Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 681
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Testo completo
RG Nr. 550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 settembre 2023
Da
IE S.P.A. (P. IVA 00629440322), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in persona del Responsabile di Italian Legal Affairs, Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
[...];
PEC angelo.zambelli@milano.pecavvocati.it), Barbara Grasselli (C.F.
[...];
PEC barbara.grasselli@milano.pecavvocati.it), Alberto Testi (C.F.
[...];
PEC atesti@milano.pecavvocati.it) e IA MA (C.F.
[...];
PEC ilaria.romano@milano.pecavvocati.it), che la rappresentano e difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812, appellante
Contro
AR RO (C.F. [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato nel corso del giudizio di primo grado presso il domicilio digitale PEC emanuele.zanarello@ordineavvocatipadova.it dell'Avv. Emanuele Zanarello ,
Appellato 1
nonché contro
SO SP (P.IVA 01047520398) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
[...]), fax 0544.472923 – pec christian.biserni@ordineavvocatiravenna.eu, in primo grado, contumace in appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 218/2023 pubblicata il 29 marzo
2023 e non notificata.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003;
differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 218/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1030/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Barbara Bortot, in data 29 marzo 2023 non notificata e, per l'effetto:
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti ai §§ 4.1, 4.4 e 4.6;
- conseguentemente, condannare il Sig. AR UK a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, condannare il Sig. AR UK a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al difensore antistatario dello stesso avv. Zanarello pari all'importo di Euro 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
Sempre in via preliminare,
2
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. AR UK dal diritto di rivendicare nei confronti di CA S.p.A. i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di NE OR SE S.r.l. al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti ai §§ dal 4.1 al 4.3 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di CA S.p.A.;
− conseguentemente, condannare il Sig. AR UK alla restituzione dell'importo lordo di Euro
5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal Sig. AR UK con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di NE OR SE S.r.l. al 19 luglio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti al § 4.4 e, per
l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di CA S.p.A.;
− conseguentemente, condannare il Sig. AR UK alla restituzione della somma lorda di Euro
148,53 pari a netti Euro 114,36, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dal Sig. AR UK ed assolvere
CA S.p.A. da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto:
− condannare l'odierno appellato a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
− condannare, il Sig. AR UK a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al difensore anticipatario dello stesso Avv. Emanuele Zanarello pari all'importo di 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello, condannare il Sig. AR UK alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 707,92 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 545,10, per i motivi esposti al § 4.6;
(ii) Euro 3.164,44 pari a netti 2.436,89 a titolo di tredicesima mensilità, per i motivi esposti al § 47;
(iii) Euro 1.066,51 pari a netti Euro 821,32 a titolo di TFR, per i motivi esposti al § 4.8;
(iv) Euro 1.576,25 a titolo di elemento perequativo, pari a netti Euro 1.2123,72, per i motivi esposti al § 4.9;
o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
3
In ogni caso,
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al
§4.10.
In via di mero subordine si insiste per l'accoglimento dei conteggi e delle osservazioni conclusive contenute nelle note autorizzate depositate da CA in data 20 novembre 2024.
Per parte appellata
Nel merito
1. Rigettarsi l'appello proposto e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
218/2023 pubbl. il 29/03/2023 RG n. 1030/2022 Tribunale di Venezia il Giudice Dott.ssa Barbara
Bortot e conseguentemente nei limiti di quanto statuito con la sentenza di primo grado
2. Accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla categoria/livello 2A del CCNL metalmeccanica PMI dalla data di assunzione a luglio 2020 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
3. Condannare la NE OR SE SR (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100 - Ancona (AN) al pagamento di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Accertare la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, d. lgs. n. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società CA SP (P.IVA. 00397130584) e della società IS SP (P.IVA
01047520398) e per l'effetto
5. Condannare la società CA SP (P.IVA. 00397130584) e la società IS SP (P.IVA
01047520398) ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al pagamento della somma di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso
6. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si contesta tutto quanto rilevato ed eccepito da controparte;
si insiste nelle istanze istruttorie e rigetto di quelle avversarie;
4
confida nell'accoglimento delle conclusioni come da memoria di costituzione;
si oppone a qualsiasi eccezione e/o produzione di controparte in quanto tardiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da
AR UK, dipendente della NE OR SE dal 2.5.17 ( a tempo determinato) fino al
2.08.20 ( data delle dimissioni volontarie), il quale rivendicava il mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il mancato pagamento di alcune voci retributive nei confronti della datrice di lavoro, della committente CA S.p.A. e della sub-committente IS S.p.A. Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra CA e IS e del subappalto tra quest'ultima e NE
OR SE, chiedeva l'accertamento della responsabilità di CA e IS ex art. 29 d. lgs.
276/2003, nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. in relazione ai crediti maturati fino alla cessazione dell'appalto.
Preliminarmente il giudice di prime cure osservava che risultava accertata l'esistenza del rapporto lavorativo con NE OR SE in ragione dell'allegazioni del lavoratore supportate dalle prove documentali offerte ( buste paga, lettera di assunzione e modulo di dimissioni);
dalle allegazioni di
CA, poi, emergeva come fossero intercorsi, nel periodo di causa, alcuni contratti di appalto con IS, che a propria volta aveva subappaltato alcune lavorazioni a NE OR SE.
Il primo giudice accertava che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 settembre 2023
Da
IE S.P.A. (P. IVA 00629440322), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in persona del Responsabile di Italian Legal Affairs, Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
[...];
PEC angelo.zambelli@milano.pecavvocati.it), Barbara Grasselli (C.F.
[...];
PEC barbara.grasselli@milano.pecavvocati.it), Alberto Testi (C.F.
[...];
PEC atesti@milano.pecavvocati.it) e IA MA (C.F.
[...];
PEC ilaria.romano@milano.pecavvocati.it), che la rappresentano e difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812, appellante
Contro
AR RO (C.F. [...]), residente in [...], elettivamente domiciliato nel corso del giudizio di primo grado presso il domicilio digitale PEC emanuele.zanarello@ordineavvocatipadova.it dell'Avv. Emanuele Zanarello ,
Appellato 1
nonché contro
SO SP (P.IVA 01047520398) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
[...]), fax 0544.472923 – pec christian.biserni@ordineavvocatiravenna.eu, in primo grado, contumace in appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 218/2023 pubblicata il 29 marzo
2023 e non notificata.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003;
differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 218/2023 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1030/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Barbara Bortot, in data 29 marzo 2023 non notificata e, per l'effetto:
In via preliminare,
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti ai §§ 4.1, 4.4 e 4.6;
- conseguentemente, condannare il Sig. AR UK a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- conseguentemente, condannare il Sig. AR UK a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al difensore antistatario dello stesso avv. Zanarello pari all'importo di Euro 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
Sempre in via preliminare,
2
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. AR UK dal diritto di rivendicare nei confronti di CA S.p.A. i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di NE OR SE S.r.l. al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti ai §§ dal 4.1 al 4.3 e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di CA S.p.A.;
− conseguentemente, condannare il Sig. AR UK alla restituzione dell'importo lordo di Euro
5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dal Sig. AR UK con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di NE OR SE S.r.l. al 19 luglio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) per i motivi esposti al § 4.4 e, per
l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di CA S.p.A.;
− conseguentemente, condannare il Sig. AR UK alla restituzione della somma lorda di Euro
148,53 pari a netti Euro 114,36, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dal Sig. AR UK ed assolvere
CA S.p.A. da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto:
− condannare l'odierno appellato a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al medesimo in esecuzione della sentenza impugnata, pari all'importo lordo di Euro 5.284,89 pari a netti Euro 4.069,37 o, comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
− condannare, il Sig. AR UK a restituire a CA S.p.A. quanto corrisposto dalla Società stessa al difensore anticipatario dello stesso Avv. Emanuele Zanarello pari all'importo di 5.909,44 pari a netti Euro 4.550,27.
In subordine, in caso di accoglimento parziale delle domande di cui al presente appello, condannare il Sig. AR UK alla restituzione di uno o più dei seguenti importi: (i) Euro 707,92 a titolo di differenze retributive pari a netti Euro 545,10, per i motivi esposti al § 4.6;
(ii) Euro 3.164,44 pari a netti 2.436,89 a titolo di tredicesima mensilità, per i motivi esposti al § 47;
(iii) Euro 1.066,51 pari a netti Euro 821,32 a titolo di TFR, per i motivi esposti al § 4.8;
(iv) Euro 1.576,25 a titolo di elemento perequativo, pari a netti Euro 1.2123,72, per i motivi esposti al § 4.9;
o, comunque, di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
3
In ogni caso,
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al
§4.10.
In via di mero subordine si insiste per l'accoglimento dei conteggi e delle osservazioni conclusive contenute nelle note autorizzate depositate da CA in data 20 novembre 2024.
Per parte appellata
Nel merito
1. Rigettarsi l'appello proposto e per l'effetto confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n.
218/2023 pubbl. il 29/03/2023 RG n. 1030/2022 Tribunale di Venezia il Giudice Dott.ssa Barbara
Bortot e conseguentemente nei limiti di quanto statuito con la sentenza di primo grado
2. Accertare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alla categoria/livello 2A del CCNL metalmeccanica PMI dalla data di assunzione a luglio 2020 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).
3. Condannare la NE OR SE SR (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100 - Ancona (AN) al pagamento di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4. Accertare la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, d. lgs. n. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società CA SP (P.IVA. 00397130584) e della società IS SP (P.IVA
01047520398) e per l'effetto
5. Condannare la società CA SP (P.IVA. 00397130584) e la società IS SP (P.IVA
01047520398) ex art. 29, 2° comma, D. Lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al pagamento della somma di € 12.022,09 (diconsi euro dodicimilaventidue/09) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata categoria, differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso
6. Con condanna alla regolarizzazione contributiva.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si contesta tutto quanto rilevato ed eccepito da controparte;
si insiste nelle istanze istruttorie e rigetto di quelle avversarie;
4
confida nell'accoglimento delle conclusioni come da memoria di costituzione;
si oppone a qualsiasi eccezione e/o produzione di controparte in quanto tardiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da
AR UK, dipendente della NE OR SE dal 2.5.17 ( a tempo determinato) fino al
2.08.20 ( data delle dimissioni volontarie), il quale rivendicava il mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il mancato pagamento di alcune voci retributive nei confronti della datrice di lavoro, della committente CA S.p.A. e della sub-committente IS S.p.A. Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra CA e IS e del subappalto tra quest'ultima e NE
OR SE, chiedeva l'accertamento della responsabilità di CA e IS ex art. 29 d. lgs.
276/2003, nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. in relazione ai crediti maturati fino alla cessazione dell'appalto.
Preliminarmente il giudice di prime cure osservava che risultava accertata l'esistenza del rapporto lavorativo con NE OR SE in ragione dell'allegazioni del lavoratore supportate dalle prove documentali offerte ( buste paga, lettera di assunzione e modulo di dimissioni);
dalle allegazioni di
CA, poi, emergeva come fossero intercorsi, nel periodo di causa, alcuni contratti di appalto con IS, che a propria volta aveva subappaltato alcune lavorazioni a NE OR SE.
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