Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, che si è tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 270 RACL dell'anno 2022, proposta da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, in persona del
Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti a firma del dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, del 21 luglio 2015, Rep. 80974 e Racc. 21569, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
TO EN, nato a [...] il [...], ivi res.te, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso
l'Avv. Claudia Atzeri, che lo rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata a margine del ricorso introduttivo del primo giudizio
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: Nell'interesse dell'INPS appellante/appellato incidentale: “Voglia l'Ill. ma Corte di
Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame dell'INPS, riformare la sentenza n. 808/2022 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro – statuendo in merito alla giusta decorrenza della pensione a far data dal mese di novembre 2019, in applicazione del D.L. 201/2011
(che richiama l'art. 12, co. 2, D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010) come esposto in narrativa;
- per l'effetto, condannare il Signor EN a rimborsare all'INPS le somme liquidate in suo favore, nelle more del giudizio, per dare attuazione alla sentenza impugnata, oltre accessori di legge;
- con vittoria di spese e competenze, per entrambi i gradi di giudizio”. Nell'interesse dell'appellato/appellante incidentale: “chiediamo che la
Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata: 1) Dichiari l'INPS tenuto a corrispondere all'Appellato la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 1.11.2019. 2) Per il resto, respinga l'appello interposto dall'Inps. In accoglimento dell'appello incidentale: 3) Condanni l'INPS al pagamento dei ratei scaduti con gli interessi legali di mora o rivalutazione monetaria, se superiore. 4) Confermi per il resto la
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 808 del 19 ottobre 2022, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il diritto di TO EN - risultato invalido in misura del 89% all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio, dalla data della domanda amministrativa del
18.09.2018 – “a percepire la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
503, con decorrenza dal 1° ottobre 2018”, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, condannando l'Inps “all'erogazione dei ratei di pensione scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
Il primo giudice, in particolare, ha condiviso le conclusioni del consulente in merito alla sussistenza del requisito sanitario richiesto (invalidità non inferiore al 80%) ed ha sottolineato come i requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, peraltro mai posti in discussione dall'Inps prima dell'instaurazione del giudizio, fossero stati comunque tutti documentati dal contribuente che, per rispondere ad specifica eccezione formulata al proposito dall'istituto al momento della costituzione in giudizio, all'udienza del 18.06.2019 aveva prodotto l'estratto conto contributivo che dimostrava il possesso di almeno vent'anni di contributi.
Era altresì pacifico che, essendo nato il [...], avesse compiuto sessant'anni il 7.03.2018, prima della proposizione della domanda amministrativa (18.09.2018).
Esclusa poi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Inps, il primo giudice ha ritenuto che non potesse applicarsi nel caso di specie l'istituto della cd. finestra mobile, introdotto dall'art. 12 Dl n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, che a partire dall'anno 2011 aveva previsto “lo spostamento in avanti della decorrenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico”, ovvero la liquidazione, tra le altre, per i lavoratori dipendenti, delle pensioni di vecchiaia erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, trattandosi di istituto non applicabile nel caso della pensione di vecchiaia anticipata, prevista per i soggetti invalidi in misura pari o superiore al 80%, già esonerati dall'innalzamento dell'età pensionabile disposto dal D. Lgs. n. 503/1992.
L'art. 12 del DL 78 del 2010 costituiva, infatti, una disposizione di stretta interpretazione, perciò non applicabile fuori dai casi espressamente contemplati, tra cui non compariva la situazione, del tutto peculiare e specifica, di coloro che, versando nel citato stato di invalidità, erano destinatari di una disciplina derogatoria e più favorevole.
Conto tale decisione ha proposto appello l'Inps, cui ha resistito TO EN, che a sua volta ha proposto appello incidentale.
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Con un unico motivo di appello l'Inps ha censurato la decisione del Tribunale deducendo un vizio di
“omessa e/o errata valutazione delle risultanze processuali” e “conseguente violazione e/o errata interpretazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122”. pagina 2 di 7
Nel caso in esame, ha premesso l'Inps, era stato accertato che TO EN, alla data della presentazione della domanda amministrativa, era in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi e risultava invalido in misura del 89%.
Ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/1992, la pensione di vecchiaia anticipata era prevista per i lavoratori che avessero un'invalidità non inferiore al 80%, di età compresa tra 55 anni (se donne) e 60 anni (se uomini), purché in possesso di vent'anni di contributi.
Da gennaio 2013 i predetti requisiti erano stati adeguati alla cd. speranza di vita (aspettativa di vita), ai sensi dell'art. 12, comma 12 bis,