Corte d'Appello Bari, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 127/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg. Magistrati
Dott. RI Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 127/2023, promossa da:
Di NE RA (in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società cancellata UL Text di RA Di NE & C. s.a.s.), Di NE RI
IA, LL IA SA, Di NE OS NO, quest'ultimo in qualità di socio accomandatario della (cancellata) AS YS di OS NO Di NE
& C. s.a.s. nonché dalla UL Text HP, con sede in Albania, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo De Franceschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari;

appellanti - contro
Banca di Credito Cooperativo di EL, HE e Monopoli soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in EL, rappresentata
e difesa dall'avv. Giuseppe Piacente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
1°.10.2024.
Fatto.
Con sentenza nr. 3068/2022, depositata in data 1°.8.2022, il Tribunale di Bari rigettava
l'opposizione a precetto proposta da Di NE RA (in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società cancellata UL Text di RA Di NE & C.
s.a.s.), Di NE RI IA, LL IA SA, Di NE OS NO, pagina 1 di 16
quest'ultimo in qualità di socio accomandatario della (cancellata) AS YS di OS
NO Di NE & C. s.a.s. nonché dalla UL Text HP, con sede in Albania.
Avverso detta sentenza, interponevano appello gli opponenti, formulando gravame anzitutto in relazione al capo della sentenza che aveva ritenuto non provato l'incasso - da parte dell'Istituto bancario appellato - della somma di € 240.000,00, escussa dal Fondo di garanzia Regionale per il Circolante delle Imprese, da detrarre dall'ammontare complessivo del precetto: esponevano che la sentenza impugnata, infatti, non aveva ritenuto provata detta circostanza, rigettando le relative richieste istruttorie articolate e sistematicamente reiterate nel corso del giudizio di primo grado, evidenziando che soltanto l'intervento del Tribunale avrebbe potuto indurre il Fondo di Garanzia a fornire le indicazioni richieste, che ad ogni buon conto, in sede di appello, venivano reiterate.
Con un secondo motivo di appello, evidenziavano l'irregolare ed illegittima notifica del precetto, stante la mancata corrispondenza tra i soggetti destinatari di condanna nel titolo giudiziale (la UL TE di RA Di NE & C. Sas, Di NE RA,
Di NE RI IA, LL IA SA, AS YS di OS NO Di
NE & C. Sas) ed i soggetti destinatari del precetto;
difatti, la notifica dell'atto di precetto a Di NE RA e di Di NE OS NO, nella loro qualità di
"già soci accomandatari" delle due società in accomandita semplice, ormai cancellate, risultava del tutto illegittima ed irregolare.
Con un terzo motivo, evidenziavano il mancato rispetto del beneficium excussionis in favore dei soci illimitatamente responsabili, posto che nella società in accomandita semplice il creditore può pretendere dal socio il pagamento solo dopo aver escusso infruttuosamente il patrimonio sociale;
pertanto, del tutto illegittimamente controparte aveva proceduto all'intimazione di pagamento nei confronti degli ex soci accomandatari delle società in accomandita semplice (ormai cancellate) UL TE e AS YS, omettendo però di fornire prova alcuna in ordine all'incapienza del patrimonio societario.
Con un quarto motivo, facevano valere l'illiquidità del titolo ed indeterminatezza del credito, stante l'inidoneità della sentenza del Tribunale di RA a costituire titolo esecutivo, posto che conteneva la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, difettando della quantificazione degli interessi dovuti in forza degli stipulati contratti di mutuo, recando nel dispositivo la formulazione “… oltre interessi come in motivazione indicati ai punti da 1 a 4” e, in motivazione, con riferimento ai vari contratti, “… oltre interessi di mora come ivi pattuiti”, sopra la soglia usuraria, oltre che assolutamente indeterminati.
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Con un quarto motivo, eccepivano l'escussione della garanzia prestata dal Fondo di
Garanzia Regionale per il Circolante delle Imprese;
il mutuo chirografario n° 17864
(stipulato in data 02.02.2012) era assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia
Regionale per il circolante delle imprese e, previa ammissione favorevole del mutuatario al Fondo di Garanzia, con delibera n.5 del 25.01.2012 dell'amministratore unico di
Sviluppo TA (gestore del fondo di garanzia), era stata riconosciuta la garanzia diretta per un importo pari all'80% della somma complessivamente erogata dalla banca mutuante e, quindi, fino alla concorrenza dell'importo di euro 240.000,00.
