Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/06/2024, n. 254

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/06/2024, n. 254
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 254
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 03/06/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 98/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore,Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Ioele e Gabriella Ricciardi, come
da mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato
come da pec;

1 APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Controparte_1
Santarsiere in virtù di procura allegata alla memoria difensiva di appello,
ed elettivamente domiciliata come da pec;

APPELLATA
OGGETTO: socio di cooperativa – pagamento TFR e 13^.
Appello avverso la sentenza n. 89/2023 emessa dal Giudice del lavoro
del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare la domanda proposta dalla ;
in CP_2
subordine, ridurre la somma oggetto di condanna escludendo l'importo
liquidato a titolo di 13^ fino all'anno 2015;
vinte le spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/02/2022 premesso Controparte_1
che era stata socio lavoratore di “ dal Parte_2
18/05/2007 al 30/04/2017, con mansioni di operaio socio-assistenziale
(livello C1 del ;
che aveva percepito le Organizzazione_1
2
retribuzioni come da buste paga;
che alla fine del rapporto di lavoro era
rimasta creditrice del TFR e della 13^ maturata dal 2010 al 2017;
che nel
modello CU 2018 rilasciato dalla cooperativa la somma spettante veniva
erroneamente indicata in soli € 6.096,48;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento
di complessivi € 24.447,57, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta confutava le avverse deduzioni in
fatto e in diritto;
evidenziava che negli anni dal 2010 al 2015 l'assemblea
dei soci, cui aveva partecipato anche la ricorrente, aveva deliberato la
rinuncia al TFR e alla 13^ per far fronte alle perdite annuali;
deduceva che
alla era stato correttamente corrisposto quanto rimasto a suo CP_1
credito per TFR e 13^, pari a complessivi € 6.096,48. Chiedeva il rigetto
del ricorso.
Con sentenza depositata in data 24/01/2023 il Giudice di primo grado
accoglieva il ricorso ma condannava la al pagamento di € 22.885,40,
atteso che la lavoratrice aveva già ricevuto un acconto sul TFR per €
1.562,17.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 24/02/2023.
3
L'appellante ribadiva che la rinuncia al TFR e alla 13^ era stata
validamente espressa dalla , in quanto ella aveva partecipato CP_1
alle assemblee con cui i soci lavoratori della cooperativa avevano
volontariamente deciso di utilizzare detti emolumenti per far fronte alle
perdite finanziarie negli anni dal 2010 al 2015.
Rilevava che il deficit era stato interamente coperto e che a partire dal
2016 non vi erano state più perdite.
Insisteva per il rigetto della domanda avanzata dalla in prime CP_1
cure;
in subordine, chiedeva di ritenere comunque non dovuta la 13^
relativa agli anni dal 2010 al 2015.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
03/05/2024, la parte appellata deduceva l'infondatezza del gravame e ne
chiedeva il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di è fondato. Parte_1
Costituiscono circostanze non controverse in giudizio la pregressa
sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato e la qualità di socio
4
lavoratore della nella cooperativa dal 18/05/2007 al CP_1
30/04/2017.
La lite riguarda solo il TFR e i ratei di 13^ per il periodo dal 2010 al 2015.
La Cooperativa in detti anni ha riscontrato delle perdite di esercizio, per
sanare le quali l'assemblea dei soci lavoratori ha deliberato l'utilizzo del
TFR accantonato e dei ratei di 13^ già maturati in favore dei singoli soci
lavoratori.
La appellante ha prodotto in giudizio sin dal primo grado le delibere
de quibus, e comunque tali circostanze fattuali non sono state smentite
dalla . CP_1
La lavoratrice invece ha chiesto con il ricorso introduttivo il pagamento
dell'intero TFR e dei ratei di 13^ non percepiti, cioè delle somme che sono
state utilizzate per sanare il bilancio della cooperativa negli anni dal 2010
al 2015.
Il Tribunale ha confermato l'esistenza delle delibere assembleari con cui i
soci lavoratori (ivi inclusa la ) negli anni dal 2010 al 2015 CP_1
hanno disposto l'utilizzo delle quote di TFR e di 13^ per la copertura delle
perdite di esercizio della cooperativa, ma ha accolto il ricorso ritenendo
che all'epoca la lavoratrice non potesse validamente rinunciare a diritti non
5
ancora maturati e quindi non ancora disponibili, atteso che il diritto al TFR
matura solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro
(cessazione nel caso di specie avvenuta in data 30/04/2017).
Il primo giudice ha quindi condannato al pagamento di € Parte_1
22.885,40, detraendo dall'importo richiesto dalla (complessivi CP_1
€ 24.447,57 per TFR e 13^) l'acconto già corrisposto in data 22/11/2017 (€
1.562,17).
Nell'impugnare la sentenza di prime cure, l'azienda ha dedotto la validità
degli atti di disposizione degli emolumenti oggetto di lite, richiamando il
contenuto delle delibere assembleari degli anni dal 2010 al 2015.
Ora, la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale nella
sentenza qui gravata (Cass. n. 4822/2005) riguarda la normativa vigente in
epoca anteriore alla riforma delle cooperative introdotta dalla legge n.
142/2001.
Secondo tale pregresso orientamento (che riguardava un caso relativo al
periodo 1995/1996, regolato quindi da norme che precedevano l'intervento
della citata legge n. 142/2001) “la rinuncia del lavoratore subordinato a
diritti futuri ed eventuali e radicalmente nulla, ai sensi dell'articolo 1418
Cc, e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui
6 all'articolo 2113 Cc, riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di
diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente
sul momento genetico dei suddetti diritti (Cassazione 12548/98). Il
medesimo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi