Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1254
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1366/2021 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di accertamento promossa da
HI CE ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cataldi, giusta procura in atti –
Appellante contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (CF:
80078750587) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Riccardo Vagliasindi –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2662 del 31.5.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso
l'avviso di accertamento n. 2016008684/DDL del 15/12/2016, con il quale era- no stati disconosciuti i rapporti di lavoro con IS TO, ON VA ni, TO NA, De FI DA, De CO AN, SP RO,
RO TO, RM RI, UR TO, NG FI, GN miglio RO, BE PA e IE NA.
Il Tribunale, affermata la sussistenza dell'interesse ad agire anche per le azioni di mero accertamento, e il difetto di legittimazione della SSCI S.p.a., nemmeno evocata in giudizio escludeva, per alcuni lavoratori, la natura subordinata della
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prestazione lavorativa.
Nella specie, sulla scorta della giurisprudenza consolidata in merito alla «va- lenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi ricevute dai funzionari dell'Ente in sede ispettiva e riportate nel verbale», il primo giudice osservava che dall'esame delle dichiarazioni rese da IS TO, TO NA, De Fi- PO DA, De CO AN, RM RI IE NA era emerso che «molti lavoratori hanno individuato il titolare del potere etero-direttivo in soggetto diverso dal CH, peraltro neppure conosciuto dai più».
In altro capo della decisione (§ 6), il Tribunale rilevava la carenza di allegazio- ne in ordine agli elementi tipici della subordinazione e, di conseguenza,
l'irrilevanza dei contratti di lavoro prodotti, in assenza della specifica indica- zione «dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione».
Né a tali lacune allegatorie potevano supplire i capitoli di prova testimoniale indicati dall'originario ricorrente, in quanto privi di specificità, anche tempora- le, o di natura valutativa o perché aventi ad oggetto «fatti indeterminati» e, in- fine, «per non essere i lavoratori interessati esaminabili come testi, trovandosi gli stessi in posizione di incompatibilità per essere interessati dalle conseguen- ze discendenti dall'eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro sulla loro posizione contributiva».
Osservava, inoltre, il Tribunale che il compendio probatorio versato in atti, co- stituito dai contratti di lavoro, dalle buste paga, dai contratti di distacco e dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori volte a certificare la prestazione di at- tività lavorativa subordinata per la ditta del ricorrente, non poteva rivestire al- cuna valenza probatoria in quanto – oltre che provenire dagli stessi lavoratori incompatibili a testimoniare, quanto alle dichiarazioni, pure prive di data certa
– non poteva prevalere sulle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, per come riportare in sentenza.
Di contro, per altri lavoratori, in assenza della «produzione delle dichiarazioni eventualmente rese da tali lavoratori in sede di accesso ispettivo, la documen- tazione prodotta dall'originario ricorrente era idonea a dimostrare la sussisten- za dei rapporti di lavoro.
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Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 28.11.2021. Resisteva al gravame l'Istituto.
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione del fatto da parte del Tribunale.
Osserva che il primo giudice avrebbe errato ad attribuire valenza probatoria de- terminante