;

-la violazione dell'art. 19 comma 4 D.lgs. n. 81/2015, in assenza di forma scritta della seconda proroga fino al 31.05.2018 e della terza fino al 31.05.2019;

-la violazione dell'art. 19 comma 3 D.lgs. n. 81/2015 della proroga fino al 31.05.2019, stipulata senza l'osservanza della prevista forma dinanzi alla DTL;

-la violazione dell'art. 22 comma 1 e 2 D.lgs. n. 81/2015, per la mancata corresponsione della maggiorazione retributiva ivi prevista per l'attività lavorativa prestata nel cd. periodo cuscinetto e per avere proseguito la prestazione di lavoro oltre i 50 giorni dal 31.05.2018, scadenza del termine prorogato la prima volta;

- la violazione dell'art. 21 comma 2 D.lgs. n. 81/2015, per avere prestato ininterrottamente l'attività lavorativa, senza mai essere stata sospesa, tra un contratto e l'altro;

-la violazione dell'art. 21 comma 1 D.lgs. n. 81/2015 per il superamento del numero complessivo delle proroghe introdotto con la riforma del 2018;
In conseguenza della conversione dell'originario rapporto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato ha dedotto la nullità, inefficacia o annullabilità del licenziamento intimatole in data 31.8.2020 in quanto ritorsivo, intimato oralmente e privo di motivazione. Ha infine dedotto la violazione del diritto di precedenza a seguito della assunzione a tempo indeterminato di altro lavoratore. Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza appellata, ha statuito:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del recesso del rapporto di lavoro intervenuto in data 31.8.2020 e, per l'effetto, condanna la resistente a risarcire
pagina 2 di 12 alla ricorrente il danno conseguente pari alla somma di euro 1.128,86, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

- dichiara la violazione del diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. 81/2015 e, per l'effetto, condanna la resistente a risarcire alla ricorrente il danno conseguente pari alla somma di euro 16.154,40, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

- rigetta ogni ulteriore domanda delle parti;

- condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali per le fasi istruttoria e decisionale che si liquidano complessivamente in euro 1.395,00 per compensi professionali, oltre euro 259,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti;

- compensa le spese di lite relativamente alle fasi di studio ed introduttiva;

- pone le spese di CTU definitivamente a carico della resistente;

- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di CTP liquidate in complessivi euro 444,08.” Il Giudice appellato, in forza dei documenti prodotti dalle parti, ha accertato, in ordine alla stipula del contratto a termine e alle proroghe, i seguenti fatti: il contratto a tempo determinato è stato stipulato il 05.06.2017 con scadenza al 30.11.2017 (doc. 2 ricorrente NI, doc. 1 resistente IO DI RL);
la prima proroga è stata stipulata il 30.11.2017 fino al 31.05.2018, la seconda proroga è stata stipulata il 31.05.2018 fino al 31.05.2019, la terza proroga è stata stipulata il 26.10.2018 fino al 31.05.2020, la quarta proroga è stata stipulata il 01.06.2020 fino al 31.07.2020, la quinta proroga è stata stipulata il 01.08.2020 fino al 31.08.2020, tutte richiamano “il protrarsi delle cause che avevano motivato la Sua assunzione a tempo determinato” (doc. 3, 5, 7, 9, 11 e rispettive comunicazioni Unilav doc. 4, 6, 8, 10, resistente IO DI RL) e recano la firma di accettazione della lavoratrice. Il rapporto è cessato il 31.08.2020 (doc. 12 comunicazione Unilav resistente e scheda anagrafico professionale doc. 3 ricorrente). Il Tribunale, accertata con CTU la durata complessiva di 38 mesi e 26 giorni del rapporto di lavoro (dal 05.06.2017 al 31.08.2020), ha ritenuto infondata la violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 81/2015, sia nella versione originaria (contratto acausale, durata massima 36 mesi, limite di 5 proroghe), che nella versione introdotta con cd. decreto Dignità, sia le ulteriori violazioni commesse dalla datrice di lavoro in tema di contratto a termine e recesso datoriale (di cui alla domanda principale). Accertato che le proroghe, in quanto tutte sottoscritte per accettazione dalla lavoratrice, sono state oggetto dell'accordo delle parti, sono state comunicate al Centro per l'Impiego, hanno determinato la proroga del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, il Tribunale ha escluso la violazione dell'art. 19 comma 4 D.lgs. n. 85/2014 relativamente al dedotto difetto di forma scritta della seconda proroga fino al 31.05.2018 e della terza fino al 31.05.2019. Non risultando accertato alcun periodo lavorativo senza contratto o proroga, come sostenuto in ricorso dal 01.06.2018 al 26.10.2018, ha altresì escluso la conversione del contratto a tempo indeterminato in data anteriore al 26.10.2018. Ritenuto infondata la qualificazione operata in ricorso (p. 9) del rapporto di lavoro in termini di rinnovo, anziché di proroga con riferimento alle ultime due proroghe, ha ritenuto infondate tutte le doglianze relative ai denunciati difetti di forma e
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contenuto (mancata indicazione degli elementi essenziali: parti, oggetto della prestazione, qualifica, mansione, orario, sede di lavoro ecc). Con riferimento alla proroga disposta il 26.10.2018 per posticipare la scadenza del contratto dal 31.05.2019 al 31.05.2020, il Tribunale ha argomentato che le previsioni introdotte dal cd. Decreto Dignità (obbligo di indicare le causali nei contratti di durata superiore a 12 mesi, numero complessivo di proroghe 4, termine di durata massima da 36 a 24 mesi, di cui al combinato disposto degli artt. 21 comma 1 e comma 1bis in rel. art. 19 D.lgs. 81/2015 nuova formulazione) erano inapplicabili, atteso che la disciplina transitoria di cui all'art. 1 comma 2 D.L. n. 87/2018 ne ha disposto l'applicazione ai contratti, rinnovi e proroghe successivi al 31.10.2018. Pertanto ha ritenuto che la proroga acausale del 26.10.2018 fino al 31.05.2020, intervenuta entro la durata complessiva dei 36 mesi di cui alla normativa originaria applicabile, è legittima e idonea a stabilire un limite di durata del rapporto oltre il tetto dei 24 mesi, di nuova introduzione e non applicabile. Con riferimento alle ultime due proroghe del 01.06.2020 fino al 31.07.2020, del 01.08.2020 fino al 31.08.2020, il Tribunale ha argomentato che ricadono nella vigenza della disciplina emergenziale e derogatoria, adottata a seguito della
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