Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1131
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai magistrati dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 489/2022 R.G., promossa da
(cod.fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Marco Di Pietro,
Appellante
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
) cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
pro tempore;
, in Controparte_4
persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,
Appellati
OGGETTO: appello - pubblico impiego - contratti a termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4977 dell'1.12.2021 il Tribunale di Catania, in funzione di
1
giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposta da Parte_1
- docente abilitata all'insegnamento della scuola primaria e dell'infanzia - dichiarava il diritto della stessa alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e alle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio dal 30.1.2015 (tenuto conto dell'intervenuta prescrizione) fino all'anno scolastico 2016/2017, e conseguentemente, condannava il al pagamento di € 7.305,85, oltre accessori nella misura CP_1
di cui all'art.16, comma 6, della L.n.412/1991, richiamato dall'art.22 L. n.724/94.
In particolare, il decidente premetteva che, con sentenza del Tribunale di
Catania, n. 4104/2017, passata in giudicato, era stato accertato il diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale ed economica prevista per il personale di ruolo, tenuto conto del servizio prestato con contratti a tempo determinato sino all'anno scolastico 2010/11 e che le domande spiegate dalla ricorrente con il secondo ricorso ora oggetto di decisione erano le medesime di quelle delibate con la sentenza n. 4104/2017, concernendo però un periodo successivo a quello coperto dal precedente giudicato, relativo ai servizi
d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato negli anni scolastici
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17.
Richiamati i precedenti dello stesso ufficio ex art.118 disp.att. c.p.c., il
Tribunale affermava il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato e alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, considerando
a tal fine gli effettivi periodi di servizio e quindi l'anzianità maturata sommando
i periodi dei singoli contratti a tempo determinato, in ragione dell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, con conseguente disapplicazione dell'art.2 del CCNL
2
del 4 agosto 2011. Riconosceva ai fini della maturazione della posizione stipendiale e dei relativi incrementi economici, anche i servizi prestati negli aa.ss.
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 in ragione del decreto ministeriale del 14 gennaio 2011. Riteneva prescritto il diritto alla progressione professionale ed economica e alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del 30.1.2020. Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello resisteva parte Parte_1
appellata.
Integrato il contraddittorio, la causa era decisa all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata rilevata d'ufficio la parziale prescrizione delle somme dovute a titolo di differenze stipendiali, lamentando la lesione del diritto di difesa per non avere il giudice concesso alle parti un termine per il deposito di memorie su tale questione.
1.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 2943 e 2945 cod. civ., per essere stata dichiarata la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente senza tenere in considerazione che il termine di prescrizione era stato interrotto dall'azione giudiziaria promossa il 31.08.2011 (data del deposito del ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 9244/11) e fino al 17.04.2018 (data passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catania), nonché dalla successiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio n.9316/2018 del 15.01.2020.
1.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art.115 c.p.c., in quanto, in assenza di contestazione specifica del , il tribunale ha ritenuto che la CP_1
3
diffida del 26.04.2018 fosse stata trasmessa da soggetto diverso dal creditore, non munito di apposita procura a rappresentare il titolare del diritto alle differenze retributive.
Sostiene, al riguardo, che secondo costante orientamento della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi