Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2024, n. 2080
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 331 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2024 , avente ad oggetto: reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale
TRA
RI MA ( c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Taglialatela ( c.f. [...]) in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto introduttivo
RECLAMANTE
CONTRO
3A dei F.LLI ANTONINI S.P.A. ( c.f. 02428730234) , rappresentata e difesa dagli
Avv. Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio ( c.f. [...]) in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della ditta individuale AR MA in persona del curatore dott. Antonio Ricciardi
INTIMATA non costituita
SVOLGMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. depositato il 24 gennaio 2024, MA AR ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 80/2023 del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, depositata il 18.12.2023, con la quale, su istanza della creditrice 3A dei F.LI
NT s.p.a., è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della ditta individuale AR MA, avente sede legale in Santa Maria Capua Vetere, alla via Caserta n. 18 (partita IVA 03823330612).
A sostegno del reclamo la AR ha lamentato unicamente il mancato perfezionamento, con lesione del diritto di difesa, della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio. Ha argomentato che, nel caso in cui la domanda di liquidazione giudiziale venga proposta da un creditore, l'art. 40, comma 6 e ss. C.C.I.I. prevede che la notificazione del ricorso e del correlato decreto di convocazione avvenga mediante invio all'indirizzo pec del debitore come risultante dal registro delle imprese e, solo ove detta notificazione non possa avvenire e dia esito negativo, essa avvenga A) a cura della cancelleria mediante pubblicazione nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 CCII (art. 40, comma 7);
B) a cura del ricorrente, esclusivamente di persona, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la rispettiva residenza (art. 40, comma 8);
C) nel caso in cui non possa essere compiuta secondo le descritte modalità, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la relativa residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese (art. 40, co.8).
Ha lamentato che nel caso in esame nessuna delle modalità di legge è stata eseguita correttamente dato che, accertato l'esito negativo della notificazione a mezzo pec a cura della cancelleria, del quale, tuttavia, non è data attestazione alcuna, nessuna pubblicazione è stata fatta nell'area web dedicata ai sensi dell'art. 359 CCII, come risultante dal file allegato. Inoltre, la notifica effettuata ai sensi del primo capoverso dell'art. 40, comma 8 CCII è stata effettuata presso la sede legale della ditta individuale cancellata dal registro delle imprese il 3 marzo 2023, quindi, come previsto dalla stessa norma per i soggetti non iscritti, ai quali vanno equiparate le società cancellate,
avrebbe dovuto essere compiuta presso la residenza del titolare. Ha aggiunto che la notifica effettuata ai sensi del secondo capoverso dell'art. 40, comma 8 CCII, è stata effettuata mediante deposito di copia nella Casa Comunale della sede della ditta (
Comune di S. Maria Capua Vetere) ma avrebbe dovuto comunque essere compiuta presso la Casa Comunale della sede di residenza della AR e cioè presso il Comune di Capua, ove ella risiede.
Ha chiesto la declaratoria di nuLItà della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nuLItà della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale, con conseguente obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice dei sensi dell'art. 345 c.p.c., applicabile anche ai reclami camerali quale deve considerarsi
l'impugnazione avverso la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 13 febbraio 2024, si è costituta la 3 A dei F.LI NT s.p.a. resistendo al reclamo di cui ha chiesto il rigetto con condanna della AR al rimborso delle spese processuali, da distrarre in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c..
Ha allegato e documentato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati correttamente nel rispetto delle norme ed, in particolare:
a) con comunicazione del 06.11.2023 la cancelleria del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha comunicato la mancata notifica del ricorso e del decreto presso
l'indirizzo PEC della ditta AR MA;
b) la notifica, pertanto, è stata richiesta, a mezzo ufficiale Giudiziario, presso
l'indirizzo della sede legale dell'impresa risultante da visura camerale, via Caserta 18
Santa Maria Capua Vetere. L'ufficiale Giudiziario in data 16.11.2023 ha redatto relata negativa specificando “non potuto notificare perché all'indirizzo indicato la notificanda è sconosciuta”;
c) in data 17.11.2023 la notifica è stata effettuata mediante