Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 1929
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1736/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato MARCELLA D'URSO, PEC
Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LAURIA, PEC Email_2 appellato e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1271/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 13-15/03/2023
Pag. 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
CORTE DI APPELLO Parte_2
Accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, fermo restando tutte le altre determinazioni del Tribunale, in parziale riforma della sentenza oggi impugnata:
1) Revocare l'onere posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 indiretto dei figli e corrispondendo alla moglie l'importo di € 450,00 (pari a € Per_1 Per_2
225,00 per ciascuno);
2) Disporre conseguentemente la riduzione del contributo di mantenimento mensile per i figli minori e ad € 240,00 complessivi (€120,00 per ciascuno) o a quella diversa Per_1 Per_2 somma che sarà ritenuta congrua dall'attento Giudicante rivalutabili annualmente ed al 50% delle spese straordinarie da rimborsare come indicato nella sentenza impugnata.
Con condanna alle spese del presente giudizio.
per l'appellato
VOGLIA L'ON. LE CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ammettere per la forma e nel merito il presente atto di costituzione in giudizio;
- Rigettare l'appello per gli esposti motivi o con qualsivoglia motivazione, confermare in ogni suo punto la Sentenza impugnata;
- Fare obbligo al Sig. a corrispondere alla Signora un assegno per il Pt_1 Controparte_1 mantenimento dei figli pari ad Euro 450,00 oltre assegno unico in misura del 100%, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati dal mese da aprile 2023, data di pronuncia della Sentenza di divorzio, disponendone il pagamento direttamente dallo stipendio mensile mediante accredito dal datore di lavoro in favore della
Signora - Confermare per il resto le condizioni previste in sede di divorzio, secondo CP_1 quanto previsto nella Sentenza impugnata;
Pag. 2 di 11 - Fare obbligo al Sig. a contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo Pt_1 adottato dal Tribunale di Palermo in materia;
- Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1271/2023 pubblicata il 15.03.2023 Per il resto si ribadisce quanto già rassegnato in sede di divorzio da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1/07/2019 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
02/7/2005, dalla cui unione erano nati, nel 2007, , nel 2011 , e che il Per_1 Per_2
Tribunale di Palermo, con provvedimento depositato il giorno 04/02-01/03/2016 aveva omologato la separazione consensuale - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti di ciascun figlio ad
130,00 euro mensili, adducendo un peggioramento della propria condizione economica, avuto riguardo alle diverse spese sostenute, anche a seguito della formazione di un nuovo nucleo familiare, e ai mutui contratti.
3. Si costituiva in giudizio la dichiarando di non opporsi alla CP_1 pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido condiviso della prole, la condanna del l pagamento delle spese relative al mutuo contratto per l'acquisto della Pt_1
casa coniugale, di un assegno divorzile di € 100,00 ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre assegni familiari ed al 50% delle spese straordinarie.
4. Il Presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza del giorno 22/09/2020, riteneva di affidare i figli minorenni a entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale alla revocava il mantenimento della moglie disposto nella misura di euro CP_1
Pag. 3 di 11
100,00, e poneva a carico del 'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo Pt_1
esclusivo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 450,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. La Corte di appello di Palermo, adita in sede di reclamo, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla ritenuto che la circostanza CP_1
relativa al mantenimento richiedesse approfondimenti e valutazioni non compatibili con la natura temporanea e urgente dei provvedimenti adottati ed emergendo tra i coniugi un chiaro squilibrio reddituale, si pronunciava ponendo a carico del Pt_1
e in favore della moglie l'obbligo di corrispondere gli assegni familiari percepiti per i figli.
