Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/09/2024, n. 644
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Testo completo
N. R. G. 14 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 14 / 2023 promossa da:
OS ER (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Riccardo Corridore, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Viale dello Stadio, 45
APPELLANTE
Contro
CA Editore S.p.A. (C.F. 00507210326) e EA IA (C.F.
[...]), con il patrocinio degli avv,ti Paolo Siniscalchi,
Lara Pellegrini e Simona Valentini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Maori, in Perugia, Via G. Marconi, 6
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato OS
ER ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 859/ 2022, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data
03.11.2022, pubblicata in data 16.11.2022, nella causa iscritta al n.
r. g. 2975/ 2019, con la quale era stata parzialmente accolta la
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domanda di risarcimento del danno alla salute da lesione del diritto all'immagine dalla medesima avanzata avverso i convenuti, CA
Editore S.p.A. e EA IA, quali editore e direttore responsabile del settimanale “Giallo”, per aver pubblicato una fotografia dell'attrice tratta da social network senza il suo consenso al fine di identificare una donna, sua omonima, vittima di femminicidio per mano del marito, con ciò cagionandole un grave stato
d'ansia, derivante dalle reiterate chiamate ricevute da amici e conoscenti, in apprensione per la sua vita;
per converso, rigettata la domanda di risarcimento del danno all'onore, all'immagine ed alla reputazione da diffamazione a mezzo stampa. In particolare, il
Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1)
Accertata la responsabilità per quanto evidenziato in parte motiva, condanna le parti convenute CA Editore spa in persona del l.r.p.t.
e EA IA, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio di euro 1.485,00 in favore dell'attrice ER OS, oltre interessi legali calcolati sulla somma di cui sopra svalutata al
22.08.2018 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data della presente sentenza e ulteriori interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese legali in favore dell'attrice da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che liquida in euro 2.430,00 per compensi professionali, euro 271,95 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva
e cpa”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo rigetto dell'istanza di prova testimoniale articolata dall'attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3) c.p.c.;
dell'erroneo rigetto dell'istanza di
c.t.u., dell'omessa motivazione circa la superfluità della suddetta e del conseguente omesso ristoro dell'invalidità permanente sofferta;
dell'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno all'onore ed alla reputazione;
dell'omesso accertamento del danno
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conseguente a tale lesione, reiterando istanza di prova orale e di ammissione di C.T.U. medico-legale.
3. In data 24.07.2023 si sono ritualmente costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, eccependo l'integrale infondatezza dell'appello ed opponendosi alle istanze istruttorie dell'appellante.
Con ordinanza del 14.09.2023 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie dell'appellante e con ordinanza del 09.05.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omesso accertamento del diritto al risarcimento del danno all'onore, all'immagine ed alla reputazione derivante da diffamazione a mezzo stampa.
Il primo motivo d'impugnazione - con cui l'appellante si duole dell'erroneo rigetto delle istanze di prova testimoniale avanzate, mediante motivazione meramente apparente - è infondato e deve essere rigettato. Il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato le istanze istruttorie di parte attrice, esaustivamente motivando la propria decisione in forza della genericità dei capitoli di prova formulati e dell'omessa indicazione dei nominativi dei conoscenti che avrebbero contattato la Sig.ra OS cagionandole il riferito stato d'ansia. I capitoli di prova articolati sono, inoltre, diretti
a comprovare circostanze da provarsi documentalmente nonché valutativi, in quanto oneranti soggetti privi di qualsivoglia competenza specialistica della valutazione clinica di sintomatologia ansiosa, dell'insorgenza di uno stress emotivo e della prova del nesso di causalità materiale fra siffatta sintomatologia e l'evento di danno. Alla corretta motivazione addotta dal Giudice di prime cure
– integralmente condivisa dalla Corte – deve, dunque, soggiungersi
l'inammissibilità della prova orale richiesta per le suddette ragioni, ulteriormente evidenziandosi l'acquisita irrilevanza delle
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suddette prove orali, in quanto volte a comprovare il transitorio stato d'ansia sofferto dall'attrice in conseguenza dell'erronea pubblicazione di propria fotografia come vittima di femminicidio, già documentalmente accertato ed
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 14 / 2023 promossa da:
OS ER (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Riccardo Corridore, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Viale dello Stadio, 45
APPELLANTE
Contro
CA Editore S.p.A. (C.F. 00507210326) e EA IA (C.F.
