Corte d'Appello Milano, sentenza 04/10/2024, n. 2615

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 04/10/2024, n. 2615
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 2615
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 1653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Giudice Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1653/2022 RG posta in decisione all'udienza del 24.9.2024 e discussa in
Camera di Consiglio il 30.9.2024, promossa da
IN NA (C.F. [...]), con patrocinio dell'avvocato Claudio Defilippi e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata claudio.defilippi@milano.pecavvocati contro
AN OL DI ON S.P.A., in persona del l.r.p.t. (C.F. e P. IVA 00053810149), con patrocinio degli avvocati Fabio Fedi e Alessandra Majorana e con domicilio eletto presso il loro studio in Varese viale Aguggiari 8
LD S.R.L., in persona del l.r.p.t. (C.F. 04946290261), con patrocinio dell'avvocato Filippo
Gorreta e domicilio eletto presso il suo studio in Monza alla Via Manzoni 20
ED PA
SIVAG S.P.A. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRIBUNALE DI MILANO

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni da far parte integrante del verbale
d'udienza del 24.9.2024, i cui estratti qui di seguito si trascrivono:
CONCLUSIONI PER IN NA: “IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE previa fissazione di eventuale idonea udienza, disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 283
c.p.c. della Sentenza del Tribunale di Milano n. 10851/2021 pubblicata il 25/11/2021 per i motivi meglio dedotti nell' atto d' appello ed atteso che sussistono il fumus boni iuris nonché il periculum in mora;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10851/2021 pubblicata il 25/11/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano. integralmente In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del provvedimento di rigetto emesso dal Giudice dell'Esecuzione, Dr.ssa Mennuni, stante la sussistenza della nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia delle azioni cautelari e/o esecutive individuali, in ragione dei motivi esposti in narrativa Si insiste nell' accoglimento di tutte le istanze istruttorie proposte. Con vittoria di spese,competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi

CONCLUSIONI PER AN OL DI ON S.P.A.: “Nel merito: = rigettare le domande avversarie tutte, con qualunque statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado In ogni caso = Condannare IN OR al pagamento di una somma determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. a favore di Banca Popolare di Sondrio;
= Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio

CONCLUSIONI PER LD SR: “in via preliminare: - dichiarare inammissibile il presente giudizio a norma dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c. con ordinanza succintamente motivata e provvedendo sulle spese a norma dell'articolo 91 c.p.c. in via preliminare: - respingere ogni istanza di sospensione dell'esecutorietà della Sentenza impugnata in quanto non suffragata da alcun elemento probatorio e, dunque, infondata;
nel merito in via principale: - respingere ogni domanda avanzata dalla Signora OR IN perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata sentenza n. 10851/21 pubblicata in data 25.11.21 dal Tribunale di Milano. in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari professionali del presente giudizio
”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10851/2021 pubblicata il 25.11.2021 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla NO OR IN avverso l'azione esecutiva immobiliare recante il n. 1360/2013
RGE avviata nei suoi confronti su impulso di vari creditori tra cui LD SR e AN
OL DI ON PA e, confermando le condanne al pagamento delle spese processuali e per lite temeraria di cui all'ordinanza del 20.9.2019, ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
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La NO OR IN ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendone l'integrale riforma. Previa sospensione della provvisoria esecutività della
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