Orbene, la Banca non aveva fatto cenno alcuno di tale circostanza nel proprio atto
d'intimazione, né, tanto meno, aveva comunicato alcunché in ordine all'escussione della ridetta garanzia ed alla ricezione del relativo importo di euro 240.000,00 da parte della società che gestiva il Fondo di Garanzia regionale menzionato;
di contro, tale escussione della garanzia, sebbene maliziosamente sottaciuta dall'opposta, era stata nei fatti operata - e, dunque, l'Istituto aveva già incamerato – per la somma di euro 240.000,00, pari all'80% dell'importo erogato, in relazione al mutuo chirografario stipulato in data
02.02.2012.
Era pertanto evidente che l'importo di euro 240.000,00, già incassato dalla BC di
EL e HE di Bari, avrebbe dovuto essere defalcato dagli importi indicati nell'atto di precetto, che, anche per tale ragione, risultava illegittimamente ed erroneamente notificato.
Con un sesto motivo, evidenziava l'erroneità della sentenza di primo grado per mancato rilievo circa la nullità - anche solo parziale - delle fideiussioni rilasciate dai garanti IA
SA LL e Di NE RI IA – per la vessatorietà della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. nei confronti dei garanti consumatori;
con riguardo all'eccepita nullità delle pattuizioni fideiussorie fatte sottoscrivere ai garanti, particolarmente nel mutuo n. 130564 (rep. racc. 27857 del 28.06.2006) e nei successivi mutui n. 14100 (del 26.06.2008) e n. 17864 (del 02.02.2012), evidentemente conformi allo schema ABI, impugnavano il capo della sentenza che aveva rigettato l'opposizione, ritenendo non scrutinabile, nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, l'eccezione di nullità anche solo parziale delle garanzie fideiussorie rilasciate.
Alla luce della qualità di consumatrici di IA SA LL e RI IA di NE
(che nulla avevano a che vedere con le compagini societarie), il Giudice di primo grado avrebbe dovuto scrutinare detta eccezione e rilevare il carattere vessatorio della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.
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Pertanto, poiché la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenuta nei contratti fideiussori risultava nulla (in quanto testualmente identica a quella contenuta nello schema ABI 2003, espressivo dell'intesa restrittiva vietata e, comunque, vessatoria nei confronti dei garanti IA SA LL e RI IA Di NE), la Banca risultava decaduta dall'azione nei confronti dei garanti, in considerazione della proposizione della domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione e risposta
14.01.2014 (quindi ben oltre i sei mesi dalla estinzione da dei rapporti di c/c e dei finanziamenti posti alla base della sentenza del Tribunale di RA azionata con
l'opposto atto di precetto).
Ne discendeva la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dai garanti consumatori
IA SA LL e RI IA Di NE e, quindi, la decadenza della Banca dall'azione.
Si costituiva la Banca di credito cooperativo di EL, HE e Monopoli soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, che resisteva all'appello evidenziando l'assoluta infondatezza dei motivi di appello e chiedendo il rigetto degli stessi, in quanto infondati.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 26.9.2024, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
1. - Con un primo motivo, gli appellanti hanno dedotto l'irregolarità (ed illegittimità) della notifica dell'atto di precetto per la mancata corrispondenza tra i soggetti destinatari della sentenza di condanna n. 147/2018 emessa dal Tribunale di RA (ovvero la UL TE, di RA di NE & c. S.a.s., Di NE RA, Di NE RI
IA, LL IA SA, AS YS di OS NO Di NE & C. s.a.s.) ed i soggetti destinatari del precetto.
In particolare, la notifica del precetto a Di NE RA e Di NE OS
NO (nella qualità di soci accomandatari delle due società in accomandita semplice ormai cancellate) doveva ritenersi invalida e/o irregolare, non avendo l'Istituto di credito rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 477 c.p.c., a mente del quale “il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo”.
Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.
Va premesso che la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè “ … con l'opposizione ex
pagina 4 di 16 art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare, costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno” (così Cass. n. 5906/06, cui ha dato seguito Cass. ord. n. 23894/12, con la quale si è precisato, in motivazione, che “la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera soltanto quando la notificazione dell'atto di precetto - ovvero del titolo esecutivo posto a suo fondamento - sia mancata del tutto, mentre può operare quando la notificazione sia invalida, ma non inesistente”).
Ne consegue che ogni (eventuale) invalidità della notificazione deve ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, per il principio del raggiungimento dello scopo.
Va poi rilevato che il vizio denunciato deve ricondursi nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per cui trattasi di vizio non impugnabile con l'appello.
