Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1683
CA Roma
Sentenza
15 marzo 2025
Sentenza
15 marzo 2025
0
0
05:06:40
CA Roma
Sentenza
15 marzo 2025
Sentenza
15 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2613 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2024, con termini di ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Camarda (C.F. [...]) per procura in atti
– APPELLANTE – e
COMUNIONE EREDITARIA PRO INDIVISO DEGLI EREDI DI ET CI (C.F.
[...]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Spada (CF [...]) per procura in atti – APPELLATA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Roma Capitale impugna la sentenza del tribunale di Roma n. 6433/2020, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25259/2016, di pagamento, in favore della comunione pro- indiviso degli eredi di ET IA, dell'importo di € 238.956,72, oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Roma in Via delle Acacie n. 56/54 A. La richiesta della proprietà trae origine da un contratto di locazione, stipulato tra le parti in data 4.2.2000 e con decorrenza 1.10.1999, per adibire l'immobile ad uso scolastico. E' in contestazione che l'immobile sia rimasto nella disponibilità e custodia di Roma Capitale, dopo la comunicazione del recesso, in data 14.4.2008, e la redazione del verbale di riconsegna del 6 aprile
2009.
Il tribunale, nell'esaminare il verbale opposto, ha rilevato che, a fronte della messa a disposizione delle chiavi, l'immobile è rimasto nella disponibilità del Comune (“Pertanto il Comune di Roma rimane nel possesso del suddetto immobile il quale dovrà fissare la data per il sopralluogo di verifica”) sia perché non libero (“ancora occupato da cose di proprietà del Comune che dovrà rimuovere al momento della riconsegna dell'immobile”) sia per definire lavori di ripristino (“visto lo stato dell'immobile, la proprietà richiede apposita comunicazione da parte del Comune che quantifichi e porti a conoscenza della proprietà l'opportuno ripristino dando cosi facoltà e possibilità alla proprietà stessa di poter sollevare da ogni responsabilità il Comune consentendole la riconsegna come da accordi, pertanto si rifisserà un successivo sopralluogo per tale verifica.”) La decisione è in linea con l'orientamento della Suprema Corte, puntualmente richiamato, che richiede di verificare in concreto se la consegna (messa a disposizione) delle chiavi è incondizionata e consente al locatore il libero e pieno godimento dell'immobile, accettandone la restituzione nello stato di fatto in cui lo stesso si trova.
In concreto, il verbale di consegna del 6 aprile 2009 è stato interpretato nel senso della mancata la consegna dell'immobile, nonostante le chiavi fossero state messe a disposizione della proprietà, depositandole presso gli uffici del III Dipartimento. Il procedimento ermeneutico è partito dal dato letterale, per indagare la comune intenzione delle parti, rivelatasi attraverso la corrispondenza, intercorsa tra le parti, ed il comportamento di Roma Capitale, che ha continuato a pagare un importo corrispondente al canone di locazione, per il periodo successivo al 06.04.2009 sino al 31 gennaio
2015.
Queste considerazioni – e quelle che si andranno a svolgere in seguito – rendono evidente che non vi è alcuna contraddizione nella motivazione, esposta in sentenza, nel riconoscere l'intervenuta riconsegna delle chiavi e poi negarne la rilevanza ai fini dell'accertamento dell'avvenuto rilascio dell'immobile. Il tribunale ha ritenuto poco verosimile che i pagamenti fossero avvenuti per un mero disguido, dando rilievo ai precedenti procedimenti monitori, definiti con sentenze del Tribunale di Roma, che hanno riguardato l'obbligo di pagamento dell'indennità di occupazione, a causa del mancato rilascio dell'immobile, nonostante l'intervenuto recesso;
nonchè alla comunicazione di Roma Capitale, nell'anno 2014, di una riduzione del canone, ai sensi del D.L.
6.7.2012 n. 95, come modificato dall'art. 24, commi 2-bis e 4 del D.L. 24.4.2014 n. 66; comunicazione da leggere unitamente alle richieste della proprietà di fissare un incontro per la riconsegna dei locali. In altri termini, non vi è stata alcuna seria opposizione di Roma Capitale riguardo all'insussistenza dell'obbligo di pagamento del canone, continuato a versare fino a quando, nell'anno 2016, ne ha chiesto la restituzione, e, nelle more, è anche intervenuta, la notifica del provvedimento sequestro preventivo dell'immobile nel mese di luglio 2014. La motivazione del tribunale è coerente e rispettosa dei criteri ermeneutici, dettati dall'art. 1362 cc L'appellante tenta di offrire
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi