Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 53

CA Catania
Sentenza
3 febbraio 2025
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CA Catania
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 53
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 53
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2021 R.G., promossa da SCOUT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. (04581390871), in persona del le- gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Manuela Lo Presti
Appellante

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del legale rappresentante p.t.
Appellato contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - note di rettifica - recupero sgravi contributivi a seguito di DURC negativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2161/2021 del 30.04.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dalla società Scout Business Solu- tions s.r.l. nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito n.
59320190002006417000, con il quale l'ente aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 11.562,72, a titolo di contributi e somme aggiunti- ve dovuti all'INPS (Gestione aziende con dipendenti), a seguito di emissione di
Durc negativo, per il periodo agosto 2016-giugno 2018.
Premesso che nella fattispecie in esame l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo gravava sulla socie- tà opponente che aveva inteso avvalersene, non versando per intero i contributi
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dovuti, il primo giudice rilevava che, a fronte delle specifiche contestazioni e della produzione documentale offerta dall'Istituto previdenziale in ordine alla eccepita irregolarità contributiva e alla carenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni contributive, la società ricorrente non aveva fornito adeguati mez- zi di prova, non avendo documentato l'integrale pagamento dei contributi pre- videnziali indicati nell'invito a regolarizzare del 7/12/2018, né dimostrato a monte la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la legittima fruizione delle agevolazioni contributive oggetto di recupero da parte dell'INPS per mezzo dell' avviso di addebito opposto.
Osservava, altresì, che il predetto invito alla regolarizzazione notificato alla so- cietà integrava un atto interruttivo della prescrizione che precludeva l'estinzione del debito contributivo, e che nessuna previsione di legge subordi- nava l'emissione dell'avviso di addebito alla preventiva definizione dei ricorsi proposti dalla società in sede amministrativa avverso le note di rettifica INPS.
Condannava, pertanto, la società ricorrente al pagamento delle spese proces- suali in favore dell'ente previdenziale.
Con ricorso depositato in data 2.11.2021 la società Scout Business Solutions
s.r.l. impugnava la sentenza;
restava contumace l'Istituto previdenziale, nono- stante la regolare notifica dell'impugnazione.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante con il primo motivo di gravame impugna la sentenza per omissione di pronuncia e vizio di motivazione e istruttoria.
Sostiene che il disallineamento della posizione contributiva di essa appellante è attribuibile agli atti illegittimi dell'Istituto previdenziale.
Afferma che l'oggetto del ricorso, riguardando ex ante le note di rettifica emes- se dall'INPS, costituisce domanda di accertamento negativo dell'obbligo con- tributivo.
Evidenzia che dal documento n. 12, prodotto in primo grado, contenente la stampa dello storico del Portale INPS, contributivo rettifiche al 31.5.2019, ri-
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sulta che tutte le inadempienze relative al periodo dicembre 2015 - ottobre
2016 non costituiscono inadempienze ex art. 1, comma 1175, Legge 296 del
27.12.2006
.
Ribadisce che, a seguito degli inviti alla regolarizzazione inoltrati il 7.12.2018
e il 13.12.2018, la società ha dimostrato di aver trasmesso tempestivamente all'INPS il DM10, in data 17.12.2018, e di aver inviato tutto in data 18.12.2018 nel termine assegnato con abbinamento f24 per il periodo gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2016.
Evidenzia, altresì, di aver ottemperato all'invito alla regolarizzazione del
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