Nel merito, deve altresì rilevarsi che la notifica del precetto - unitamente al titolo esecutivo (costituito dalla sentenza n. 147/2018 emessa da Tribunale di RA) - è avvenuta nei confronti di soggetti che erano stati parte processuale del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo e, dunque, già perfettamente a conoscenza dello stesso, sicchè non vi era alcuna necessità di provvedere alla separata e preventiva notifica dello stesso dieci giorni prima.
2. - Venendo al motivo afferente il mancato rispetto del beneficium excussionis, va premesso che il primo Giudice ha correttamente evidenziato che la questione relativa alla presunta violazione del beneficium excussionis può porsi, al più, solamente nei confronti di Di NE OS NO (nella sua qualità di socio accomandatario della cancellata AS YS), posto che l'altro socio accomandatario dell'altra società cancellata (la UL TE s.a.s.) Di NE RA era stato convenuto in proprio, e direttamente condannato al pagamento della somma disposta in sentenza.
Orbene, va anzitutto rilevato che non può dubitarsi dell'efficacia del titolo esecutivo anche nei confronti di Di NE OS NO, siccome socio accomandatario della
(cancellata) AS YS di OS NO Di NE & C. s.a.s.
Come si legge anche nella decisione impugnata, la sentenza di condanna, emessa in un processo tra il creditore della società e una società di persone, costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.
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Ne discende l'irrilevanza della circostanza che il Di NE OS NO non abbia prestato alcuna fideiussione personale, posto che il titolo esecutivo (rappresentato dalla sentenza di condanna) è direttamente efficace anche nei suoi confronti quale socio accomandatario della “AS YS di OS NO di Di NE & C. s.a.s “ e, quindi, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.
Venendo ora al merito dell'eccezione, va rammentato che la giurisprudenza limita il campo di operatività del beneficio alla sola fase esecutiva (Cass. 12.8.2004, n. 15713;

Cass. 8.11.2002, n. 15700;
Cass. 26.11.1999, n. 13183;
Cass. 10.2.1996, n. 1050), non senza rilievi critici della dottrina che, argomentando dalla lettera dell'art. 2304 c.c.
("pretendere il pagamento"), lo estende alla fase di cognizione, con il risultato di negare al creditore la possibilità di agire per precostituirsi un titolo esecutivo contro il socio prima di escutere la società.
Non è, peraltro, impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo di origine stragiudiziale, di formarsene uno giudiziale nei confronti del socio, esercitando le opportune azioni anche per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del medesimo (Cass. 12.8.2004, n. 15713), con la differenza che se il titolo riguarda la società, può essere azionato pure contro il socio (Cass. 17.1.2003, n. 613), mentre altrettanto non avviene nel caso inverso.
Il beneficio della preventiva escussione della società costituisce vera e propria condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio e la sua inosservanza può essere eccepita dal medesimo – come nel caso concreto - mediante opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c.
(v. Cass. 12.4.1994, n. 3399;
Cass. 23.12.1983, n. 7582, entrambe in motivazione);
a questo fine, non è necessario che l'esecuzione sia iniziata, bastando che sia semplicemente minacciata a mezzo del precetto.
Ne discende, in linea generale, che può farsi valere, con l'opposizione a precetto, il mancato rispetto del beneficium excussionis.
Ciò posto, deve però condividersi il ragionamento del primo Giudice, in base al quale va esclusa la necessità per il creditore di sperimentare l'azione esecutiva sul patrimonio della società UL TE HP s.r.l. (risultante dalla incorporazione delle due società cancellate UL TE e AS YS), allorquando risulti dimostrata in modo certo
l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito (v. Cass.
8.7.1983, n. 4606);
nel caso di specie, a fronte di un credito di € 894.555,97, il patrimonio sociale della UL TE HP (con sede in Albania) risulta senz'altro insufficiente a garantire il soddisfacimento del credito, essendo costituito da un capitale
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sociale di soli € 100.000,00 LEK (€ 819,00) e da un immobile la cui rendita catastale è stimata in soli € 21.807,00.
Ne discende l'infondatezza della relativa eccezione.
3. - Venendo adesso al terzo motivo di appello, va detto che esso si è incentrato sul fatto che il titolo esecutivo azionato difetti della esatta quantificazione degli interessi dovuti in forza della stipulazione dei contratti di mutuo, “…pattuiti oltre la soglia usuraria, oltre che assolutamente indeterminati”.
Si assume che neanche il precetto rechi l'ammontare degli interessi, posto che il precetto reca la formulazione “ … oltre interessi contrattualmente pattuiti come da titolo a decorrere dal dì dovuto sino al soddisfo, nonché spese di notifica del presente atto e successive occorrende”.
Anche tale motivo, a parere della Corte, è infondato.
Ed invero, va chiarito, in primo luogo, che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, non
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