[...]), con il patrocinio degli avv,ti Paolo Siniscalchi,
Lara Pellegrini e Simona Valentini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Maori, in Perugia, Via G. Marconi, 6
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato OS
ER ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 859/ 2022, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data
03.11.2022, pubblicata in data 16.11.2022, nella causa iscritta al n.
r. g. 2975/ 2019, con la quale era stata parzialmente accolta la
pagina 1 di 10
domanda di risarcimento del danno alla salute da lesione del diritto all'immagine dalla medesima avanzata avverso i convenuti, CA
Editore S.p.A. e EA IA, quali editore e direttore responsabile del settimanale “Giallo”, per aver pubblicato una fotografia dell'attrice tratta da social network senza il suo consenso al fine di identificare una donna, sua omonima, vittima di femminicidio per mano del marito, con ciò cagionandole un grave stato
d'ansia, derivante dalle reiterate chiamate ricevute da amici e conoscenti, in apprensione per la sua vita;
per converso, rigettata la domanda di risarcimento del danno all'onore, all'immagine ed alla reputazione da diffamazione a mezzo stampa. In particolare, il
Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1)
Accertata la responsabilità per quanto evidenziato in parte motiva, condanna le parti convenute CA Editore spa in persona del l.r.p.t.
e EA IA, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio di euro 1.485,00 in favore dell'attrice ER OS, oltre interessi legali calcolati sulla somma di cui sopra svalutata al
22.08.2018 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data della presente sentenza e ulteriori interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo. 2) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese legali in favore dell'attrice da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che liquida in euro 2.430,00 per compensi professionali, euro 271,95 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva
e cpa”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo rigetto dell'istanza di prova testimoniale articolata dall'attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3) c.p.c.;
dell'erroneo rigetto dell'istanza di
c.t.u., dell'omessa motivazione circa la superfluità della suddetta e del conseguente omesso ristoro dell'invalidità permanente sofferta;
dell'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno all'onore ed alla reputazione;
dell'omesso accertamento del danno
pagina 2 di 10
conseguente a tale lesione, reiterando istanza di prova orale e di ammissione di C.T.U. medico-legale.
3. In data 24.07.2023 si sono ritualmente costituiti gli appellati, mediante comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, eccependo l'integrale infondatezza dell'appello ed opponendosi alle istanze istruttorie dell'appellante.
Con ordinanza del 14.09.2023 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie dell'appellante e con ordinanza del 09.05.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omesso accertamento del diritto al risarcimento del danno all'onore, all'immagine ed alla reputazione derivante da diffamazione a mezzo stampa.
Il primo motivo d'impugnazione - con cui l'appellante si duole dell'erroneo rigetto delle istanze di prova testimoniale avanzate, mediante motivazione meramente apparente - è infondato e deve essere rigettato. Il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato le istanze istruttorie di parte attrice, esaustivamente motivando la propria decisione in forza della genericità dei capitoli di prova formulati e dell'omessa indicazione dei nominativi dei conoscenti che avrebbero contattato la Sig.ra OS cagionandole il riferito stato d'ansia. I capitoli di prova articolati sono, inoltre, diretti
a comprovare circostanze da provarsi documentalmente nonché valutativi, in quanto oneranti soggetti privi di qualsivoglia competenza specialistica della valutazione clinica di sintomatologia ansiosa, dell'insorgenza di uno stress emotivo e della prova del nesso di causalità materiale fra siffatta sintomatologia e l'evento di danno. Alla corretta motivazione addotta dal Giudice di prime cure
– integralmente condivisa dalla Corte – deve, dunque, soggiungersi
l'inammissibilità della prova orale richiesta per le suddette ragioni, ulteriormente evidenziandosi l'acquisita irrilevanza delle
pagina 3 di 10
suddette prove orali, in quanto volte a comprovare il transitorio stato d'ansia sofferto dall'attrice in conseguenza dell'erronea pubblicazione di propria fotografia come vittima di femminicidio, già documentalmente accertato ed
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