6. Istruita la causa mediante prove testimoniale, con sentenza definitiva n.
1271/2023 del 13-15/03/2023, il Tribunale di Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e, disposto l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso la madre, confermava
l'assegnazione della casa coniugale, poneva a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento della prole, CP_1
l'assegno mensile di 450,00 euro (225,00 per ciascun figlio), oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
7. Con ricorso depositato in data 13/10/2023 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione dell'assegno dovuto dallo stesso a titolo di mantenimento della prole.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Si è costituita che domandando la conferma della sentenza Controparte_1
appellata in via
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1736/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato MARCELLA D'URSO, PEC
Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LAURIA, PEC Email_2 appellato e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1271/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 13-15/03/2023
Pag. 1 di 11
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
CORTE DI APPELLO Parte_2
Accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, fermo restando tutte le altre determinazioni del Tribunale, in parziale riforma della sentenza oggi impugnata:
1) Revocare l'onere posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 indiretto dei figli e corrispondendo alla moglie l'importo di € 450,00 (pari a € Per_1 Per_2
225,00 per ciascuno);
2) Disporre conseguentemente la riduzione del contributo di mantenimento mensile per i figli minori e ad € 240,00 complessivi (€120,00 per ciascuno) o a quella diversa Per_1 Per_2 somma che sarà ritenuta congrua dall'attento Giudicante rivalutabili annualmente ed al 50% delle spese straordinarie da rimborsare come indicato nella sentenza impugnata.
Con condanna alle spese del presente giudizio.
per l'appellato
VOGLIA L'ON. LE CORTE DI APPELLO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ammettere per la forma e nel merito il presente atto di costituzione in giudizio;
- Rigettare l'appello per gli esposti motivi o con qualsivoglia motivazione, confermare in ogni suo punto la Sentenza impugnata;
- Fare obbligo al Sig. a corrispondere alla Signora un assegno per il Pt_1 Controparte_1 mantenimento dei figli pari ad Euro 450,00 oltre assegno unico in misura del 100%, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati dal mese da aprile 2023, data di pronuncia della Sentenza di divorzio, disponendone il pagamento direttamente dallo stipendio mensile mediante accredito dal datore di lavoro in favore della
Signora - Confermare per il resto le condizioni previste in sede di divorzio, secondo CP_1 quanto previsto nella Sentenza impugnata;
Pag. 2 di 11 - Fare obbligo al Sig. a contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo Pt_1 adottato dal Tribunale di Palermo in materia;
- Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1271/2023 pubblicata il 15.03.2023 Per il resto si ribadisce quanto già rassegnato in sede di divorzio da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1/07/2019 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
02/7/2005, dalla cui unione erano nati, nel 2007, , nel 2011 , e che il Per_1 Per_2
Tribunale di Palermo, con provvedimento depositato il giorno 04/02-01/03/2016 aveva omologato la separazione consensuale - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti di ciascun figlio ad
130,00 euro mensili, adducendo un peggioramento della propria condizione economica, avuto riguardo alle diverse spese sostenute, anche a seguito della formazione di un nuovo nucleo familiare, e ai mutui contratti.
3. Si costituiva in giudizio la dichiarando di non opporsi alla CP_1 pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido condiviso della prole, la condanna del l pagamento delle spese relative al mutuo contratto per l'acquisto della Pt_1
casa coniugale, di un assegno divorzile di € 100,00 ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre assegni familiari ed al 50% delle spese straordinarie.
4. Il Presidente del Tribunale di Palermo, con ordinanza del giorno 22/09/2020, riteneva di affidare i figli minorenni a entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale alla revocava il mantenimento della moglie disposto nella misura di euro CP_1
Pag. 3 di 11
100,00, e poneva a carico del 'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo Pt_1
esclusivo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 450,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. La Corte di appello di Palermo, adita in sede di reclamo, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla ritenuto che la circostanza CP_1
relativa al mantenimento richiedesse approfondimenti e valutazioni non compatibili con la natura temporanea e urgente dei provvedimenti adottati ed emergendo tra i coniugi un chiaro squilibrio reddituale, si pronunciava ponendo a carico del Pt_1
e in favore della moglie l'obbligo di corrispondere gli assegni familiari percepiti per i figli.
6. Istruita la causa mediante prove testimoniale, con sentenza definitiva n.
1271/2023 del 13-15/03/2023, il Tribunale di Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e, disposto l'affidamento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso la madre, confermava
l'assegnazione della casa coniugale, poneva a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento della prole, CP_1
l'assegno mensile di 450,00 euro (225,00 per ciascun figlio), oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
7. Con ricorso depositato in data 13/10/2023 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione dell'assegno dovuto dallo stesso a titolo di mantenimento della prole.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Si è costituita che domandando la conferma della sentenza Controparte_1
appellata in via
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi